IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO Il DPR 8 giugno 2001 n.327 (e successive modifiche ed integrazioni),
concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità;
VISTA la Legge Regionale 03.03.2010, n. 7, disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 54 del
17.04.2008, pubblicato sul BURA n. 3 straordinario del 09.05.2008, con il quale
è stato:
-
approvato
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12.12.2007, tra la Regione Abruzzo
ed il Comune di Manoppello di cui sopra;
-
dato atto
che sono dispiegati gli effetti concernenti la variazione dello strumento
urbanistico vigente nel Comune di Manoppello per le aree individuate dal
Progetto preliminare approvato in parola e con le destinazioni indicate nel
progetto stesso;
-
dato atto
che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, l’approvazione dell’Accordo
di Programma per la variazione dello strumento urbanistico del Comune di
Manoppello comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulla
totalità delle aree interessate alla realizzazione dell’opera di completamento
dell’Interporto di cui trattasi;
-
dato
atto, che la pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione
dell’Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità della
citata opera e di indifferibilità e urgenza dei lavori di realizzazione della
stessa;
VISTA la determina dirigenziale del Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali
ed Intermodali citato, n. DE3/ 65 del 31/12/2008, con la quale è stato
approvato, il progetto definitivo titolato “Ampliamento dell’Interporto Chieti
– Pescara ed Opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – project financing per l’attuazione
delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1,
comprensivo degli elaborati e del piano particellare di esproprio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di occupazione di urgenza n. DC6 Espr. 238 del 05.02.2009, ex art. 22 bis del DPR 327/2001,
notificata nelle forme previste per gli atti processuali civili con note n. RA/
17513,17516 e 17518 del 05.02.2009, comprensiva dell’indicazione delle
indennità provvisorie;
PRESO ATTO che la ditta Staccioli Ernesto nato a Tirana il
23/02/1945 giusto verbale n. 2 del 25/02/2009, non ha accettato l’indennità
offerta, così come indicato nel provvedimento n.DC6 Espr.
238/09 citato;
VISTA la determina dirigenziale DC6 Espr. 244 del
30.03.2009 con la quale è stato fatto obbligo alla Direzione Regionale
Trasporti e Mobilità – Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed
Intermodali di eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle
corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione in favore
delle ditte non concordatarie, ed in particolare €. 457.347,00 per la ditta
catastale Staccioli Ernesto;
VISTA la determina dirigenziale DE 3/18 del 29.04.2009 del Servizio
Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali, con la quale è stato
disposto al Servizio Ragioneria e Credito di provvedere ai versamenti atti a
costituire il deposito amministrativo in favore dei beneficiari, tra i quali
per la ditta Staccioli Ernesto nato il 23/02/1945 €
457.347,00;
VISTE le quietanze di deposito delle somme non accettate, presso la Cassa
Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato L’Aquila, mandati di
pagamento n. 5486/09, 5485/09 e 5484/09 del 19/05/2009 in atti;
RISCONTRATO che con nota n. 30545 del 03/03/2009 è stato comunicato alla ditta
intestataria catastale Staccioli Ernesto direttamente
e per il tramite del proprio procuratore Sig. Silvio Sargiacomo
l’invito a comunicare se intendesse avvalersi del procedimento previsto
dall’art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione
dell’indennità definitiva di espropriazione;
PRESO ATTO che con nota del 03/04/2009 la ditta Staccioli
Ernesto ha comunicato di avvalersi del procedimento di cui al richiamato art.
21 ed ha indicato il proprio tecnico di fiducia;
DATO ATTO che con nota n. RA/136471 del 23/11/2009 in atti, il Servizio
Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali ha trasmesso i tipi di
frazionamento, debitamente approvati dall’Agenzia del Territorio di Pescara,
tra i quali quelli relativi alla proprietà Staccioli
Ernesto;
DATO ATTO che con nota del 15/03/2010 n. RA/47558 il Servizio Infrastrutture di
Trasporti Nodali ed Intermodali ha comunicato il nominativo del tecnico di
fiducia per l’Amministrazione Regionale;
DATO ATTO che con note n. RA/101280 del 16/09/2009 e n. RA/51869 del 22/03/2010 è
stata inviata richiesta al Presidente del Tribunale Civile di Pescara
competente per territorio, per la nomina del terzo tecnico ai sensi dell’art.
