LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D. Lgs n. 176 del 8.10.2011
recante “Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali”;
VISTA
la L.R. n. 15 del 10.07.2002 “Disciplina delle acque
minerali e termali” così come modificata dalla L.R. n. 64 del 18.12.2012;
VISTO
il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento
Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per
disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della
distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati
alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO
il D. Lgs n. 152 del
03.04.2006 recante “norme in materia ambientale”;
VISTI
i Reg.(CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852, 853, 854 del 29.04.2004;
VISTO
il Decreto del Ministero della Salute del 02/08/2017
recante:” Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 28.
VISTA
Delibera di Giunta
regionale 12 marzo 2004, n. 135 recante:” Acqua destinata al consumo umano (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
modificato ed integrato con successivo Decreto
Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27). Linee guida per i controlli,
criteri generali per programmi di controllo esterni e relativa competenza delle
Aziende USL.”
VISTO
il D.lgs. n. 193/2007 “Attuazione della Direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”
VISTO
il Reg. (CE) del 30.11.20098 n. 1162/2009 n.
1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per
l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004;
VISTO
il D.lgvo n° 28 del
15/02/2016 recante: “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio
del 23 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della Salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano.
VISTO
l’Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni
n.59 del 29 aprile 2010, relativo alle “Linee-guida applicative del Regolamento
n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari”;
VISTA
la Determinazione - DG21/174 del 30.12.2010 - di
recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente
Stato-Regioni;
VISTO
il “Programma di Controllo della radioattività nelle
acque destinate al consumo umano” predisposto dal Servizio proponente ed
allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale;
PRESSO
ATTO che il programma stesso, ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs n. 28/2016, deve essere
preliminarmente sottoposto al vaglio del Ministero della Salute al quale è
stato trasmesso in formato “excel” in data
16.04.2018;
VISTA
la nota del 16/07/2018, acquisita in data 17.7.2018
al prot. n. 202811, con la quale il Ministero della
Salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale per la
Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale, ha ritenuto che il Programma presentato dalla
Regione Abruzzo risulti nel suo
complesso adeguato e sostanzialmente conforme alle prescrizioni del D. Lgs n. 28/2016 e del D.M. 2 agosto 2017;
DATO
ATTO che in tale sede l’Istituto Superiore di
Sanità ha rappresentato solo l’opportunità di effettuare alcune integrazioni
ritenute appropriate per migliorare i controlli esterni in base alle risorse
disponibili, nonché di effettuare alcune specificazioni in ordine alle misure
pregresse di radioattività nelle ZdF (zone di
fornitura) prese in esame dal programma e verifiche sulla frequenza dei
campionamenti;
DATO
ATTO che il “Programma Regionale di Controllo delle Acque destinate al consumo umano
ai sensi del D. Lgs 28/2016” predisposto dal
Servizio proponente ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne
parte integrante e sostanziale è stato completamente adeguato alle indicazioni
integrative esposte dall’I.S.S., pur se lo stesso Istituto ha specificato che
tali integrazioni non impedivano comunque di procedere all’implementazione del
programma di controllo;
VISTO
l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e
successive modifiche ed integrazioni;
DATO
ATTO che:
1.
Il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
2.
il Direttore del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi
A voti unanimi, espressi nei modi di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1.
di approvare il “Programma Regionale di Controllo delle Sostanze
Radioattive nelle Acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgvo 28/2016” di cui all’Allegato A della presente
deliberazione;
2.
di incaricare
il dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti
della Regione Abruzzo per l’adozione degli atti connessi e susseguenti;
3.
di incaricare
l’ARTA, e le ASL delle attività contenute nel piano senza aggravio per il
Bilancio regionale;
4.
di dare atto
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
5.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo);
6.
di pubblicare
il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente"
del sito della Regione Abruzzo ai sensi della L. 124/2015.