IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
…Omissis …
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui
si intende integralmente riportato, la ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in
Via Tonio da Belledo – Lecco, è autorizzata alla proroga di anni 2 (due) dei termini per la
coltivazione della cava in località “Vigliano”, distinta in catasto al foglio n.21
particella n.85p. e foglio n. 22 particella n. 50p., nel comune censuario di
Scoppito (AQ), alle seguenti
condizioni:
1.
la
Polizza a garanzia del ripristino ambientale
deve essere mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo
l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava;
2.
i
lavori devono essere condotti nel rispetto
delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro, la cava deve essere recintata e munita di cancello di
accesso con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della
stessa;
3.
tutte
le pertinenze realizzate per la coltivazione della
cava dovranno essere rimosse prima del recupero definitivo;
4.
i
lavori di coltivazione e ripristino ambientale
dovranno essere ultimati entro il 12/3/2020;
5.
i
lavori devono essere realizzati in totale
conformità al progetto approvato allegato alla Determinazione Dirigenziale n.
n. DI3/32 del 12/3/2003 e successive volture DI3/73 del 29/10/2004, DI8/22 del 28/3/2011 e DI8/39 dell’11/7/2013,
ed al cronoprogramma allegato al presente provvedimento (tav. n.4);
6.
la
ditta è tenuta a verificare annualmente e a
proprie spese il rispetto del su citato progetto ed del cronoprogramma di cui
al punto precedente, fornendo una dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000
sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante della ditta
esercente. Le date di verifica
devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di
preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed
essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
7.
resta
fermo ed invariato quant’altro previsto nella
Determinazione Dirigenziale n. n. DI3/32 del 12/3/2003 e successive volture
DI3/73 del 29/10/2004, DI8/22 del
28/3/2011 e DI8/39 dell’11/7/2013, non in contrasto con le su citate
prescrizioni, nonché tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi
di Vigilanza.
Si disporre la pubblicazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica
all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché la trasmissione, per
quanto di competenza, al Comune di Popoli (PE) e al Corpo Forestale dello Stato
di Pescara.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.
n.1199/1971).
Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Iris Flacco