LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il DPR 10 novembre 1999 Progetto Obiettivo Nazionale Tutela della Salute
Mentale 1998-2000 G.U. n. 274 del 22 novembre 1999 che, oltre a definire gli
obiettivi e gli interventi prioritari per la salute mentale, ha introdotto
specifici modelli organizzativi e modalità di verifica dei risultati, indicando
per le strutture residenziali extra-ospedaliere, lo standard tendenziale di un
posto letto ogni 10.000 abitanti, salva la facoltà regionale di prevedere una
quota aggiuntiva di un secondo posto letto ogni 10.000 abitanti;
RICHIAMATO,
in particolare, il Piano Sanitario Regionale 2008- 2010 approvato con l.r.
5/2008 che al paragrafo 5.2.10 “La Salute Mentale” ha provveduto a
riclassificare i setting assistenziali di riabilitazione psichiatrica
extra-ospedaliera, individuando un fabbisogno di 4 posti letto per 10.000
abitanti;
TENUTO
CONTO che con DCA 52/2012, in
attuazione dell’intervento 7 – Azione 1 del Programma Operativo 2010 di cui al
DCA 44/2010, è stato determinato, tra l’altro, il fabbisogno regionale di
assistenza residenziale e semiresidenziale per la salute mentale;
PRECISATO,
a tal proposito, che il suddetto fabbisogno è stato rimodulato in conformità al
già riferito Progetto obiettivo nazionale Tutela della Salute Mentale secondo
lo standard di n.2 posti letto ogni 10000 abitanti;
VISTO
il Programma Operativo 2013-2015 approvato con DCA 84/2013, successivamente
integrato e modificato dal DCA 112/2013, il quale al capitolo 3 “Reti di
offerta sanitaria” Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3.3.3.
“Residenzialità e semi residenzialità”, dettaglia il processo di
riorganizzazione e razionalizzazione dell’attuale offerta regionale
residenziale per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione, la
salute mentale e le dipendenze patologiche riallineandola ai parametri
stabiliti dalla vigente normativa nazionale di riferimento;
CONSIDERATO
che in tal senso a termini del DCA 10/2016 è stata programmata in coerenza con
gli indirizzi nazionali di cui alla Conferenza Stato – Regioni Rep. 116/ CU del
17. 10.2013:
- la rivalutazione, da parte delle UVM dei
pazienti ospitati presso le strutture provvisoriamente accreditate ed il piano
del relativo trasferimento presso strutture in grado di erogare prestazioni
appropriate rispetto al setting richiesto;
- la riconversione di una parte delle
strutture esistenti per la salute mentale in strutture di settings
assistenziali più appropriati;
- la rimodulazione delle rette
giornaliere;
DATO
ATTO che i tempi originariamente
previsti dal DCA 10/2016 sono da intendersi prorogati al 31 dicembre 2018, in
ragione del carattere presupposto e propedeutico nonché della oggettiva
complessità che il nominato decreto 10/2016 attribuisce al procedimento di
rivalutazione dei pazienti, di esclusiva
competenza delle Unità di valutazione multidimensionale e delle rispettive
Direzioni generali, che hanno provveduto a trasmettere le ricognizioni dei
pazienti – di afferenza del rispettivo ambito territoriale – attualmente in
carico presso strutture regionali ed extraregionali solo al 31 maggio 2017;
PRECISATO
che la riorganizzazione delle strutture della rete residenziale psichiatrica
prevede la riconduzione dell’offerta esistente agli standard nazionali e la
ricollocazione dei pazienti attualmente ospitati presso le strutture
interessate alla riorganizzazione secondo il percorso assistenziale,
consigliato per ciascuno dalle unità di valutazione multidimensionale, anche
con l’implementazione di modelli di inserimento dei pazienti, non più
necessitanti di riabilitazione psichiatrica in strutture ad alta intensità
assistenziale, in strutture di residenzialità leggera ovvero tramite piani di
