IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con L.R. 05.02.2018,
n. 7 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
DATO
ATTO ai sensi
dell’art. 51, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tra le variazioni di bilancio di competenza del
dirigente del Servizio Bilancio rientrano anche quelle compensative tra
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
VISTA la nota
RA212107 del 25 luglio 2018 con la quale il Servizio Beni e Attività culturali
ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 61402/2,
61666/1, 61430/5 per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 (Disposizioni per l’organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi) della L.R. n. 55/2013 ;
CONSIDERATO
che:
-
a tal fine il Servizio Bilancio
ha predisposto la variazione richiesta al Bilancio finanziario gestionale
2018-2020, di cui ai Prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
-
la variazione costituisce atto
dovuto e necessario per consentire la corretta regolarizzazione delle poste
contabili, anche ai fini dell’adeguamento
del Piano dei Conti;
-
che non occorre procedere né alla
variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di
Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all’interno degli
stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni
e ai programmi o tra diversi macroaggregati;
-
il bilancio mantiene il pareggio
finanziario, ex articolo 40 D.lgs.
118/2011 e s.m.i.
RITENUTO
di dover procedere alla rettifica della
determinazione dirigenziale n. 63 del 26 luglio
2018 in quanto per mero errore materiale è stato inserito in variazione il
capitolo di spesa 61626/1 anziché il capitolo 61626/3 di nuova istituzione;
VISTO
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 51 relativo
alle variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio gestionale, nonché l’articolo 18, c.3 della L.R. 05.02.2018,
n. 7;
VISTO
l’articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e
l’articolo 20 del D.lgs. 123/2011, circa il parere del collegio dei
revisori necessario per le sole
variazioni ai bilanci preventivi;
VISTA
la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del
2011;
DATO
ATTO che, con la sottoscrizione in calce alla
presente determinazione, il Funzionario Responsabile dell’Ufficio attesta che
il procedimento istruttorio allo stesso affidato è stato espletato nel rispetto
della normativa e dei regolamenti vigenti;
DETERMINA
1.
di
approvare la variazione al Bilancio finanziario
gestionale 2018 - 2020, in termini di competenza e di cassa, come da Prospetto
denominato “Situazione variazione per delibera su capitoli di Spesa - Analitica”
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, dando atto che non
necessita procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario
né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli
capitoli all’interno degli stessi macroaggregati e
non di modifica alle missioni e ai programmi o
tra diversi macroaggregati, come evidenziato
nel prospetto denominato “Situazione variazioni per Delibera per Macroaggregati”;
2.
di
approvare la rettifica alla determinazione
dirigenziale n. 63 del 26 luglio 2018;
3.
di
disporre la pubblicazione della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet della Regione Abruzzo nella sezione dedicata al bilancio;
4.
di
dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa alle Strutture
interessate;
5.
di
dare atto che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio
Finanziario Gestionale, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello
stesso al Collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del parere, così
come disposto dall’articolo 21 della L.R. 68/2012.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ebron D’Aristotile