21 comma 4 del DPR 327/01;
DATO ATTO che in adempimento a quanto sopra, con determina n. DC6 Espr. 257 del 01/06/2010, ai sensi del richiamato art. 21,
è stata disposta la costituzione dei collegi tecnici competenti per
l’accertamento dell’indennità definitiva di esproprio per le aree interessate
dai lavori in oggetto, ricadenti nel Comune di Manoppello (PE) ed in
particolare per la ditta Staccioli Ernesto;
VISTA la determina di esproprio n. DC06 Espr. 253 del
27.04.2010, notificata nelle forme di legge con nota n. RA/105630 del
03/06/2010, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del DPR n. 327 del
2001 e pubblicata per estratto sul BURA ordinario n. 37 del 29/07/2009;
PRESO ATTO della relazione di stima redatta in data 3.12.2010, resa dal Collegio dei
periti, Ing. Fabio Maggi, Arch. Pasquale Miniero e
Ing. Valerio Bajocco ex art. 21 DPR n. 327 del 2001,
di determinazione dell’ indennità spettanti alla Ditta Staccioli
Ernesto, nella procedura espropriativa per le opere di completamento dell’
Interporto Chieti – Pescara in Manoppello;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo con Procedura n°726/2011 ha inteso proporre
opposizione avverso la relazione di stima citata relativa alla determinazione
dell’indennità spettanti alla Ditta Staccioli
Ernesto;
PRESO ATTO che in data 30.05.2018 è stata pubblicata la Sentenza n. 1036/2018 Repert. N. 964/2018 del 30/05/2018 della Corte di Appello
di L’Aquila, che ha deciso determinando l’indennità complessiva di esproprio in
€ 1.452.535,69;
ACCERTATO che è pervenuta a questo Servizio la richiesta datata 20.08.2018, di
svincolo delle indennità depositate ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR
327/2001 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e
Prestiti), acquisita al protocollo dell’Ente in data 21.08.2018 al n.
0232431/18, da parte del Sig. Staccioli Ernesto nato
a Tirana (AL) il 23/02/1945 , C.F. STCRST45B23Z100D e residente a Manoppello in
via Santa Maria Arabona n. 30, in qualità di ex
proprietario, in atti;
CONSIDERATO che con la suddetta istanza di svincolo a valore del DPR 445/2000, il Sig. Staccioli Ernesto ha dichiarato la piena e libera proprietà
dei beni, al momento dell’esproprio assumendosi ogni responsabilità in ordine
ad eventuali diritti di terzi;
CONSIDERATO che la citata ditta Staccioli in data 06/09/2018
protocollo n. 0245748/18, a seguito di richiesta di integrazione documenti prot. n. 0233607/18 del 22.08.2018 da parte di questa
Struttura, ha prodotto l’attestazione notarile datata 08.08.2018 del Dott.
Antonio Mastroberardino Notaio, che si allega,
attestante la piena ed esclusiva proprietà del Sig. Staccioli
Ernesto nato a Tirana il 23/02/1945 dell’area censita in catasto terreni del
Comune di Manoppello al Fg. 3 mappali 660 ( ex 640
già 528) e 647, acquisita alla proprietà della Regione Abruzzo, in forza della
Determina di esproprio n. DC6 espr. 253 del
27/04/2010;
VISTA la documentazione relativa all’ispezione ipotecaria in data 19.09.2018,
relativa alle particelle catastali sopra riportate, per il periodo dal 1986 al
2018, per le quali risulta una sola iscrizione in data 16.03.1995 con
successiva annotazione n. 570 del 11.04.1997 di cancellazione totale;
VISTA la copia della quietanza di deposito n. 20 del 26.05.2009, emessa dalla
Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila codice contabilità speciale 1019
MEF - Gestione Servizio Depositi dell’importo di €. 457.347,00 – per il quale è
stato emesso il certificato di vigenza Deposito n. 1161460, che si allega, per
esproprio al Sig. Staccioli Ernesto, come trasmesso
dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Pescara/Chieti – Sede di Pescara con
nota n.0038881 del 26/09/2018, acquisita al protocollo regionale n. 0270642/18
del 02/10/2018, a garanzia del pagamento della indennità di espropriazione, a
favore della citata ditta catastale;
DATO atto come precisato nel
Certificato di Destinazione Urbanistica del 21/02/2008 in atti di questa Struttura,
che le particelle originarie censite nel Catasto terreni del Comune di
Manoppello al foglio 3 mappali n. 528 e 573, erano ricadenti rispettivamente:
- in Zona F4.4 interporto;
- parte in Zona F4.4 interporto e parte in Zona F5.1 parco;
e che pertanto l’indennità di esproprio in questione ad essa riferita,
non è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 327 del 2001;
RITENUTO di dover autorizzare lo
svincolo della somma di cui sopra, in favore del Sig. Staccioli Ernesto nato
a Tirana (AL) il 23/02/1945 come dalla citata richiesta di svincolo del
20.08.2018, con documentazione integrativa pervenuta in data 06/09/2018 n.
