Riconoscimento Associazione Tartuficola: “Associazione Tartufai Vestini” – Penne (PE) ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 66/2012 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la L.R. n. 66 del 21/12/2012 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”, e in particolare l’art. 13 “Costituzione di Associazioni”;

 

VISTO il Provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartuficole”, approvato con D.G.R. n. 381 del 27/05/2013 pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 66/2012, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 09/02/2018 sono stati riformulati, parzialmente, l’assetto organizzativo del “Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca”, e la contestuale ridistribuzione delle relative competenze, affidando in particolare gli adempimenti di competenza regionale in materia di funghi e tartufi al “Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud – Ufficio Indennità e pagamenti compensativi, Funghi e Tartufi”;

 

PREMESSO che è stata inoltrata la domanda di riconoscimento dell’“Associazione Tartufai Vestini” per il tramite del Sig. De Fabritiis Gianni in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al prot. RA/223494/18 del 07/08/18 e successive integrazioni (ultimo prot. RA/251082/18 del 12/09/2018), con la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3 dell’art. 13 della L.R. n° 66/2012 e dal succitato Provvedimento “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartuficole”;

 

RITENUTO  che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n° 66/2012, ricorrano le condizioni per approvare il riconoscimento dell’ “Associazione Tartufai Vestini”, avente sede legale in Penne (PE) in Via Vico III Santa Marina n.3;

 

RITENUTO di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente”, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

 

a.              di riconoscere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 66/2012 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”, l’Associazione Tartufai Vestini avente sede legale in Penne (PE) in Via Vico III Santa Marina n.3;

b.             di ribadire che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione prodotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal Presidente dell’Associazione richiedente, come previsto dal punto 3 dell’art. 2 del Provvedimento “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartuficole”, ed è subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti a norma di legge;

c.              di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente”, sul sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, e, a meri fini informativi,  sul B.U.R.A.T.;

d.             di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Fausto Fanti