L.R. 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” e s.m.i. - Articoli 37 “Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi” e 45 “Circolazione su strada e fuori strada” – Procedure per il riconoscimento della viabilità forestale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”, come modificata con LL.RR. 27 marzo 2014 n. 14, 28 aprile 2014 n. 27, 29 dicembre 2014 n. 50, 26 gennaio 2017 n. 5, 7 marzo 2017 n. 14, ed in particolare gli articoli: 6 (Funzioni amministrative); 7 (Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali); 37 (Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi); 45 (Circolazione su strada e fuori strada);

 

VISTA altresì la L.R. 01.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013”,

 

RILEVATO che:

-                              il sopra richiamato articolo 37 della L.R. 3/2014 definisce e classifica la viabilità forestale, disponendo al comma 4 che i comuni propongano al competente Servizio della Giunta Regionale il riconoscimento della viabilità forestale già esistente, a tal fine inoltrando apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa;

-                              il Dirigente del competente Servizio della Giunta Regionale concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall’inoltro della richiesta;

-                              la circolazione sulla viabilità forestale di cui all’articolo 37 è compiutamente disciplinata dall’articolo 45 “Circolazione su strada e fuori strada” della Legge Regionale n. 3/2014;

 

CONSIDERATO necessario, ai fini del procedimento di riconoscimento delineato dalla L.R. 3/2014 al sopra richiamato art. 37, c. 4, definire compiutamente le modalità di presentazione delle istanze volte al riconoscimento previsto dalla norma e gli elaborati che i soggetti tenuti all’adempimento di cui trattasi devono produrre in allegato alle stesse;

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di approvare il documento allegato al presente provvedimento e la relativa modulistica;

 

VISTA la L.R. 77/99:

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

 

1.             di approvare il documento “Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” e s.m.i. - Articolo 37 “Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi” Articolo 45 “Circolazione su strada e fuori strada” - Procedure per il riconoscimento della viabilità forestale” costituito da n. 07 (sette) facciate a stampa (Allegato 1)

2.             di considerare il documento (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.             di disporre che le domande prodotte su modelli diversi o difformi da quello approvato con il presente provvedimento siano archiviate previa comunicazione al soggetto interessato;

4.             di disporre che le istanze di cui sopra siano inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo istituzionale del Servizio (dpd021@pec.regione.abruzzo.it);

5.             di pubblicare il presente provvedimento e il documento Allegato 1 sul BURAT;

6.             di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione Novità – per un periodo di giorni sessanta (60).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo

 

 

Segue Allegato