D.G.R. n. 515 del 23/07/2018 recante “Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 – articolo 16, modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017 – ex Fondo di Rotazione della Linea I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007-2013. Approvazione delle “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” – Autorizzazione all’affidamento diretto alla società finanziaria in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione delle risorse ex art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.” – Modifica ed integrazioni all’Allegato A “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul BURAT n. 15 speciale del 08/02/2017, così come modificata con la Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata su BURAT Speciale n. 85 del 09/08/2017, che all’art. 16 prevede:

“1. […] l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013 Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie.

2. Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei Fidi) secondo il regime “de minimis”, sono disciplinate con specifici atti della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi effettivamente raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero delle garanzie concesse nel programma";

 

RICHIAMATE:

·                la Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 20/02/2018 recante “Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i. art. 16 –Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo 2007/2013. Indirizzi per la individuazione del soggetto gestore”;

·                la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018 con la quale è stato approvato il documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” recante i criteri, le modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle risorse al fine di concedere garanzie in regime de minimis nel rispetto del Reg. (UE) n. 1047/2013 a favore delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.;

 

RILEVATO che nell’Allegato A alla richiamata DGR n. 515/2018 “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” all’articolo 5 - Modalità di utilizzo delle risorse – il primo, secondo e terzo comma sono stati indicati erroneamente con i numeri 7, 8 e 9;

 

TENUTO CONTO che il Servizio Imprenditorialità, con la nota prot. n. RA/0112786/18 del 18/04/2018, ha inviato alla società Fi.R.A. S.p.a. unitamente al Capitolato Prestazionale per la formulazione di un Piano Aziendale, una bozza predisposta sulla base degli indirizzi politici dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ai fini della predisposizione del documento recante i criteri, le modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle risorse, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.;

 

RILEVATO che nella suddetta bozza, all’articolo 6 era previsto, tra l’altro, che: “[…] 5)   i Confidi possono percepire dall’impresa beneficiaria una remunerazione/compenso, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento (non sono previsti commissioni di garanzia sui rischi assunti a valere sui Fondi del presente Avviso), a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, dei diritti di segreteria e delle spese di tenuta del/i conto/i corrente/i. […];

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’Allegato A alla DGR n. 515/2018, è stato disposto all’articolo 6, comma 1 che: “[…] f. i Confidi possono percepire dall’impresa beneficiaria finale una remunerazione comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo della garanzia concessa […]” piuttosto che del finanziamento garantito;

 

RILEVATA la necessità di adeguare la sopra richiamata disposizione prevedendo un costo dell’operazione a carico delle imprese pari al massimo al 3% del finanziamento garantito, tenuto conto dei maggiori oneri posti a carico dei Confidi in relazione agli adempimenti connessi all’implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti ed anche dell’indirizzo politico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico;

 

RILEVATO, inoltre, che l’articolo 8, comma 1, prevede:

·                alla lettera b) “nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta l’esistenza, da parte dell’impresa, al momento del rilascio della garanzia, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga svolta l’attività di impresa”;

·                alla lettera c) la necessità che le imprese debbano essere “attive e iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo nella sezione ordinaria […]”

 

TENUTO CONTO della necessità:

·                di integrare il citato articolo 8, comma 1, la lettera b) con le parole “al momento del rilascio della garanzia” per rendere la disposizione maggiormente coerente con le disposizioni regolamenti e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di disparità di trattamento delle imprese;

·                di eliminare dal citato articolo 8, comma 1, lettera c) il riferimento alla sezione ordinaria, in quanto tale disposizione non consentirebbe al Fondo di intervenire a favore delle ditte individuali e di prevedere che la condizione di essere attive ed iscritte debba verificarsi al momento del rilascio della garanzia e non in fase di presentazione della domanda;

 

RITENUTO di dover apportare al documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” le seguenti modifiche al fine di renderlo pienamente operativo e maggiormente coerente agli indirizzi politici dell’Assessorato allo Sviluppo Economico:

·                di indicare correttamente il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;

·                di modificare l’articolo 5 comma 1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;

·                di modificare conseguentemente l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”

·                di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera b) come di seguito indicato:  “nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga svolta l’attività di impresa”;

·                di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare di nuovo il documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” (Allegato A al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale), che sostituisce integralmente quello approvato con la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018, con le seguenti modifiche:

·                di indicare correttamente il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;

·                di modificare l’articolo 5 comma 1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;

·                di modificare conseguentemente l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”

·                di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera b) come di seguito indicato:  “nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga svolta l’attività di impresa”;

·                di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;

 

DATO ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione attestata con le firme in calce allo stesso, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

SENTITO il relatore;

 

Ad unanimita’ di voti espressi nelle forme di legge.

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente approvate:

 

1.             di approvare di nuovo il documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” (Allegato A al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale), che sostituisce integralmente quello approvato con la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018, con le seguenti modifiche:

a.              di indicare correttamente il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;

b.             di modificare l’articolo 5 comma 1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;

c.              di modificare conseguentemente l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;

d.             di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera b) come di seguito indicato:  “nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga svolta l’attività di impresa”;

e.              di modificare l’articolo 8, comma 1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;

2.             di dare atto che la presente deliberazione non presenta oneri a carico del bilancio regionale;

3.             di dare mandato al Servizio Imprenditorialità di notificare tale provvedimento alla società Fi.R.A. S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Regione Abruzzo e sul BURAT

 

Segue Allegato