graduale reinserimento nel contesto sociale per i pazienti che ne presentano le
caratteristiche ( borse lavoro, reti di assistenza domiciliare programmata) e
con idonee strategie aziendali e regionali finalizzate – nel medio- lungo
periodo al reinserimento in strutture ubicate sul territorio regionale, dei
pazienti “ fuori Regione”;
RILEVATO
a tal proposito che l’attuale offerta di servizi residenziali
psico-riabilitativi è strutturata per ambito provinciale secondo le dotazioni
di cui al DCA 48/2016 all. 1, mentre l’allegato tecnico al DCA 10/2016 prevede
in tal senso:
SRP1 |
Prov. AQ 31 |
Prov. CH 39 |
Prov. PE 33 |
Prov. TE 31 |
REGIONE ABRUZZO 134 |
SRP2 |
31 |
39 |
33 |
31 |
134 |
SRP 3.1. |
Prov. AQ 15 |
Prov. CH 20 |
Prov. PE 16 |
Prov. TE 16 |
SRP 3.2. |
9 |
12 |
10 |
9 |
RITENUTO
pertanto di dover ricondurre l’attuale offerta di servizi psico-riabilitativi,
in coerenza con le previsioni del DCA 10/2016 e con gli standard nazionali,
individuati dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000, e in
conformità con le indicazioni contenute nel documento sottoscritto in sede di
Conferenza Unificata del 17/10/2013;
RAVVISATA
altresì la necessità di prevedere con apposito cronoprogramma la ricollocazione
dei pazienti, per i quali le competenti UU.VV.MM. abbiano rilevato la
inappropriatezza di una ulteriore proroga del trattamento
terapeutico-riabilitativo mediante percorsi di ricollocazione in strutture a
valenza socio-sanitaria SRP 3.1. e SRP 3.2., ovvero tramite programmi di
graduale reinserimento nel contesto sociale per i pazienti idonei al rientro
nel proprio ambiente di vita (borse
lavoro, reti di assistenza domiciliare programmata), prevedendo un periodo
transitorio per la ricollocazione di detti pazienti pari al massimo a mesi 18,
a far data dall’approvazione del presente provvedimento, da effettuare in accordo con i DSM competenti, che provvederanno ad
assicurare per il periodo necessario all’effettivo reinserimento dei pazienti interventi
di sostegno terapeutico e idonee
attività di supporto agli interessati ed alle famiglie;
RICHIAMATA
l’istruttoria avviata dal Servizio competente con note prot. n. 88085/17 del 3
aprile 2017 ed il riscontro fornito dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota
n. prot. 515/2017 del 4 aprile 2017;
VISTE
le risultanze dell’attività di valutazione condotta dalle UU.VV.MM., acquisite
agli atti del competente Servizio regionale che forniscono un indicatore
complessivo, prospettico in rapporto alla attuale consistenza del carico
assistenziale presso le strutture private accreditate, come riportato nel
prospetto sinottico compiegato alla presente deliberazione;
RILEVATO
che le predette valutazioni afferiscono al periodo antecedente l’entrata in
vigore del nuovo DPCM LEA 12 gennaio 2017, il quale prevede, per i trattamenti
di riabilitazione psichiatrica a carattere intensivo ed estensivo anche nella
fase post acuzie, in regime residenziale, una durata massima rispettivamente di
18 mesi prorogabili di ulteriori 6 e di mesi 36 prorogabili di ulteriori 12 e
che, pertanto, si rende necessario individuare, in sede di riconversione delle
strutture esistenti e di sottoscrizione dei relativi accordi di riconversione,
modalità di cambio setting dei pazienti non più idonei a trattamenti
terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa o a carattere
estensivo, tramite il loro programmato inserimento in strutture a minore
intensità assistenziale;
DATO
ATTO che per le finalità sopra
rappresentate la Regione Abruzzo ha previsto il potenziamento e l’estensione
della rete dei centri diurni psichiatrici ( l.r. 5/2008 paragrafo 5.2.10.8 “
Potenziamento dei trattamenti in regime semiresidenziale”, DCA 10/2016 all. 1 .
paragrafo 11) e che “la gestione dei Centri diurni permane di competenza del
servizio pubblico, come articolazione dipartimentale e/o come Servizio che
risponde ad esigenze di integrazione socio-sanitaria”;
RICHIAMATO
l’intervento 2.2. del Piano di Riqualificazione 2016- 2018 – approvato con DCA 55/2016
e validato dai Dicasteri affiancanti ai fini del rilascio del parere favorevole
alla cessazione per la Regione Abruzzo del regime di commissariamento – il
quale testualmente prevede come obiettivo prioritario l’introduzione di un “
nuovo modello di committenza nel rapporto con gli erogatori privati” e precisa
“ la Regione Abruzzo presenta una offerta privata accreditata con connotazioni
prevalentemente generalista…il rapporto con gli erogatori privati è
caratterizzato attualmente dalla
sottoscrizione di contratti i quali definiscono i tetti di spesa ma non
declinano il volume di prestazioni che le strutture presenti in Regione si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia…” ….” La Regione Abruzzo
intende affidare al privato un ruolo complementare rispetto agli erogatori
pubblici attraverso: l’individuazione delle prestazioni di cui ha bisogno la
popolazione abruzzese, abbattendo quelle inappropriate, la concentrazione nelle
strutture private di prestazioni individuate nel Piano delle prestazioni, la
definizione di un sistema di regole per l’accesso alle strutture private che
tenga conto e privilegi la complementarietà con quanto offerto nel pubblico, la
condivisione delle prestazioni che i privati devono erogare di concerto con il
Direttore della Asl competente”;
PRECISATO
che nell’attuale assetto organizzativo dell’offerta di residenzialità
psichiatrica per la Regione Abruzzo, risultano operanti n. 6 strutture
accreditate in via pre-definitiva, così come dettagliato nel quadro sinottico
riportato nella tabella All. 2, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
CONSIDERATO
altresì che:
- la spesa storica per l’acquisto di
prestazioni di psico-riabilitazione da privato accreditato si attestava fino
alla approvazione del Piano Sanitario 2008- 2010 su un valore pari ad € 29, mln
(a tale costo dovendosi aggiungere quello relativo alla riabilitazione
psichiatrica erogata in regime ospedaliero);
- il piano sanitario regionale 2008- 2010
titolato “Un sistema di garanzie per la salute” al paragrafo 5.2.10.6 (
fabbisogno di posti letto residenziali psichiatriche e impatto economico)
ipotizzava una riorganizzazione della residenzialità psichiatrica per un
impatto economico pari ad € 21.056.002;
- la spesa per l’acquisto di prestazioni
psico-riabilitative è stata progressivamente ridotta nell’arco delle
programmazioni operative 2010- 2011-2012 e 2013-2015, fino ad attestarsi al
livello attuale di € 16.130, mln complessivamente stanziati con DCA 48/2016 per
l’acquisto di prestazioni di psico-riabilitazione per il biennio 2016- 2017;
- con la riorganizzazione della
residenzialità psichiatrica avviata da DCA 10/2016 si prevede di introdurre per
le tipologie SRP 3.1. e SRP 3.2. una misura di compartecipazione pari al 60% della tariffa stabilita da DCA
10/2016 – il cui impatto economico è stimato in un risparmio, per minori oneri
posti a carico del SSR, di € 1214.000,00 – da sottrarre alla spesa attualmente
sostenuta pari ad € 16.131.000,00;
- le strutture private accreditate
interessate dal presente processo di riorganizzazione e rimodulazione dei posti
letto insistono sui bacini di utenza afferente le Asl di Pescara, Chieti,
L’Aquila;
- le ricognizioni effettuate dalle
competenti Unità di valutazione multidimensionale hanno consentito di verificare
che circa il 60% dei pazienti attualmente in carico a strutture
psico-riabilitative risulta ascrivibile a settings a minore intensità
assistenziale ovvero in casi rilevanti “fuori setting”;
- nella proposta giuntale di riconversione
dovrà essere prevista la progressiva disattivazione di posti letto di
residenzialità intensiva per i quali l’attuale offerta eccede il fabbisogno e
contestuale progressiva attivazione, nell’ambito dei 18 mesi successivi
all’approvazione dei singoli accordi di riconversione, di posti letto di
residenzialità leggera per i quali l’attuale offerta è carente;
VISTI
i piani delle prestazioni predisposti dalle Aziende Usl con i singoli erogatori
e la conseguente necessità di prevedere anche per le prestazioni di carattere
psico-riabilitativo una durata massima annua del trattamento riabilitativo pari
a 18 mesi, eventualmente prorogabili per altri 6 ( intensiva) e a 36 mesi
(estensiva) prorogabili al massimo, in adesione alle prescrizioni recate in
materia dal nuovo DPCM lea, per ulteriori 2 mesi;
RILEVATO
altresì che le verifiche UVM trasmesse dalla Aziende Usl di Teramo evidenziano
la presenza di pazienti in numero totale di 44 da ricollocare in percorsi di
assistenza domiciliare programmata o supporto assistito ovvero da reinserire in
percorsi terapeutico - riabilitativi assistiti quali le borse lavoro di cui
alla l.r. 94/2000, con la conseguenza che i n. 31 posti letto previsti da DCA
10/2016 per le tipologie SRP1 ( ex Comunità terapeutica) e SRP2 ( ex Residenza
protetta post acuzie) possono essere utilizzati, per il fabbisogno residuante
dalla attivazione di moduli assistenziali di parte pubblica per l’ambito
territoriale della Provincia di Teramo ( così come dettagliata nella nota n.
prot. 326 del 28 febbraio 2018), anche per la eventuale riconversione di
presidii pubblici dismessi, al fine di riequilibrio su base regionale dei
rapporti di offerta pubblica e privata nel settore;
RICHIAMATA
altresì la nota n. prot. RA/53433/DPF006 del 22/02/2018 con la quale veniva
richiesto alle Aziende Usl della Regione Abruzzo di manifestare la propria
disponibilità ad attivare strutture di residenzialità leggera – di tipologia
SRP 3.1. e SRP 3.2.corredando le relative proposte di un apposito piano di
compatibilità economico- finanziaria e di un cronoprogramma;
CONSTATATO
che entro il termine indicato e con apposite note agli atti del competente
Servizio Regionale le Aziende Usl della Regione Abruzzo ( rif. Note n. prot. 43866/18 del 2 marzo 2018 Asl L’Aquila
– Avezzano- Sulmona; n. prot. 10764 – U 18 del 6 marzo 2018 Asl Chieti –
Lanciano – Vasto; prot. 250 /DSM del 5 marzo 2018 Asl Pescara; n. prot. n. 328
del 28 febbraio 2018 Asl Teramo) hanno confermato il proprio interesse ad
attivare moduli assistenziali di SRP 3.1. e SRP 3.2., presentando all’uopo un
cronoprogramma di attività e un piano di compatibilità economico- finanziaria;
PRESO
ATTO delle risultanze
dell’istruttoria conseguentemente condotta e della coerenza delle proposte
aziendali con l’obiettivo, perseguito dal Piano di Riqualificazione del SSR
abruzzese, di riorganizzare l’offerta di servizi territoriali e nello specifico
di psico-riabilitazione, secondo criteri di proporzionalità pubblico – privato
anche al fine di riequilibrare l’offerta di servizi pubblico – privati e compensare
gli attuali disequilibri territoriali di offerta;
RITENUTO
ragionevole in applicazione degli standards su richiamati posto letto/ 10000
abitanti procedere alla rideterminazione della dotazione di posti letto per
l’area psico-riabilitativa secondo criteri così dettagliati:
- dotazione attuale di posti letto per
singola Asl provinciale, per singola
struttura e tipologia di intensità assistenziale;
- rimodulazione in decremento ed in
coerenza con gli standards nazionali della dotazione attuale di posti letto,
dell’area salute mentale tenuto conto:
1.
delle risultanze di valutazione
rilevate dalle UU.VV.MM. in relazione al fabbisogno di setting assistenziali
giudicati appropriati per i pazienti;
2.
dei limiti di fabbisogno
autorizzabile, accreditabile e contrattualizzabile fissato dal DCA 10/2016 e
dal Piano di Riqualificazione 2016- 2018 approvato con DCA 55/2016, 3) della
necessità di ricondurre l’attuale offerta di prestazioni psico-riabilitative
all’ indirizzo programmatorio, meglio enunciato nel richiamato intervento 2.2.
del Piano di riqualificazione 2016- 2018, di incremento della qualità e
appropriatezza dell’assistenza;
3.
del maggior impatto economico
prodotto dall’entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite per le
prestazioni psico-riabilitative dal predetto provvedimento commissariale;
4.
