Bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020 – variazione compensativa tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato. - Variazione n. 5.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che con L.R. 05.02.2018, n. 7 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

 

DATO ATTO ai sensi  dell’art. 51, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tra le variazioni di bilancio di competenza del dirigente del Servizio Bilancio rientrano anche quelle compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

 

VISTE  le seguenti note:

-                 RA171580 del 14 giugno 2018 con la quale il Servizio Programmazione Attività di Protezione civile ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 151300/10 e 151300/12  per la formazione del personale del Centro Funzionale d’Abruzzo;

-                 RA186314 del 29 giugno 2018 con la quale il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo ha richiesto una variazione compensativa sul capitolo di spesa 142331/5 e l’istituzione di tre nuovi articoli del capitolo di spesa 142332 per effettuare l’acquisto di un macchinario per il rilascio del tesserino venatorio in modalità telematica e per l’acquisto di fascette per la tracciabilità dei cinghiali abbattuti in attività di controllo;

 

CONSIDERATO che:

-           a tal fine il Servizio Bilancio ha predisposto la variazione richiesta al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, di cui ai Prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-           la variazione costituisce atto dovuto e necessario per consentire la corretta regolarizzazione delle poste contabili, anche ai fini dell’adeguamento  del Piano dei Conti;

-           che non occorre procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all’interno degli stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni e ai programmi o  tra diversi macroaggregati;

-           il bilancio mantiene il pareggio finanziario, ex  articolo 40 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 51 relativo alle variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale, nonché l’articolo 18, c.3 della L.R. 05.02.2018, n. 7;

 

VISTO l’articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e l’articolo 20 del D.lgs. 123/2011, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

 

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, il Funzionario Responsabile dell’Ufficio attesta che il procedimento istruttorio allo stesso affidato è stato espletato nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

 

DETERMINA

 

1.             di approvare la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, in termini di competenza e di cassa, come da Prospetto denominato “Situazione variazione per delibera su capitoli di Spesa - Analitica” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  dando atto che non necessita procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all’interno degli stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni e ai programmi o  tra diversi macroaggregati, come evidenziato nel prospetto denominato “Situazione variazioni per Delibera per Macroaggregati”;

2.             di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo nella sezione dedicata al bilancio;

3.             di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa alle Strutture interessate;

4.             di dare atto che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio Finanziario Gestionale, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del parere, così come disposto dall’articolo 21 della L.R. 68/2012.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ebron D’Aristotile

 

 

Seguono Allegati:

Allegato1

Allegato2