IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il D.L. n.189, del 17.10.2016
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la Convenzione ai sensi del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, stipulata in data 23.01.2017,
tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’economia
e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
RICHIAMATE:
- la Circolare del MLPS n.8 del 27.03.2017
“Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi;
- la Circolare del MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L. n.8 del
09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del 07.04.2017 “Prosecuzione delle
misure di sostegno al reddito di cui all’art.45, co. 1 del D.L. n.189/2016.
Indicazioni operative”;
- la Circolare INPS n.83 del 04.05.2017
recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili relative
alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;
CONSIDERATO:
che l’art. 45, del D.L. n.189, del
17.10.2016, convertito, con modificazioni,
dalla L.229 del 15.12.2016:
- al co. 4, prevede la concessione in
“favore di collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di
agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi
i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’art. 1 e che operino,
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in
uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel
limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una-tantum
pari ad € 5.000, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di
euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’art. 52.”
- al comma 5, prevede, tra l’altro, che
“le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate,
nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi
previste e riconosciute ed erogate dall’INPS……”;
RICHIAMATI:
- il comma 1, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che
“Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47,
e 48, si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 agosto 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e dell’istituto nazionale per la previdenza sociale
territorialmente competenti;
- il comma 2, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le misure di cui al presente decreto
possono applicarsi, altresì, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati
ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2 (2-bis), su richiesta degli interessati che dimostrino il
nesso di causalità tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovata da apposita perizia
asseverata”;
RICHIAMATO
il Regolamento UE n.1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo
all’applicazione degli articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti in “de
minimis” nel settore agricolo;
PRESO
ATTO che in data 28/07/2017 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del 31/05/2017 n. 115, che
disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA),
definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei
dati e delle informazioni relativi agli Aiuti di Stato “de minimis”, tenendo
conto anche degli aiuti in “de minimis” per il settore agricolo (registro SIAN)
CONSIDERATO
che il suddetto regolamento è entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 2014;
TENUTO
CONTO che:
- Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
è stato istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Il comma 5, dell’art. 52, della legge n.
234 del 2012, prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni
relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli
aiuti nelle zone rurali e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso
la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di
Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura (SIAN) e
della pesca;
- Il comma 1, dell’art. 6 del regolamento
del 31/05/2017 n. 115 (Aiuti nei settori agricoltura e pesca), prevede che
“fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, le informazioni relative agli
aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei
registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione
dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché gli aiuti individuali per lo
svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti
individuali”;
- il comma 2 dell’art.8 del regolamento
del 31/05/2017 n. 115, prevede che “I regimi di aiuto e gli aiuti “ad hoc”, già
istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere
registrati solo qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di
aiuti individuali successivamente alla
predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso
la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti
individuali”;
- Il comma 1 dell’art. 9, del regolamento
del 31/05/2017 n. 115, prevede che “Al fine di identificare ciascun aiuto
individuale nell’ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 10. Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione
dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la
procedura informatica disponibile sul sito web del registro”;
- Il comma 3, dell’art. 14, del
regolamento del 31/05/2017 n. 115, tra l’altro, prevede che …….Le informazioni
relative agli de minimis relativi al settore agricolo pesca e dell’acquacoltura sono rese disponibili dai
registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità
di cui all’art. 6”.
CONSIDERATO
che l’obbligo di registrazione degli aiuti concessi “in de minimis” è entrato
in vigore in data 12 agosto 2017, il Servizio scrivente, successivamente alle
nuove disposizioni previste dal regolamento del 31/05/2017 n. 115, ha
provveduto a richiedere ad ognuno dei soggetti beneficiari le dichiarazioni “de
minimis”, utilizzando la modulistica approvata con DGR n. 232/2014, per gli
aiuti in concessi nel rispetto dei Regolamenti della Commissione europea n.
1407/2013 (de minimis generale) e n.
