LA GIUNTA REGIONALE
DATO
ATTO che:
- il D.Lgs. 27/05/1999 n.
165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Soppressione dell'AIMA
e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.,
all'art. 3-bis, prevede la possibilità
di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- il D.Lgs. 29/03/2004,
n. 99 e successive modifiche ed
integrazioni recante "Disposizioni in
materia di soggetti
e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d),
f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i., all'art. 14,
comma 6, disciplina le modalità di istruttoria per le istanze relative
all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA ;
VISTA
la D.G.R. n. 463 del 6 luglio 2011, recante
“Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale,
degli Enti strumentali della Regione e degli Enti Locali per i quali è ammessa
la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14,
c.6, ed individuazione, per i singoli procedimenti, degli adempimenti
istruttori cui i CAA sono tenuti”;
VISTO
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di
assistenza agricola”;
VISTA la DGR n.
1123/2015 del 29/12/2015 che concede l'opportunità ai Centri di Assistenza in
Agricoltura (di seguito CAA) in possesso del riconoscimento regionale di cui
all’articolo 9 del citato DM 27 marzo 2008 e dei requisiti indicati nell’allegato B) possano
assumere, nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione delle
procedure, funzioni sussidiarie più
significative in fase di istruttoria documentale dei procedimenti
amministrativi specificati nell’allegato A), di interesse dei soggetti che
esercitano attività agricole;
DATO
ATTO che, nell’esercizio dei poteri di
controllo e vigilanza spettanti alla Regione a norma dell'articolo 11 del
richiamato DM 27 marzo 2008, nell’allegato B) sono indicati i requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA per l’esercizio delle attività indicate
in allegato A), la cui sussistenza e persistenza nel tempo va verificata a cura
dei competenti Servizi regionali;
DATO
ATTO, inoltre, che la citata Delibera
definisce la casistica dei procedimenti per i quali
il decorso del termine stabilito per l’adozione del provvedimento finale
integri fattispecie di silenzio-assenso, fissando a tal fine i corrispondenti
termini di adozione, come da Allegato C), distinto nelle sezioni c1) Atti
regionali, c2), Atti a competenza mista,
c3) Atti di altre amministrazioni locali;
VISTA
la nota n. 64 del 27/07/18 della Federazione
Regionale Coldiretti Abruzzo con la quale viene chiesto di modificare
l’allegato B) della DGR 1123/15 escludendo la stipula, da parte dei CAA, di una
polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 5, comma 1
del DM 27/03/2008;
RITENUTO
di poter accogliere la richiesta sopra citata in quanto la polizza imposta dal
DM 27/03/2008 è sufficientemente cautelativa;
DATO
ATTO che la presente Delibera non genera
oneri a carico del bilancio regionale.
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, apponendo la propria firma in
calce alla presente deliberazione, ha attestato la regolarità
tecnico-amministrativa e la legittimità della stessa deliberazione;
VISTA
la Legge Regionale del 4 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
DOPO
istruttoria favorevole;
A
voti unanimi espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
1.
di
sostituire l’Allegato B “Requisiti di accesso” di
cui alla Delibera n. 1123 del 29/12/2015, con
l’Allegato B “Requisiti di accesso modificato” , che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.
di
pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 art.
nella specifica sezione “amministrazione trasparente” del sito della
Regione Abruzzo;
3.
di
pubblicare integralmente il presente Deliberato
sul BURAT.
Allegati:
Allegato B) Requisiti di accesso.