dei limiti massimi di spesa
fissati dal Piano di Riqualificazione per il triennio corrente;
- rimodulazione della dotazione di posti
letto secondo la logica dei percorsi integrati assistenziali ( presenza all’interno
della stessa struttura di moduli di riabilitazione intensiva e post acuzie e di
moduli di mantenimento o dedicati, al fine di preservare condizioni ambientali
favorevoli a una progressiva riabilitazione e recupero funzionale dei
pazienti);
- introduzione di nuclei dedicati di max
40 p.l. per struttura – salvo motivata deroga(moduli da 20 posti letto per il
setting RSA demenze e moduli da massimo 10 p.l. per il setting RP disabili), a
garanzia della continuità assistenziale dei pazienti risultati non più idonei
al setting assistenziale psico-riabilitativo ma comunque giudicati non
autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza medica,
infermieristica e riabilitativa, fatto salva la possibilità per la Regione, in
conformità agli articoli 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992, a
conclusione della fase di transizione del processo di allineamento della rete
Regionale Residenziale Psichiatrica agli standard nazionali, e comunque non
oltre 36 mesi dall’approvazione dei singoli provvedimenti regionali di
riconversione delle strutture, di ridefinire la funzionalità dell’assetto
organizzativo rispetto alla verifica dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti e rispetto agli indirizzi di programmazione regionale di
implementazione del fabbisogno delle strutture socio riabilitative SRP3.1 , SPR
3.2 e SRP 3.3;
- applicazione, in forza del criterio di
equivalenza ,degli standard di autorizzazione ed accreditamento previsti per le
RSA demenze e per le RP disabili, e dei correlati valori tariffari previsti
dalla DGR 661/2002, fatto salvi l’eventuale
aggiornamento dei manuali di autorizzazione ed accreditamento e
individuazione di nuovi valori tariffari di riferimento;
- preservazione per le strutture di
ridotte dimensioni del c.d. “nucleo minimo di efficienza”;
- fermo restando il nulla osta di
compatibilità programmatoria regionale, può essere prevista la possibilità di
utilizzare, per esigenze di equilibrio tra l’offerta e la domanda a tutela
della centralità del paziente, eventuali quote di fabbisogno assegnate ad
ambiti provinciali diversi e non incluse in atti aziendali di riorganizzazione
delle strutture pubbliche;
- progressiva disattivazione di posti
letto di residenzialità intensiva per i quali l’attuale offerta eccede il
fabbisogno e contestuale progressiva attivazione, nell’ambito dei 18 mesi
successivi all’approvazione dei singoli accordi di riconversione, di posti
letto di strutture a valenza socio-sanitaria SRP 3.1. e SRP 3.2. per i quali
l’attuale offerta è carente;
RITENUTO
di dover prevedere un periodo massimo di 30 giorni per la presentazione da
parte degli erogatori privati interessati alla riorganizzazione, di apposite
proposte di riconversione, da sottoporre ad approvazione congiunta da parte
delle Aziende Usl e della Regione, per i rispettivi ambiti di competenza e
tenuto conto dei tempi e delle ipotesi di riconversione in strutture
psico-riabilitative dei plessi ospedalieri dismessi o oggetto di
riqualificazione;
STABILITO
di demandare ai Servizi competenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio Contratti, Tariffe , RSA, RP, SR, Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche, Borse Lavoro Disabili Psichici e Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria e all’Agenzia Sanitaria Regionale, quale organo tecnico di supporto
,l’interlocuzione con gli erogatori privati interessati e le Aziende Usl in
merito alla dotazione di posti letto approvata in forza del presente
provvedimento;
PRECISATO
che successivamente alla presentazione delle predette proposte e a conclusione
della fase di interlocuzione sopraindicata, le singole strutture interessate
avranno a disposizione 20 giorni per la presentazione di ulteriori osservazioni
o chiarimenti rispetto al cronoprogramma di attuazione del programma di
riconversione, da dettagliare di intesa con la competente Azienda Usl;
EVIDENZIATO
che di un termine analogo potranno avvalersi le Aziende Usl per formulare
eventuali osservazioni, correlate alle rispettive proposte di riorganizzazione
di parte pubblica;
VISTA
la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati
commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario,
rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014
e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in
particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di
cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio
delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel
rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di
Piani di rientro dai deficit sanitari;
DOPO
puntuale istruttoria favorevole a cura dell’Ufficio competente;