0245748/18;
VISTE la Deliberazione di Giunta
Regionale 18/06/2018 n. 425 e la successiva Determinazione Direttoriale n.
DPE/37 del 24/07/2018 di riordino delle competenze, Servizi e Uffici del
Dipartimento DPE Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, nel
quale confluisce il Servizio Genio Civile Pescara proveniente dal Dipartimento
DPC Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
ACCERTATA in relazione alla predetta disposizione la propria
competenza ad adottare il presente provvedimento;
VISTO il D Lg.vo 30.06.2003, n.
196;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente
provvedimento e conformità alla legislazione vigente;
VISTA la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art.5 c. 2 lett.
a;
DETERMINA
Per le
motivazioni riportate in premessa, che integralmente richiamata costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
1.
di autorizzare, con il presente provvedimento, lo svincolo in favore di:
-
Sig. Staccioli Ernesto nato a Tirana (AL) il 23/02/1945 , C.F.
STCRST45B23Z100D e residente a Manoppello in via Santa Maria Arabona n. 30,
della somma riportata nel deposito definitivo che segue:
-
quietanza
di deposito n. 20 del 26.05.2009, emessa dalla Tesoreria Provinciale dello
Stato di L’Aquila codice contabilità speciale 1019 MEF - Gestione Servizio
Depositi dell’importo di €. 457.347,00 – per il quale è stato emesso il
certificato di vigenza Deposito n. 1161460 per esproprio al Sig. Staccioli Ernesto, come trasmesso dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato Pescara/Chieti – Sede di Pescara con nota n.0038881
del 26/09/2018 per l’area censita
in catasto terreni del Comune di Manoppello al Fg. 3
mappali 660 ( ex 640 già 528) e 647;
2.
di dare atto che al pagamento diretto della somma depositata provvederà il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila
– Servizio Depositi definitivi, liquidando in favore del Sig. Staccioli Ernesto nato a Tirana (AL) il 23/02/1945 , C.F.
STCRST45B23Z100D, a seguito di procedura di verifica, di cui all’art. 2 del
D.M. 18 Gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., qualora non
risultassero inadempimenti a carico del creditore;
3.
di dare atto inoltre che tale operazione non comporta nessun onere per l’Ente e viene
eseguita ai sensi dell’art. 26 comma 5 e 6 del D.P.R. 327/2001;
4.
la Ragioneria Territoriale dello Stato è esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità
relativa al pagamento di dette indennità;
5.
di dare atto che come precisato nel Certificato di
Destinazione Urbanistica del 21/02/2008 in atti di questa Struttura, le
particelle originarie censite nel Catasto terreni del Comune di Manoppello al
foglio 3 mappali n. 528 e 573, erano ricadenti rispettivamente:
-
in Zona F4.4 interporto;
-
parte in Zona F4.4 interporto e parte in Zona F5.1
parco;
e che pertanto l’indennità
di esproprio in questione ad essa riferita, non è soggetta al regime fiscale di
cui all’art. 35 del D.P.R. 327 del 2001;
6.
il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge,
opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto;
7.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo, alla
sezione Amministrazione aperta-trasparenza (D.Lgs. 14
Marzo 2013, n°33).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vittorio Di Biase