LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul
BURAT n. 15 speciale del 08/02/2017, così come modificata con la Legge
Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata su BURAT Speciale n. 85 del
09/08/2017, che all’art. 16 prevede:
“1.
[…] l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR
2007-2013 Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la
concessione di garanzie.
2.
Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte
a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della
solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei Fidi) secondo il
regime “de minimis”, sono disciplinate con specifici
atti della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi effettivamente
raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero delle garanzie concesse nel
programma";
RICHIAMATE:
·
la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 91 del 20/02/2018 recante “Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i. art. 16 –Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo
2007/2013. Indirizzi per la individuazione del soggetto gestore”;
·
la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018
con la quale è stato approvato il documento “Modalità di assegnazione e di
utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”
recante i criteri, le modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle
risorse al fine di concedere garanzie in regime de minimis
nel rispetto del Reg. (UE) n. 1047/2013 a favore delle micro, piccole e medie
imprese abruzzesi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 16
della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.;
RILEVATO
che nell’Allegato
A alla richiamata DGR n. 515/2018 “Modalità di assegnazione e di utilizzo del
Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”
all’articolo 5 - Modalità di utilizzo delle risorse – il primo, secondo e terzo
comma sono stati indicati erroneamente con i numeri 7, 8 e 9;
TENUTO
CONTO che il Servizio Imprenditorialità, con
la nota prot. n. RA/0112786/18 del 18/04/2018, ha
inviato alla società Fi.R.A. S.p.a. unitamente al
Capitolato Prestazionale per la formulazione di un Piano Aziendale, una bozza
predisposta sulla base degli indirizzi politici dell’Assessorato allo Sviluppo
Economico ai fini della predisposizione del documento recante i criteri, le
modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle risorse, ai sensi delle
disposizioni di cui al richiamato articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del
27/01/2017 e s.m.i.;
RILEVATO
che nella suddetta bozza, all’articolo 6 era previsto, tra l’altro, che: “[…]
5) i Confidi possono percepire
dall’impresa beneficiaria una remunerazione/compenso, nella misura massima del
3% dell’importo del finanziamento (non sono previsti commissioni di garanzia
sui rischi assunti a valere sui Fondi del presente Avviso), a titolo di
rimborso delle spese di istruttoria, dei diritti di segreteria e delle spese di
tenuta del/i conto/i corrente/i. […];
CONSIDERATO
che, per mero errore materiale, nell’Allegato A alla
DGR n. 515/2018, è stato disposto all’articolo 6, comma 1 che: “[…] f. i
Confidi possono percepire dall’impresa beneficiaria finale una remunerazione
comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del
conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3%
dell’importo della garanzia concessa […]” piuttosto che del finanziamento
garantito;
RILEVATA
la necessità di adeguare la sopra richiamata
disposizione prevedendo un costo dell’operazione a carico delle imprese pari al
massimo al 3% del finanziamento garantito, tenuto conto dei maggiori oneri
posti a carico dei Confidi in relazione agli adempimenti connessi
all’implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti ed anche dell’indirizzo
politico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico;
RILEVATO,
inoltre, che l’articolo 8, comma 1, prevede:
·
alla lettera b) “nell’ipotesi in
cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è
espressamente richiesta l’esistenza, da parte dell’impresa, al momento del
rilascio della garanzia, di una sede legale e/o operativa ubicata nel
territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga svolta
l’attività di impresa”;
·
alla lettera c) la necessità che
le imprese debbano essere “attive e iscritte al Registro delle Imprese delle Camere
di Commercio della Regione Abruzzo nella sezione ordinaria […]”
TENUTO
CONTO della necessità:
·
di integrare il citato articolo
8, comma 1, la lettera b) con le parole “al momento del rilascio della
garanzia” per rendere la disposizione maggiormente coerente con le disposizioni
regolamenti e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di disparità di
trattamento delle imprese;
·
di eliminare dal citato articolo
8, comma 1, lettera c) il riferimento alla sezione ordinaria, in quanto tale
disposizione non consentirebbe al Fondo di intervenire a favore delle ditte
individuali e di prevedere che la condizione di essere attive ed iscritte debba
verificarsi al momento del rilascio della garanzia e non in fase di
presentazione della domanda;
RITENUTO
di dover apportare al documento “Modalità di
assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” le seguenti modifiche al fine di renderlo
pienamente operativo e maggiormente coerente agli indirizzi politici
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico:
·
di indicare correttamente il
primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;
·
di modificare l’articolo 5 comma
1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di
istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di
segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del
finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono
essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;
·
di modificare conseguentemente
l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3%
dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle
spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali
non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”
·
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera b) come di seguito indicato:
“nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il
capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della
garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa
ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga
svolta l’attività di impresa”;
·
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento
del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di
Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati
ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;
RITENUTO,
pertanto, di dover approvare di nuovo il documento “Modalità di assegnazione e
di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” (Allegato A al
presente provvedimento in parte integrante e sostanziale), che sostituisce
integralmente quello approvato con la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018, con le
seguenti modifiche:
·
di indicare correttamente il
primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;
·
di modificare l’articolo 5 comma
1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di
istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di
segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del
finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono
essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;
·
di modificare conseguentemente
l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3%
dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle
spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali
non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”
·
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera b) come di seguito indicato:
“nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il
capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della
garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa
ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga
svolta l’attività di impresa”;
·
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento
del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di
Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati
ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;
DATO
ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della
struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della
legittimità della presente proposta di deliberazione attestata con le firme in
calce allo stesso, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DATO
ATTO che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
SENTITO
il relatore;
Ad unanimita’
di voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
che si intendono di seguito integralmente approvate:
1.
di
approvare di nuovo il documento “Modalità
di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” (Allegato A al presente provvedimento in parte
integrante e sostanziale), che sostituisce integralmente quello approvato con
la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018, con le seguenti modifiche:
a.
di indicare correttamente il
primo, secondo e terzo comma dell’articolo 5, con i numeri 1, 2 e 3;
b.
di modificare l’articolo 5 comma
1, lettera f. come di seguito indicato: “i Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di
istruttoria, spese amministrative, spese di tenuta del conto, spese di
segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell’importo del
finanziamento garantito. A carico delle imprese destinatari finali non possono
essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;
c.
di modificare conseguentemente
l’articolo 9, comma 3 come di seguito indicato: “I Confidi possono percepire
dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3%
dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle
spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese destinatari finali
non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%”;
d.
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera b) come di seguito indicato:
“nell’ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il
capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della
garanzia, l’esistenza, da parte dell’impresa, di una sede legale e/o operativa
ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all’interno della quale venga
svolta l’attività di impresa”;
e.
di modificare l’articolo 8, comma
1, lettera c) come di seguito indicato: “essere attivi ed iscritti, al momento
del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di
Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati
ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale”;
2.
di
dare atto che la presente
deliberazione non presenta oneri a carico del bilancio regionale;
3.
di
dare mandato al Servizio
Imprenditorialità di notificare tale provvedimento alla società Fi.R.A. S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
4. di
pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web della Regione Abruzzo e sul BURAT