Legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 – art. 92 – Hobbisti – caratteristiche del tesserino identificativo e modalità di rilascio e restituzione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 recante: “Testo unico in materia di commercio” attraverso il quale è stato portato a compimento il processo di riordino e semplificazione dell’intera materia delle attività commerciali;

 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 27 DPG015 del 24 luglio 2017, con la quale sono state stabilite le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, nonché le modalità di rilascio e restituzione, a mente del previgente art. 22 dell’abrogato Titolo V della L.R. n. 30/2016;

 

DATO ATTO che, a mente dell’art. 92 della richiamata L.R. n. 23/2018:

-                 sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all’articolo 83, comma 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 101, comma 4, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati;

-                 gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere l’attività sopra descritta devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra regione;

-                 il Servizio regionale competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010 e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del medesimo;

-                 il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta l’anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche;

-                 il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni, prima dell’assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L’attività di controllo spetta al Comune ospitante;

-                 gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura regionale;

-                 è responsabilità dell’hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell’esercizio del commercio senza titolo abilitativo;

 

RITENUTO, alla luce delle intervenute novità legislative ed in attuazione del sopracitato art. 92 della L.R. n. 23/2018, di dover stabilire quanto segue:

-                 le caratteristiche del tesserino identificativo sono quelle riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-                 la domanda per il rilascio del tesserino, secondo quanto riportato nell’allegato “B”, accluso in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, deve essere presentata al Comune di residenza, oppure al Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra Regione;

-                 gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni, nell’arco di un anno, dalla data del rilascio del tesserino;

-                   in caso di perdita dei requisiti in capo al soggetto titolare del tesserino, il Comune che ha effettuato l’accertamento, provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;

 

DATO ATTO che gli hobbisti già titolari di tesserino, rilasciato a norma dell’abrogato art. 22 della L.R. 30/2016, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 147 della L.R. n. 23/2018, in base al quale le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, possono continuare a svolgere la propria attività sino alla scadenza di un anno dalla data del rilascio, oppure al raggiungimento, nell’arco di un anno, di dodici manifestazioni;

 

VISTA la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

 

1.             le caratteristiche del tesserino identificativo in argomento sono quelle riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.             la domanda per il rilascio del tesserino, secondo quanto riportato nell’allegato “B”, accluso in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, deve essere presentata al Comune di residenza, oppure al Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra Regione;

3.             il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta l’anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche;

4.             il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni, prima dell’assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L’attività di controllo spetta al Comune ospitante;

5.             gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura regionale;

6.             è responsabilità dell’hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell’esercizio del commercio senza titolo abilitativo;

7.             in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 92 della L.R. n. 23/2018, il Comune che ha effettuato l’accertamento, provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica, se diverso, al Comune che ha rilasciato il tesserino ed ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;

8.             la mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, ai sensi dell’art. 96, comma 2, della L.R. n. 23/2018, comporta l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;

9.             in caso di assenza del titolare del tesserino o di mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 96, comma 3, della L.R. n. 23/2018, si applica la sanzione del pagamento di una somma  da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento;

10.         gli hobbisti già titolari di tesserino, rilasciato a norma dell’abrogato art. 22 della L.R. 30/2016, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 147 della L.R. n. 23/2018, in base al quale le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, possono continuare a svolgere la propria attività sino alla scadenza di un anno dalla data del rilascio, oppure al raggiungimento, nell’arco di un anno, di dodici manifestazioni;

11.         di trasmettere la presente determinazione a tutti i Comuni della Regione Abruzzo;

12.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul sito della Regione e sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiorgio Tittarelli

 

 

 

Segue Allegato