1408/2013 (de minimis settore agricolo);
RICHIAMATI:
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L.
17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016 – disposizioni di cui all’art. 45”,
ha definito la guida procedurale per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro
della Regione Abruzzo;
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1
dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito con modificazioni
dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” – disposizioni di
cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la
guida procedurale e la modulistica per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR
445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
- la Circolare n. 8 del 27/03/2017, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai
sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”:
- la Circolare n. 9 del 28/04/2017, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “art. 12 del D.L. n.
8 del 9.02.2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.04.2017 “prosecuzione delle
misure di sostegno al reddito di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n.
189/2016. Indicazioni operative”;
PRESO
ATTO che le istanze, così come
definito dal CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo l’ordine
cronologico di presentazione;
PRESO
ATTO che l’art. 1 “ripartizione
delle risorse”, al comma 1, lett. a), della Convenzione stipulata in data
23/01/2017, ha assegnato alla Regione Abruzzo, per l’erogazione delle indennità
di cui al comma 4, dell’art. 45, del
D.L. 189/2016, risorse finanziarie pari a € 19.954.419,60.
RITENUTO
che i provvedimenti regionali per l’erogazione delle indennità di cui
all’art.45, comma 4, devono essere contenuti entro il limite complessivo delle
risorse finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo, definiti nella
convenzione sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro 19.954.419,60;
RICHIAMATE
le determinazioni dirigenziali di riconoscimento di istanze presentate ai sensi
del comma 4 dell’art. 45, del D.L. 189/2016:
- n. 3/DPG007 del 18/01/2018, pari ad
€.500.000,00 (cinquecentomila/00);
- n. 31/DPG007 del 07/03/2018, pari ad
€.1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00);
- n. 38/DPG007 del 14/03/2018, pari ad
€.355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00);
- n. 119/DPG007 del 01/06/2018, pari ad
€.1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00);
CONSIDERATO
che residuano risorse finanziarie pari ad € 16.139.419,60, da poter utilizzare
per porre in essere ulteriori interventi in merito;
PRESO
ATTO che per le istanze di cui al
comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016 e s.m.i, di cui all’Allegato C4_5”,
sono state effettuate le registrazioni e le relative visure sul Registro
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN);
RITENUTO,
in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata, di
approvare una graduatoria “Allegato C4_5”, di n.50 istanze, istruite
positivamente, per un impegno finanziario pari ad € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), relative all’indennità “una tantum” di cui al comma
4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016, fatte salve le successive verifiche da parte
dell’INPS;
CONSIDERATO
che residuano risorse finanziarie pari ad € 15.914.419,60, da poter utilizzare
per porre in essere ulteriori interventi in merito;
RITENUTO
di autorizzare la Direzione Generale dell’INPS, di cui all’Allegato “C4_5”, ad
erogare le indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle
risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione Abruzzo;
RITENUTO
che, ai fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi
del DPR 445/2000, si procederà ad effettuare
controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute;
Nell’ambito delle competenze del
Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge regionale
14/09/1999, n. 77;
DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa
che qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse
finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G.
del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:
1. approvare
una graduatoria, “Allegato C4_5”, di n.50 istanze, istruite positivamente, per
un impegno finanziario pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00),
relative all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L.
189/2016;
2. inviare
alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze istruite positivamente di cui
all’Allegato “C4_3”, al fine di erogare
le indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse
finanziarie assegnate dalla Convezione del
23.01.2017, alla Regione Abruzzo;
3. trasmettere
il presente atto:
-
alla Direzione Generale INPS -
Roma, per gli adempimenti di competenza –
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
-
al Direttore del Dipartimento
regionale per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
4. disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento
www.abruzzolavoro.eu e sul BURAT;
5. precisare
che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007
- Ufficio Ammortizzatori Sociali,
del Dipartimento Sviluppo
Economico, Politiche del lavoro, Istruzione,
Ricerca e Università – DPG – Via
Passolanciano, 75 - Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis