IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
-
il
Regolamento (UE)n.1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante le
norme per l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE)n.922/72, (CEE)n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE)
n.1234/2007 del Consiglio dei ministri;
-
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
-
il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTI:
- l'articolo 4, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee (legge
comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea;
- il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18
novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013";
- il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, prot.
162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla semplificazione della gestione
della PAC;
- il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 18
gennaio 2018 n. 1867 relativo alla “Disciplina
del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 80 del 6 aprile 2018;
RITENUTO
necessario procedere ad una ricognizione sistematica
di tutti gli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE)
n. 1306/2013 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 23 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;
ATTESO
CHE il
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18
gennaio 2018 n. 1867 specifica, in
particolare:
-
al
comma 3 dell’articolo 1 prevede che, gli impegni
e le sanzioni di cui al Capo II° del
presente decreto, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei
piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno
di cui all’art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del Reg. Ue 1305/2013;
ATTESO
CHE:
- le norme comunitarie sopra richiamate
stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti
comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO)
e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e
ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA)
sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;
RITENUTO
che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2018 dell'elenco dei
criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1), "Regole di Condizionalità nella Regione
Abruzzo –anno 2018”
RITENUTO che
il presente atto sostituisce, a
decorrere dalla data della sua
approvazione, la DETERMINAZIONE n°
DPD019/191 del 02 agosto 2017 del Servizio Promozione delle Filiere che
approva gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo nel 2017 ai sensi del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Applicazione del regime di
condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2017;
TENUTO CONTO che le proposte contenute nell’allegato al presente
provvedimento sono state
trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio
2018, ed in data
21 settembre 2018 è stata
acquisita agli atti comunicazione del MIPAAF-DISR 3 che riporta “nelle more dell’invio del
previsto parere di congruità, l’allegato 1 è conforme al al
DM n. 1867 del 18 gennaio 2018”;
VISTA la
L.R.77/99;
DETERMINA
Per quanto
esposto in premessa di:
-
stabilire,
in
attuazione del D.M n. 1867 del 18 gennaio 2018, art. 3- comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie generale n. 80 del 6 aprile 2018 che gli impegni applicabili ai fini del regime
di condizionalità per l’annualità 2018 nella Regione Abruzzo, sono
quelli elencati nell’Allegato 1 del presente provvedimento, "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2018” che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
-
stabilire che la presente determinazione
sostituisce la DETERMINAZIONE n° DPD019/191 del 2 agosto 2017 del Servizio
Promozione delle Filiere che ha regolato la condizionalità per l’anno 2017;
-
stabilire che copia della presente determinazione, che regola la condizionalità
per l’anno solare 2018 venga
trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ed all’AGEA;
-
precisare che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio
regionale;
-
approvare
l’Allegato alla presente determinazione,
denominato “Allegato 1 -Regole di Condizionalità nella Regione
Abruzzo –anno 2018” di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive
modifiche, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, (composto
di n. 34 facciate).
-
provvedere con propri successivi atti a tutti agli adempimenti
di natura generale conseguenti della presente determinazione;
-
autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul
Portale Web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca: www.regione.abruzzo.it;
-
pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i
relativi allegati, ai soli fini notiziali;
-
autorizzare,
altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt.
26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale,
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
ALLEGATI:
1.
"Regole di Condizionalità nella
Regione Abruzzo –Anno 2018”
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo