Presentazione osservazioni della Regione Abruzzo al Decreto n. 31/2016 del 2 settembre 2016 del Ministero per l’economia nazionale dell’Ungheria sui requisiti tecnici per l’esercizio e la manutenzione dei distributori automatici di alimenti e sulla trasmissione dei dati registrati da tali macchine alle autorità fiscali e doganali nazionali di cui alla notifica IMI n. 40535.1, ai sensi dell’articolo 12, commi 7-10 della l.r.  10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei)

 

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

 

VISTA la Direttiva 2006/123/UE  relativa ai servizi nel mercato interno ed, in particolare, gli articoli 15 e 16;

 

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

 

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l’articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10;

 

VISTO l’art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

PREMESSO che:

-                 l’articolo 12 della l.r. n. 39/2014 prevede che la Regione possa, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea quando riceve, attraverso il sistema Internal Market Information System (IMI), la comunicazione, da parte di altri Stati membri, di progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

-                 ai sensi della citata disposizione normativa, le osservazioni possono essere proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e  sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

 

 

DATO ATTO che:

-           le autorità dell’Ungheria hanno presentato alla Commissione europea, attraverso il Sistema IMI, la notifica n. 40535.1, relativa ai requisiti tecnici per l’esercizio e la manutenzione dei distributori automatici di alimenti e sulla trasmissione dei dati registrati da tali macchine alle autorità fiscali e doganali nazionali;

-           il Decreto, in particolare, prevede che l’operatore del settore in parola (distributori automatici) è tenuto a ottenere un codice identificativo unico dall’autorità competente per ogni distributore automatico. Gli operatori dei distributori automatici di alimenti sono tenuti a notificare all’Amministrazione fiscale e doganale nazionale ungherese le loro richieste di installare nuove unità di monitoraggio della macchina o di assegnare un’unità di monitoraggio macchina installata a un altro operatore, sul modulo pertinente. Sulla base di questa notifica, l’autorità fiscale e doganale ungherese genera un codice di installazione unico. Il distributore può essere usato solo dopo la notifica utilizzando il codice.

-           Il requisito notificato riguarda, in particolare, l’obbligo per i prestatori di servizi del settore dei distributori automatici, qualora volessero esercitare tale attività  in Ungheria, di notificare all’Amministrazione fiscale e doganale ungherese le loro richieste di installare nuove unità di monitoraggio al fine di ottenere un codice identificativo unico;

-           l’obbligo di notifica riguarda l’esercizio dell’attività sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione;

-           l’introduzione del requisito è giustificata dalle autorità ungheresi  con il seguente motivo imperativo di interesse generale:  ordine pubblico e pubblica sicurezza;

-           la notifica  fornisce, inoltre,  la motivazione a supporto delle caratteristiche di proporzionalità del requisito introdotto;

 

CONSIDERATO che:

-           si rende necessario formalizzare osservazioni da parte della Regione, in quanto il citato Decreto delle autorità dell’Ungheria potrebbe avere conseguenze sull’esercizio delle medesime attività di servizi da parte di prestatori abruzzesi che intendessero svolgere tale attività in regime di libera prestazione transfrontaliera;

 

DATO ATTO, altresì, che:

-           la predetta notifica IMI è stata oggetto di approfondimenti in sede di 4^ Commissione nella seduta del 31 luglio 2018;

-           è stata esaminata la nota  pervenuta dal Presidente della 4^ Commissione consiliare;

-           il termine per la presentazione delle osservazioni  alla Commissione europea scade il 31 luglio 2018;

 

RITENUTO NECESSARIO:

-           recepire, dopo esame e valutazioni effettuati nella seduta odierna, le osservazioni così come presentate dal Presidente della 4^ Commissione consiliare nella nota prot. 15292 del 26 luglio 2018;

 

All’unanimità dei Consiglieri presenti (voti 21 a favore);

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni suindicate:

 

-           di approvare le osservazioni al Decreto n. 31/2016 del 2 settembre 2016 del Ministero per l’economia nazionale dell’Ungheria, di cui alla notifica IMI n. 40535.1, contenute nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-           di trasmettere, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, della l.r. 39/2014 la presente Risoluzione:

·                al sistema di informazione del mercato interno (IMI);

·                al Presidente della Giunta Regionale.

 

Segue Allegato