IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 recante: “Testo
unico in materia di commercio” attraverso il quale è stato portato a compimento
il processo di riordino e semplificazione dell’intera materia delle attività
commerciali;
RICHIAMATA
la propria precedente Determinazione n. 27 DPG015 del 24 luglio 2017, con la
quale sono state stabilite le caratteristiche del tesserino identificativo
degli hobbisti, nonché le modalità di rilascio e restituzione, a mente del
previgente art. 22 dell’abrogato Titolo V della L.R. n. 30/2016;
DATO
ATTO che, a mente dell’art. 92 della
richiamata L.R. n. 23/2018:
-
sono denominati hobbisti i
soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed
occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini
aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all’articolo 83, comma 2. Non
rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma
1, lettera i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla
normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo
101, comma 4, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati;
-
gli hobbisti, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere
l’attività sopra descritta devono essere in possesso di un tesserino
identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo
della Regione Abruzzo per i residenti in altra regione;
-
il Servizio regionale competente
stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di
rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo
71, comma 1, del d.lgs. 59/2010 e le modalità di presentazione dell’istanza per
l’ottenimento del medesimo;
-
il tesserino identificativo è
rilasciato per non più di una volta l’anno e per un massimo di cinque anni
anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro
soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto
periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di titolo
abilitativo per il commercio su aree pubbliche;
-
il tesserino non è cedibile o
trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al
pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le
manifestazioni, prima dell’assegnazione del posteggio, che è effettuata con
criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la
presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del
tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi,
anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.
L’attività di controllo spetta al Comune ospitante;
-
gli hobbisti possono partecipare
ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da
altri soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la
partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a
ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente
struttura regionale;
-
è responsabilità dell’hobbista
accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in
assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si
configura a suo carico la fattispecie dell’esercizio del commercio senza titolo
abilitativo;
RITENUTO,
alla luce delle intervenute novità legislative ed in attuazione del sopracitato
art. 92 della L.R. n. 23/2018, di dover stabilire quanto segue:
-
le caratteristiche del tesserino
identificativo sono quelle riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
-
la domanda per il rilascio del
tesserino, secondo quanto riportato nell’allegato “B”, accluso in parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, deve essere presentata al
Comune di residenza, oppure al Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i
residenti in altra Regione;
-
gli hobbisti autorizzati possono
partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni, nell’arco di un anno, dalla
data del rilascio del tesserino;
-
in caso di perdita dei requisiti in capo al
soggetto titolare del tesserino, il Comune che ha effettuato l’accertamento,
provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del
commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le
vidimazioni di competenza;
DATO
ATTO che gli hobbisti già titolari di tesserino,
rilasciato a norma dell’abrogato art. 22 della L.R. 30/2016, in virtù del
disposto di cui al comma 2 dell’art. 147 della L.R. n. 23/2018, in base al
quale le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi
ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, possono continuare a
svolgere la propria attività sino alla scadenza di un anno dalla data del
rilascio, oppure al raggiungimento, nell’arco di un anno, di dodici
manifestazioni;
VISTA
la legge regionale 77/99 e successive modificazioni
ed integrazioni;
DATO
ATTO della legittimità e della regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in
narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.
le
caratteristiche del tesserino identificativo in
argomento sono quelle riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento;
2.
la
domanda per il rilascio del tesserino, secondo
quanto riportato nell’allegato “B”, accluso in parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, deve essere presentata al Comune di residenza,
oppure al Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra
Regione;
3.
il
tesserino identificativo è
rilasciato per non più di una volta l’anno e per un massimo di cinque anni
anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro
soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto
periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di titolo
abilitativo per il commercio su aree pubbliche;
4.
il
tesserino non è cedibile o
trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al
pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le
manifestazioni, prima dell’assegnazione del posteggio, che è effettuata con
criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la
presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del
tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi,
anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi.
L’attività di controllo spetta al Comune ospitante;
5.
gli
hobbisti possono partecipare ad un
massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri
soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la
partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a
ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente
struttura regionale;
6.
è
responsabilità dell’hobbista
accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in
assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si
configura a suo carico la fattispecie dell’esercizio del commercio senza titolo
abilitativo;
7.
in
caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 92 della L.R. n. 23/2018,
il Comune che ha effettuato l’accertamento, provvede alla revoca nel rispetto
delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo
comunica, se diverso, al Comune che ha rilasciato il tesserino ed ai Comuni che
hanno apposto le vidimazioni di competenza;
8.
la
mancanza del tesserino o della
vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, ai sensi dell’art.
96, comma 2, della L.R. n. 23/2018, comporta l’applicazione della sanzione del
pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al
sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva
confisca delle stesse;
9.
in
caso di assenza del titolare del tesserino o di mancata esposizione del
tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 96,
comma 3, della L.R. n. 23/2018, si applica la sanzione del pagamento di una
somma da euro duecentocinquanta ad euro
millecinquecento;
10.
gli
hobbisti già titolari di tesserino,
rilasciato a norma dell’abrogato art. 22 della L.R. 30/2016, in virtù del
disposto di cui al comma 2 dell’art. 147 della L.R. n. 23/2018, in base al
quale le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi
ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, possono continuare a
svolgere la propria attività sino alla scadenza di un anno dalla data del
rilascio, oppure al raggiungimento, nell’arco di un anno, di dodici
manifestazioni;
11.
di
trasmettere la presente
determinazione a tutti i Comuni della Regione Abruzzo;
12.
di
disporre la pubblicazione del
presente provvedimento e relativi allegati sul sito della Regione e sul
B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Piergiorgio Tittarelli