Parziali modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 406/17 avente ad oggetto “L.R. n.  38 del 27.07.2017 - Validazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 247 IN DATA 09.05.2017 e dei conteggi per la quantificazione dei saldi sui contributi di esercizio del TPL EX L. n. 151/1981, L.R. n. 62/1983 e ss.mm.ii. per le annualita’ 2004/2014. Approvazione schema di transazione”

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-               la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 che fonda il sistema contributivo dei servizi di trasporto pubblico locale sul sistema dei costi standard e su erogazioni in acconti e successivi conguagli a saldo, ma non ha quantificato il costo standard consuntivo sulla scorta del quale sarebbe stato possibile pervenire ad una determinazione univoca dei conguagli a saldo;

-               a partire dal 2004 la Regione Abruzzo ha corrisposto gli acconti, ma risultano ancora da definire i rapporti attinenti la determinazione dei saldi a conguaglio;

-               alcuni concessionari, nel vedersi corrispondere gli acconti e le altre spettanze derivanti dalle precitate leggi, ma non i conguagli a saldo, hanno adito le vie giudiziarie;

 

DATO ATTO che

-               l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rappresentato, al fine di evitare ulteriori gravosi contenziosi con le aziende di Tpl che non hanno agito in giudizio, comportanti rilevanti oneri aggiuntivi per l’Ente, la necessità che la vicenda venga risolta con l’adozione di tutti i provvedimenti idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari del trasporto pubblico locale e di addivenire ad appositi accordi transattivi;

-               si è ritenuto pertanto necessario dotarsi di un meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale;

-               per la finalità di che trattasi, sono stati individuati i criteri per la definizione dei saldi a conguaglio, di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, con Deliberazione di G.R. n. 247 in data 09.05.2017 cui è seguita la L.R. n. 38 del 27.07.2017;

 

CONSIDERATO che

-               applicando i criteri di cui alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 ed alla L.R. n. 38 del 27.07.2017 sono stati predisposti i conteggi per i ripetuti conguagli a saldo dal 2004 al 2014;

-               sulla base di detti conteggi si è pervenuti alla sottoscrizioni di ipotesi di accordo con 28 aziende concessionarie del Tpl come risultanti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 28.07.2017;

-               la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 406/17 approvava lo schema di transazione prevedendo, all’art. 2.3, il pagamento degli importi oggetto di accordo in tre rate ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari dal 2017 al 2019;

-               ai sensi, dell’art. 2.4 del ripetuto schema di transazione, il pagamento risultava subordinato all’approvazione del rendiconto 2016;

-               la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi era assicurata dalle economie vincolate e dalle residue passività nell’ambito di Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 01;

-               a causa della mancata reiscrizione delle citate economie non è stato possibile ottemperare al pagamento relativo all’annualità 2017;

-               che il rendiconto 2016 è stato approvato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento nel corso dell’esercizio corrente e che la citata reiscrizione è stata formalizzata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 305 e 306 in data 08.05.2018;


RITENUTO

-               al fine di recuperare il nocumento finanziario arrecato alle aziende per la mancata erogazione della rata 2017, di anticipare alla presente annualità il pagamento previsto per l’esercizio 2019, erogando alle aziende in unica soluzione la somma oggetto di accordo transattivo;

-               pertanto necessario modificare, nel senso di cui al precedente capoverso, l’art. 2.3 dello schema di atto di transazione approvato, come allegato sub 2, con D.G.R. n. 406/17;

-               considerata l’entità della somma risultante per la Società TUA p.A., di proporre alla medesima una rateizzazione triennale a partire dal corrente esercizio finanziario;

-               di demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il compimento di tutti gli atti necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute transazioni

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

 

DATO ATTO

-               che per il Dirigente del Servizio di “Supporto Economico Amministrativo” (vacante), il Direttore del Dipartimento , mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, ne attesta la legittimità e la regolarità;

-               che la presente proposta di deliberazione non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto sopra esposto:

-               di modificare l’allegato sub 2 alla D.G.R. n. 406/17, art. 2.3, prevedendo il pagamento in unica soluzione nel corso dell’esercizio 2018;

-               di proporre alla Società TUA p.A. una rateizzazione triennale a partire dal corrente esercizio finanziario;

-               di demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il compimento di tutti gli atti necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute transazioni;

-               di dare atto che la presente proposta di deliberazione non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

-               di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.