LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 (G.U. L 193 del
1.07.2014. pag.1), di seguito denominato anche “Regolamento di esenzione”;
VISTI
gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” 2014-2020
(2014/C 204/01) della Commissione europea (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1),
di seguito denominati anche “Orientamenti 2014-2020”;
VISTA
la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina
della riproduzione animale (Gazz. Uff. 29 gennaio
1991, n. 24 e 13 agosto 1999, n. 189) e s.m.i.;
VISTA
la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39
recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai
processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli
obblighi europei, (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47) ed in particolare
l’articolo 14;
VISTA
la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (BURA 27.09.1999, n.
37) e s.m.i.;
VISTA
la Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22,
recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva
2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione
del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per
l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e
della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea
regionale 2015), (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale);
PRESO
ATTO che l’articolo 24, della richiamata
legge regionale n. 22/2015, prevede che la Giunta regionale adotti un programma
operativo su base triennale predisposto dal Dipartimento regionale competente in
materia di politiche agricole per l’attuazione degli interventi previsti
dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall’articolo 20 della medesima
legge;
CONSIDERATO
che il precedente Regime di Aiuti, identificato con
il numero SA.44456 (2016/XA), è scaduto il 31 dicembre 2017;
CONSIDERATA
la necessità per le predette attività di istituire un nuovo Regime di Aiuti per
un importo complessivo annuo di euro (p.a.)1.581.148,00 e che il regime
medesimo è riconducibile alle misure “in esenzione dall’obbligo di notifica”
previste dall’articolo 22 (Aiuti per servizi di consulenza) e dall’articolo 27
(Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettere a)
e b) del Reg. (UE) n. 702/2014;
VISTO
il Programma Operativo regionale 2018-2020
per le attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG), per lo svolgimento dei
test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (CCFF)
e per l’erogazione dei servizi specialistici di consulenza zootecnica aziendale
svolti dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per ogni specie, razza
o tipo genetico (Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, artt. 18 e 20 – Legge
europea regionale 2015)ed istituzione del relativo Regime di Aiuti (Reg. (UE)
n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, artt. 22 e 27) - di seguito
denominato anche Programma Operativo 2018/2020 -, predisposto dall’Ufficio
Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia,
promozione e sostegno dei regimi di qualità;
ATTESO,
che:
a.
il suddetto Programma Operativo
richiede per il triennio 2018-2020 un fabbisogno finanziario complessivo di
euro (p.a.) 4.743.444,00 e che, per
l’anno 2018, gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 18 e 20 delle
legge europea regionale 2015 n. 22/2015, pari ad euro (p.a.)1.581.148,00,
trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente esercizio del bilancio
regionale come di seguito specificate:
-
per euro 320.000,00 sull’impegno
da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102400 – PDC
2.04.21.02.000 – Articolo 1;
-
per euro 500.000,00 sull’impegno
da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102400 – PDC
2.03.01.02.000 – Articolo 2;
-
per euro 437.287,00 sull’impegno da
assumere con successivo atto dirigenziale, nel Capitolo 102468, correlato al
capitolo di entrata n. 24232;
-
per euro 323.861,00 sull’impegno
da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo 102406 – PDC
1.04.01.02.000;
b.
per gli anni successivi al
corrente esercizio finanziario, il finanziamento pubblico necessario a far
fronte agli gli oneri derivanti dall’attuazione del regime di aiuti in
questione è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
RITENUTO
di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2018-2020
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO
ATTO che il regime di aiuti di cui alla
presente deliberazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui al
Capo I - Disposizioni comuni del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare che:
·
gli aiuti rientrano tra le
categorie esentate, previste dall’articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;
·
il regime di aiuti esclude il
pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi
ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l’impresa destinataria
dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto
dell’ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo
in un conto corrente bloccato;
·
gli aiuti non saranno concessi
alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014;
·
il regime non impone ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:
a.
il possesso del requisito della
sede legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;
b.
l’obbligo ai beneficiari degli
aiuti di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
·
gli aiuti soddisfano il requisito
della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto sono
concessi sotto forma di sovvenzioni;
·
gli aiuti concedibili soddisfano
il requisito di avere un effetto di incentivazione di cui all’articolo 6 del
Reg. (UE) 702/2014, in quanto è previsto che il beneficiario presenti una
domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 2,
dell’articolo medesimo;
·
ai fini del calcolo
dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, di cui all’articolo 26 del
Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare,
specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del
medesimo Reg. (UE) 702/2014; l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è
ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della
legislazione nazionale IVA;
·
gli aiuti previsti dal presente
provvedimento non possono essere cumulati con altri aiuti che riguardano gli
stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del
Regolamento (UE) n.702/2014;
·
gli obblighi di pubblicazione dei
dati e delle informazioni di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno
soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta
regionale e nel Registro Nazionale Aiuti di Stato del SIAN dei dati e delle
informazioni previste dal medesimo articolo 9;
·
per assicurare gli obblighi di
comunicazione degli aiuti esentati ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, la presente
deliberazione è trasmessa al Servizio “Verifica e Coordinamento per la Compatibilità
della Normativa Europea, Aiuti di Stato”, affinché sia comunicata alla
Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi
prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti di cui al presente
provvedimento;
·
il regime di aiuti di cui al
Programma Operativo 2018-2020, entrerà in vigore a decorrere dalla data di
ricezione del numero di identificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta
inviata dalla Commissione europea, così come stabilito dall’articolo 9,
paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione;
DATO
ATTO che il regime di aiuti assicura il
rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 22 del Reg. (UE)
702/2014, ed in particolare:
·
l’importo dell’aiuto è limitato a
1.500 EUR per consulenza;
·
il sostegno è inteso ad aiutare
le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a
usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e
ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o
dell’investimento;
·
la consulenza è coerente con le
materie indicate nel paragrafo 3. e 4. dell’articolo in questione;
·
gli aiuti non comportano
pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati al prestatore del servizio di
consulenza che nel caso di specie è stato individuato nell’Associazione
Regionale Allevatori d’Abruzzo in virtù delle leggi regionali n. 11/1999, art.
70 bis, e n. 22/2015, art. 20, comma 5, in quanto dotata di adeguate risorse in
termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e
affidabilità nei settori in cui presta consulenza;
·
l’adesione al servizio di
consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore
zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione o Organizzazione titolare
dell’attività medesima;
·
l’appartenenza alla suddetta
Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli
eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di
cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;
DATO
ATTO, altresì, che il regime di aiuti
assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 27 del
Reg. (UE) 702/2014 per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del
medesimo articolo, ed in particolare:
·
gli aiuti sono concessi
esclusivamente alle PMI, come definite nell’Allegato I del medesimo
regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
·
l’importo dell’aiuto è limitato:
-
al 100% dei costi amministrativi
inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
-
al 70% dei costi sostenuti per
test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,
effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal
proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
·
gli aiuti sono erogati in natura
e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Il finanziamento pubblico è
erogato al prestatore del servizio di miglioramento genetico che nel caso di
specie è stato individuato nell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo in
virtù della legge n. 30/91e delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n.
22/2015, art. 18, in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale
qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità;
·
l’adesione al servizio di
miglioramento genetico è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori
del settore zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione o
Organizzazione titolare dell’attività medesima;
·
l’appartenenza alla suddetta
Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli
eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di
cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;
STABILITO
che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi
ad imprenditori agricoli che:
a.
non siano in regola con le
vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano
ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di
prevenzione e profilassi sanitaria;
b.
siano detentori di animali di
interesse zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e
regionale in materia di identificazione e registrazione dei capi;
STABILITO,
altresì, che, ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni, di cui
all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola Deggendorf)
e paragrafo 6 lettera b) (impresa in difficoltà) del Reg. 702/2014 si
provvederà all’acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte delle
imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000 e mediante interrogazione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
RITENUTO
necessario stabilire che il regime di cui alla presente deliberazione scade il
31 dicembre 2020;
RILEVATO
che, ai sensi dell’articolo 24, della legge
regionale n. 22/2015, il Programma Operativo regionale 2018-2020 è approvato da
questa Giunta sentita la Commissione consiliare competente e stabilito che,
qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti
modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi
definitiva ed eseguibile senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di
questa Giunta ed il dirigente del competente Servizio regionale è autorizzato
ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
DATO
ATTO che il Servizio proponente ha compilato
la Scheda di controllo – A, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15
giugno 2017, n. 307, per l’esonero dalla verifica ex ante della compresenza
degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato e che, allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO
ATTO, inoltre:
·
della puntuale istruttoria
favorevole della struttura proponente;
·
del parere favorevole espresso
dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e
del Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere in ordine alla legittimità
ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che si
intendono qui integralmente richiamati e condivisi:
1.
di
approvare e fare proprio in ogni sua parte il
Programma Operativo 2018-2020 predisposto
dall’Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni
di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità;
2.
di
istituire il corrispondente
specifico Regime di Aiuti “in esenzione dall’obbligo di notifica”, per un
importo complessivo annuo di euro 1.581.148,00 per le misure previste dall’articolo 22 (Aiuti per servizi
di consulenza) e dall’articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i
capi morti), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 702/20104;
3.
di
stabilire che il regime scade il 31
dicembre 2020 ed entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero
di identificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla
Commissione europea, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1 secondo
comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
4.
di
stabilire, altresì, che il regime di
aiuti in questione:
·
ha una previsione di spesa complessiva
di euro 4.743.444 ed annuale pari ad euro 1.581.148,00 e che trova copertura
finanziaria nei pertinenti Capitoli di spesa del Bilancio regionale di
previsione n. 102400, n. 102406 e n. 102468, i cui stanziamenti sono
determinati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo
2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
·
è inviato al Servizio “Verifica e
Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”, affinché
sia comunicato alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno
dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti di cui
al presente provvedimento;
·
è inviato al Consiglio regionale
per acquisire, ai sensi dell’articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il
parere della Commissione consiliare competente e, qualora il parere della
Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso
Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile
senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta;
5.
di
autorizzare il dirigente del
competente Servizio regionale ad emanare gli atti successivi al presente
provvedimento ai fini della sua operatività;
6.
di
stabilire che gli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale e nel
Registro Nazionale Aiuti di Stato dei dati e delle informazioni previste dal
medesimo articolo 9;
7.
di
ritenere parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento
·
il Programma Operativo Regionale
2018-2020 costituito da 26 (ventisei) pagine;
·
la scheda di controllo – A –
costituita da 3 (tre) pagine.