LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante
“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e ss.mm.ii.;
VISTO,
in particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007 così come modificato dalla L.R. n.12 del
02/05/2016 il quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo
al rispetto di “ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della
qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA
la L.R. n. 5/2008,
Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2
“Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida
per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le
quali definiscono le funzioni dell’ O.R.A.
mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.)
e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008
e ss.mm.ii., pubblicata sul BURA n. 75 del
22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09del
21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per
l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09
del 22 ottobre 2009 di approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale
per l’Accreditamento;
VISTI
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010
del 7 luglio 2010 ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31
gennaio 2011 di modifica della composizione del Comitato di Coordinamento
Regionale;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010
del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per
l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTO
Il Decreto del Ministro della Salute 02 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera”;
CONSIDERATO
che il Comune di Canistro (AQ) con atto prot. 1229 del 02/05/2018 ha rilasciato alla Casa di Cura
INI Canistro S.p.A., con sede in Canistro (AQ), località Cotardo,
l’autorizzazione definitiva all’esercizio di Casa di Cura privata nel rispetto
delle prescrizioni, condizioni ed ottemperanze stabilite dall’Azienda Sanitaria
Locale, Dipartimento di Prevenzione;
PRESO
ATTO:
·
che con D.C.A. n. 128 del 20/10/2014 è stato disposto l’accreditamento definitivo della
Casa di Cura INI Canistro S.p.A.;
·
che con D.C.A. n. 98 del
12/09/2016 è stata approvata, in favore della Casa di Cura INI S.p.A. Divisione
Canistro, la proposta di riconversione
in Struttura monospecialistica di Ortopedia e
Traumatologia, cod. 36 con un assetto complessivo di 30 PP.LL. di Ortopedia e
Traumatologia cod. 36, (n. 28 PL in
regime ordinario e n. 2 PL in regime di DH)
derivanti dalla trasformazione dei posti letto accreditati alla
struttura dal DCA n. 128/2014 utilizzando, per la trasformazione dei posti
letto di Recupero e di Riabilitazione funzionale (cod. 56) il parametro di 2 a 1;
PRESO
ATTO della domanda per il rilascio
dell’accreditamento ai sensi dell’art. n. 6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., presentata con prot.
n. 11/2018 dal legale rappresentante della Casa di Cura privata INI S.p.A.
Divisione Canistro, P.I. 01009381003, con sede in Canistro (AQ) Località Cotardo, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute
e il Welfare con prot. n.RA0162886/18 in data
7.06.2018 concernente prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e post
acuti in regime ambulatoriale, proposta
di riconversione in Struttura monospecialistica di
Ortopedia e Traumatologia, cod. 36 con un assetto complessivo di 30 PP.LL. di
Ortopedia e Traumatologia cod. 36, (n. 28
PL in regime ordinario e n. 2 PL in regime di DH) derivanti dalla trasformazione dei posti letto
accreditati alla struttura dal DCA n. 128/2014 utilizzando, per la trasformazione
dei posti letto di Recupero e di Riabilitazione funzionale (cod. 56) il
parametro di 2 a 1;
VISTA
la nota prot. 1167 del
18/07/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita
al protocollo regionale RA/0205498/18 del 19/07/2018, con la quale l’ASR
Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA con verbale n. 10/2018 in
data 18 luglio 2018, ha trasmesso al Servizio Programmazione Socio Sanitaria -
Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, la Valutazione Finale e la proposta motivata in copia
conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale della Casa di Cura privata
INI S.p.A. - Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ), in località Cotardo;
VISTA
la nota prot. 1169 del 19/07/2018 trasmessa
dall’Agenzia Sanitaria Regionale, parte integrante e sostanziale del presente
atto, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare con prot. n. RA0205970/18 del 19/07/2018 con la quale si
precisa che la proposta di accreditamento e la scheda di valutazione finale
trasmessi con la sopra menzionata nota prot. 1167 del
18/07/2018 sono da riferirsi alla Casa di Cura Privata INI S.P.A. Società Unipersonale Divisione
Canistro, che, per mero errore materiale era stata indicata con la
denominazione Casa di Cura Privata INI SRL Divisione Canistro;
PRESO
ATTO della Valutazione finale del C.C.R.A che
ha valutato positivamente la proposta di accreditamento della Casa di
Cura privata INI S.p.A. - Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ),
in località Cotardo, limitatamente alla rimodulazione
delle dotazioni di posti letto accreditati,
in applicazione al DCA 98/2016,
per la dotazione di posti letto, a seguito della riconversione in
struttura monospecialistica di Ortopedia e
Traumatologia cod. 36, con un assetto complessivo di 30 P.L. di Ortopedia e
Traumatologia cod. 36 (n. 28 P.L. in regime ordinario e n. 2 P.L. in regime di
D.H.), derivanti dalla
trasformazione degli attuali posti letto accreditati alla struttura dal DCA n.
