L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Rifugio della Città di Popoli (PE). RETTIFICA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA           la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

 

VISTA la precedente Determinazione n. DPF011/72 del 19.06.2018 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Rifugio della Città di Popoli (PE)” con la quale, in esito alla richiesta della Città di Popoli (PE) prot. n. 8680 del 13.06.2018, ricevuta al protocollo del Servizio in pari data al n. RA/169516/SA.18, la Struttura Canile Rifugio di proprietà del Comune, sita in Via Aldo Moro è stata iscritta, ai sensi dell’art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47,  al n. 20 dell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero;

 

ACCERTATO che, per mero errore la Struttura è stata iscritta con una capienza di n. 30 cani nel mentre, sia il parere igienico sanitario del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. della ASL di Pescara prot. n. 1984 del 30.05.2018, sia l’autorizzazione Sanitaria a firma del Sindaco della Città di Popoli prot. n. 8140 del 5.6.2018 prevedono una capienza di n. 40 cani;

 

RITENUTO di dover procedere alla conseguente rettifica del precedente provvedimento n. DPF011/72 del 19.06.2018;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.             di rettificare, con effetto ex tunc,  la precedente Determinazione n. DPF011/72 del 19.06.2018 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Rifugio della Città di Popoli (PE)” nel senso che la capienza max. di cani deve essere ricondotta ai n. 40 cani stabiliti dall’autorizzazione sanitaria a firma del Sindaco della Città di Popoli prot. n. 8140 del 5.6.2018;

2.             di rettificare in tal senso anche l’Albo regionale delle Strutture di Ricovero pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

3.             di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco della Città di Popoli (PE), anche quale Autorità Sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara;

4.             di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo; 

 

 

 

5.             di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli