L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Autorizzazione alla Associazione “ENPA” ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, sez. Prov. di Pescara – Via Monte Grappa 5 – Pianella, allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO           il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA           la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

DATO ATTO           che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);

 

VISTO           l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO           il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA           la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO           il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA           la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTA           l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTO           il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

 

VISTA           la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

 

VISTO           il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA           la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;

 

VISTA           la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

DATO ATTO           che Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;

 

VISTA           la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;

 

RICHIAMATA        la propria precedente Determinazione n. DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie Zoofile volontarie”;

 

VISTA           la richiesta dell’Associazione “ENPA” ONLUS - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, sez. Prov. di Pescara – Via Monte Grappa 5 – Pianella, per lo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile, effettuata con nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 10/07/2018 al n. RA/195543;

 

PRESO ATTO         della completezza dell’istanza e del programma formativo indicato dall’Associazione nel quale viene indicata l’attuazione di un accertamento finale mediante esame, come previsto dalla normativa regionale richiamata;

 

RILEVATO  che sarà inserito, nella Commissione finale di verifica, un rappresentante del Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione;

 

DATO ATTO           che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

 

ATTESO che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado di coadiuvare gli organi preposti;

 

RITENUTO  di poter autorizzare lo svolgimento del corso;

 

DATO ATTO           che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;

 

ATTESO che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;

 

DATO ATTO           che l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della Regione Abruzzo;

 

RITENUTA  la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA           la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.             di autorizzare l’Associazione “ENPA” ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, sez. Prov. di Pescara – Via Monte Grappa 5 – Pianella, allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato dall’Associazione stessa in data 10/07/2018;

2.             di dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali  (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

3.             di invitare l’Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della Commissione d’esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei Commissari d’esame;

4.             di riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione d’esame e rinviare ad un successivo atto l’approvazione della Commissione d’esame finale del corso;

5.             di demandare al Presidente della Commissione d’esame il compito di trasmettere i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene  e Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;

6.             di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente;

7.             di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;

8.             di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli