Cava di calcare in località “Vigliano” del Comune di Scoppito (AQ) Ditta UNICALCE S.p.A. con sede in Via Tonio da Belledo – Lecco - Autorizzazione proroga.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

…Omissis …

 

DETERMINA

 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, la ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Via Tonio da Belledo – Lecco, è autorizzata alla proroga   di anni 2 (due) dei termini per la coltivazione della cava in località “Vigliano”, distinta in catasto al foglio n.21 particella n.85p. e foglio n. 22 particella n. 50p., nel comune censuario di Scoppito (AQ), alle seguenti condizioni:

 

1.             la Polizza a garanzia del ripristino ambientale deve essere mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava;

2.             i lavori devono essere condotti nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la cava deve essere recintata e munita di cancello di accesso con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della stessa;

3.             tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero definitivo;

4.             i lavori di coltivazione e ripristino ambientale dovranno essere ultimati entro il 12/3/2020;

5.             i lavori devono essere realizzati in totale conformità al progetto approvato allegato alla Determinazione Dirigenziale n. n. DI3/32 del 12/3/2003 e successive volture DI3/73 del 29/10/2004,  DI8/22 del 28/3/2011 e DI8/39 dell’11/7/2013, ed al cronoprogramma allegato al presente provvedimento (tav. n.4);

6.             la ditta è tenuta a verificare annualmente e a proprie spese il rispetto del su citato progetto ed del cronoprogramma di cui al punto precedente, fornendo una dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante della ditta esercente.      Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

7.             resta fermo ed invariato quant’altro previsto nella Determinazione Dirigenziale n. n. DI3/32 del 12/3/2003 e successive volture DI3/73 del 29/10/2004,  DI8/22 del 28/3/2011 e DI8/39 dell’11/7/2013, non in contrasto con le su citate prescrizioni, nonché tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza.

 

Si disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché la trasmissione, per quanto di competenza, al Comune di Popoli (PE) e al Corpo Forestale dello Stato di Pescara.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.ssa Iris Flacco

 

Segue Allegato