Disposizioni in materia di procedimenti avviati su istanza di imprese agricole. Modifica DGR n. 1123/2015 del 29/12/2015.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

DATO ATTO che:

-        il D.Lgs.  27/05/1999 n.  165 e successive modifiche ed integrazioni, recante  "Soppressione  dell'AIMA  e istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., all'art.  3-bis, prevede la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

-        il D.Lgs.  29/03/2004,  n.  99 e successive modifiche ed integrazioni recante  "Disposizioni   in  materia  di  soggetti  e attività,  integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i., all'art.  14, comma 6, disciplina le modalità di istruttoria per le istanze relative all'esercizio  dell'attività  agricola da parte dei CAA ;

 

VISTA la D.G.R. n. 463 del 6 luglio 2011, recante “Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti Locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, c.6, ed individuazione, per i singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti”;

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

 

VISTA  la DGR n. 1123/2015 del 29/12/2015 che concede l'opportunità ai Centri di Assistenza in Agricoltura (di seguito CAA) in possesso del riconoscimento regionale di cui all’articolo 9 del citato DM 27 marzo 2008 e dei  requisiti indicati nell’allegato B) possano assumere, nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure,  funzioni sussidiarie più significative in fase di istruttoria documentale dei procedimenti amministrativi specificati nell’allegato A), di interesse dei soggetti che esercitano attività agricole;

 

DATO ATTO che, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza spettanti alla Regione a norma dell'articolo 11 del richiamato DM 27 marzo 2008, nell’allegato B) sono indicati i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA per l’esercizio delle attività indicate in allegato A), la cui sussistenza e persistenza nel tempo va verificata a cura dei competenti Servizi regionali;

 

DATO ATTO, inoltre, che la citata Delibera definisce la casistica dei procedimenti  per i quali  il decorso del termine stabilito per l’adozione del provvedimento finale integri fattispecie di silenzio-assenso, fissando a tal fine i corrispondenti termini di adozione, come da Allegato C), distinto nelle sezioni c1) Atti regionali,  c2), Atti a competenza mista, c3) Atti di altre amministrazioni locali;

 

VISTA la nota n. 64 del 27/07/18 della Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo con la quale viene chiesto di modificare l’allegato B) della DGR 1123/15 escludendo la stipula, da parte dei CAA, di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 5, comma 1 del DM 27/03/2008;

 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta sopra citata in quanto la polizza imposta dal DM 27/03/2008 è sufficientemente cautelativa;

 

DATO ATTO che la presente Delibera non genera oneri a carico del bilancio regionale.

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, apponendo la propria firma in calce alla presente deliberazione, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della stessa deliberazione;

 

VISTA la Legge Regionale del 4 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

 

DOPO istruttoria favorevole;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.             di sostituire l’Allegato B “Requisiti di accesso” di cui alla Delibera n. 1123 del 29/12/2015, con  l’Allegato B “Requisiti di accesso modificato” , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.             di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 art.  nella specifica sezione “amministrazione trasparente” del sito della Regione Abruzzo;

3.             di pubblicare integralmente il presente Deliberato sul BURAT.

 

 

Allegati:

Allegato B) Requisiti di accesso.

 

Segue Allegato