LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che con propria deliberazione adottata
in data odierna è stata disposta la variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2018 – 2020 per utilizzo quote vincolate del risultato
di amministrazione 2017 per definizione spazi finanziari relativi al pareggio
di bilancio 2018;
VISTA
la legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 2 marzo 2018 di approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018
- 2020;
CONSIDERATO
CHE:
-
la variazione disposta con la
richiamata deliberazione, comporta conseguente modifica del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
-
a tal fine il Servizio Bilancio
ha predisposto la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale di cui ai Prospetti “ Situazione variazioni per
Delibera per Categorie e per Macroaggregati ” e “Situazione variazioni per delibera su
capitoli di Entrata e di Spesa” ,
allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-
la presente variazione
costituisce atto dovuto e necessario per consentire la corretta
regolarizzazione delle poste contabili;
-
il bilancio mantiene il pareggio
finanziario, ex articolo 40 D.lgs.
118/2011 e s.m.i.
ATTESO
che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 51
comma 7 del D.Lgs 118/2011, è escluso che con il
medesimo atto si possano disporre
variazioni del bilancio di previsione finanziario, del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
VISTO
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) e s.m.i. e, in
particolare, l’articolo 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale);
VISTO
l’articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e
l’articolo 20 del D.lgs. 123/2011, circa il parere del collegio dei
revisori necessario per le sole
variazioni ai bilanci preventivi;
VISTA
la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 ( Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del
2011;
DATO
ATTO che:
a.
che la proposta di deliberazione è stata sottoscritta
per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile
competente per materia e dal Dirigente del Servizio Bilancio per la regolarità
tecnico-amministrativa nel rispetto dell’Ordinamento Contabile;
b.
il Direttore del Dipartimento, sulla base
dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede, ha
espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi,
competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della struttura proponente;
Udito il Relatore;
A voti unanimi e palesi, espressi nelle
forma di legge,
DELIBERA
1.
di
approvare, tenuto conto della variazione al
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 di cui alla propria
deliberazione approvata in data odierna,
le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, come da Prospetti “Situazione variazioni per Delibera per
Categorie e per Macroaggregati ” e “Situazione
variazione per delibera su capitoli di Entrata e di Spesa”, allegati quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.
di
disporre la pubblicazione della presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
3. di
incaricare il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione della
presente deliberazione alle Strutture interessate;
4. di
dare atto che per il presente provvedimento di variazione nel Documento Tecnico di Accompagnamento e nel
Bilancio Finanziario Gestionale, non sussistono i requisiti per la trasmissione
dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del parere,
così come disposto dall’articolo 21 della L.R. 68/2012.