LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale
la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni al
fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
VISTI gli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 e 17
del D.P.R. n. 230 del 2000 ove si specifica che l’assistenza sanitaria in
favore dei detenuti e degli internati debba esser assicurata all’interno degli
istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie
esterne solo quanto siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non
possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività;
VISTO il D. Lgs. N. 230/99 che all’art. 1
sancisce che i detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in
stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi
generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza
individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e
locali;
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO l’art. 2, comma 283, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità ed i criteri
per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di
sanità penitenziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.
544 del 23 giugno 2008 avente per oggetto “Recepimento DPCM dell’1.4.2008 –
modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle
funzioni sanitarie, dei Rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” con la
quale si è recepito il DPCM predetto ed è stato istituito l’Osservatorio
permanente sulla sanità penitenziaria con rappresentanti della Regione,
dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale
n. 670 del 24.11.2017 con la quale si è provveduto ad individuare i componenti
dell’Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria, costituito con
deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 23.06.2008;
VISTO l’Accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata il 26 ottobre 2017 Rep. N. 129/CU del 26 ottobre 2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale
n. 286 del 07.12.2017 concernente “Piano Nazionale per la prevenzione del
rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale
n. 57 del 02.02.2018 con la quale si è provveduto a prendere atto e a recepire
l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26.10.2017 Rep. N. 129/CU
del 26.10.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie
Generale n. 286 del 17.12.2017, concernente “Piano Nazionale per la prevenzione
del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”;
ATTESO
CHE nell’ambito dell’Accordo in
parola è previsto che all’Osservatorio Regionale Permanente di Sanità
Penitenziaria è affidato il compito di elaborare il Protocollo Operativo
Regionale per la Prevenzione dei Comportamenti Autolesivi e/o Suicidari nei
Servizi Residenziali Minorili;
RILEVATO
che nella seduta del 20 aprile 2018 l’Osservatorio Regionale Permanente di
Sanità Penitenziaria ha provveduto alla elaborazione definitiva del Protocollo
Operativo Regionale per la Prevenzione dei Comportamenti Autolesivi e/o
Suicidari nei Servizi Residenziali Minorili di cui all’allegato 1 al presente
provvedimento;
CONSIDERATO
che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;
RILEVATO
che il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta
che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio
regionale;
DATO
ATTO che:
a.
Il Dirigente del Servizio
competente nella materia trattata nella presente proposta ha espresso il
proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base
dell’istruttoria effettuata;
b.
Il Direttore del Dipartimento,
sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che
precede, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli
indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;
Con voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
-
di
approvare il Protocollo Operativo Regionale per
la Prevenzione dei Comportamenti Autolesivi e/o Suicidari nei Servizi
Residenziali Minorili di cui all’allegato “A” che è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
-
di
dare atto che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
-
di
trasmettere il presente provvedimento al Direttore
Generale della Unità Sanitaria Locale di L’Aquila e al Centro di Prima
Accoglienza di L’Aquila per gli adempimenti di competenza;
-
di
pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.