128/2014 utilizzando, per la trasformazione dei posti letto di recupero e di
riabilitazione funzionale cod. 56 il parametro di 2 a 1;
RITENUTO,
in relazione alle attività di specialistica ambulatoriale, di fare salva la
vigenza di tutte le altre disposizioni contenute nel DCA n. 128 del 20/10/2014,
con il quale è stato riconosciuto alla Casa di Cura privata INI S.p.A. -
Divisione Canistro l’Accreditamento Istituzionale anche per le seguenti
attività di assistenza specialistica ambulatoriale:
·
5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
MEDICA
·
5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
CHIRURGICA
·
5.5 MEDICINA DI LABORATORIO
AMBULATORIALE
·
5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
·
5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE
FISICA
STABILITO
che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della citata
L.R. 32/2007, come modificato dall’art. 9 comma 2 della L.R. n. 12/2016,
l'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del
rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta
regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è
corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei
requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione
all’esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute
della Giunta regionale istituzionalmente preposto all’attività ispettiva
verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le
modalità di cui all’articolo 7;
PRECISATO
che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007, come
modificato dall’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento della
salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività
ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica
del possesso dei requisiti di accreditamento;
PRECISATO,
altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che
le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate sono
effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi
interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad
Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario
ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le
verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con decreto del
Commissario ad Acta n. 64/2012, del 14 novembre 2012;
STABILITO
che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n.
32/2007, ss.mm.ii., la revoca dell’accreditamento
istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
a.
revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’articolo 5;
b.
decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’articolo 5 ter;
c.
erogazione per due annualità, nel
periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è
comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per
cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso;
d.
inadempimento grave degli
obblighi contrattuali, così come individuati nell’accordo contrattuale;
PRECISATO
che, l’art. 7bis della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede
la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti
privati accreditati ai sensi dell’art. 6 della medesima Legge Regionale,
qualora il Dipartimento Salute e Welfare accerti, secondo il procedimento
previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN,
una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e
contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad almeno tre
mensilità consecutive, e che la detta sospensione ha efficacia fino
all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi;
RITENUTO
di riconoscere, in esecuzione del D.C.A. n. 98/2016, l’accreditamento
istituzionale, Classe1 alla Struttura denominata Casa di Cura privata INI
S.p.A. - Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ), in località Cotardo, P.I.01009381003, concernente la dotazione di posti
letto, a seguito della riconversione in struttura monospecialistica
di Ortopedia e Traumatologia cod. 36, con un assetto complessivo di 30 P.L. di
Ortopedia e Traumatologia cod. 36 (n. 28 P.L. in regime ordinario e n. 2 P.L.
in regime di D.H.), con riferimento alle seguenti parti del Manuale di
Accreditamento:
1.
DIRITTI DEI PAZIENTI
·
1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2.
DIREZIONE DELLE STRUTTURE E
SISTEMI DI SUPPORTO
·
2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE
(DIREZIONE AZIENDALE)
3.
OSPEDALI
·
3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
·
3.9 UNITA’ OPERATIVE CLINICHE
PRECISATO
che il presente provvedimento non comporta oneri a
carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO CHE:
·
il Dirigente del Servizio del Dipartimento
Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
·
il Direttore del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano
1.
di
riconoscere l’accreditamento istituzionale Classe1 alla
Casa di Cura privata INI S.p.A. Divisione Canistro, P.I. 01009381003, con sede
in Canistro (AQ) Località Cotardo, limitatamente alla
rimodulazione delle dotazioni di posti letto accreditati, in applicazione del DCA 98/2016, concernente
la dotazione di posti letto, a seguito della riconversione in struttura monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia cod. 36, con
un assetto complessivo di 30 P.L. di Ortopedia e Traumatologia cod. 36 (n. 28
P.L. in regime ordinario e n. 2 P.L. in regime di D.H.) con riferimento alle
seguenti parti del Manuale di Accreditamento:
1.
DIRITTI DEI PAZIENTI
·
1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2.
DIREZIONE DELLE STRUTTURE E
SISTEMI DI SUPPORTO
·
2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE
(DIREZIONE AZIENDALE)
3.
OSPEDALI
·
3.4 PAZIENTE CHIRURGICO
·
3.9 UNITA’ OPERATIVE CLINICHE
2. di stabilire
che è fatta salva la vigenza di tutte le altre disposizioni contenute nel DCA
n. 128 del 20/10/2014, con il quale è stato riconosciuto alla Casa di Cura
privata INI S.p.A. Divisione Canistro anche l’Accreditamento Istituzionale per
attività di assistenza specialistica ambulatoriale;
3. di stabilire
che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007, come modificato
dall’art. 9 comma 2 della L.R. n. 12/2016, l'accreditamento ha durata
quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata
al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della
scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del
provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in corso di validità. Il
Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente
preposto all’attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati
nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 7. L'accreditamento
istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni
alle medesime condizioni tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche
trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della
suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo
dell’autorizzazione;
4. di precisare
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
5. di procedere
alla notifica della presente deliberazione al legale rappresentante della Casa
di Cura privata INI S.p.A. - Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro
(AQ), in località Cotardo, P.I.01009381003;
6. di trasmettere
il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
7. di trasmettere, inoltre,
il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali,
all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché per i provvedimenti di competenza ai Servizi
DPF 006 “Servizio contratti” e DPF 007 “Servizio Ispettivo”, disponendone la
pubblicazione sul BURAT per finalità notiziali.