ACQUISITI
i pareri di legge da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Welfare,
anche in qualità di Dirigente ff. del Servizio Contratti con gli erogatori
privati in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ed
il parere di coerenza con le linee di indirizzo del DCA 10/2016, All. 1,
rilasciato dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. prot. 1363 del 25
settembre 2017;
RITENUTO
che quanto disposto in forza del presente provvedimento non sia suscettibile di
produrre effetti economici definitivi, in quanto atto endoprocedimentale non
connotato da definitività rispetto agli assetti, che solo all’esito della
riconversione e riqualificazione dell’area psichiatrica andranno
successivamente a delinearsi;
RITENUTO
altresì e per quanto sopra espresso di rinviare a successivo provvedimento e
all’esito della fase di interlocuzione di cui al presente atto, la valutazione
di compatibilità economico-finanziaria, da parte del competente Servizio “
Programmazione Economico-Finanziaria, anche tenuto conto delle eventuali
determinazioni che potranno essere assunte per il successivo triennio di
programmazione in merito alle risorse da destinare al potenziamento dell’area
territoriale, la cui offerta complessiva potrà essere riqualificata e
potenziata, prevedendo e agevolando laddove possibile la costituzione di
percorsi assistenziali integrati, finalizzati anche all’abbattimento della
mobilità attiva;
RITENUTO
di dover procedere con urgenza all’approvazione del presente provvedimento,
riservandosi il successivo inoltro ai Dicasteri affiancanti per la validazione;
DELIBERA
A voti espressi nelle forme di legge
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano
1. di
dare attuazione al decreto 10/2016, procedendo per l’effetto a rimodulare
la dotazione dei posti letto per i soggetti privati accreditati per prestazioni
psico-riabilitative secondo le tipologie previste dal nominato provvedimento,
ed a seguito delle rilevazioni effettuate dalle competenti UVM aziendali, in
relazione al fabbisogno di setting assistenziali giudicati appropriati per i
pazienti;
2. di
prendere atto delle risultanze dell’istruttoria condotta sulle proposte di
parte pubblica e della coerenza delle proposte aziendali con l’obiettivo, perseguito
dal Piano di Riqualificazione del SSR abruzzese, di riorganizzare l’offerta di
servizi territoriali e nello specifico di psico-riabilitazione, secondo criteri
di proporzionalità pubblico – privato anche al fine di riequilibrare l’offerta
di servizi pubblico – privati e compensare gli attuali disequilibri
territoriali di offerta;
3. di
approvare la nuova proposta di dotazione dei posti letto per i soggetti
pubblici e per i soggetti privati accreditati meglio dettagliata negli allegati
1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di
precisare che nell’individuare la nuova proposta di dotazione di posti
letto suddivisi per singola struttura privata accreditata e per Asl di
afferenza, si è tenuto conto della necessità, prevista dalle linee di indirizzo
nazionali approvate con Accordo REP 116/CU Stato – Regioni del 17.10.2013;
5. di
precisare altresì che la detta rimodulazione si intende effettuata tenuto
conto della:
– dotazione attuale di posti letto per
singola struttura e tipologia di intensità assistenziale;
– rimodulazione in decremento di una
percentuale non superiore al 30% della dotazione attuale di posti letto, tenuto
conto: 1) del fabbisogno rilevato dalle UVM, 2) dei limiti di fabbisogno
autorizzabile, accreditabile e contrattualizzabile fissato dal DCA 10/2016 e
dal Piano di Riqualificazione 2016- 2018 approvato con DCA 55/2016, 3) della
necessità di ricondurre l’attuale offerta di prestazioni psico-riabilitative
all’ indirizzo programmatorio, meglio enunciato nel richiamato intervento 2.2.
del Piano di riqualificazione 2016- 2018, di incremento della qualità e
appropriatezza dell’assistenza 3) del maggior impatto economico prodotto
dall’entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite per le prestazioni
psico-riabilitative dal predetto provvedimento commissariale; 4) dei limiti
massimi di spesa fissati dal Piano di Riqualificazione per il triennio
corrente;
– introduzione di nuclei dedicati di max
40 p.l. per struttura – salvo motivata deroga(moduli da 20 posti letto per il
setting RSA demenze e moduli da massimo 10 p.l. per il setting RP disabili), a
garanzia della continuità assistenziale dei pazienti risultati non più idonei
al setting assistenziale psico-riabilitativo ma comunque giudicati non
autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza medica,
infermieristica e riabilitativa, fatto salva la possibilità per la Regione, in
conformità agli articoli 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992, a
conclusione della fase di transizione del processo di allineamento della rete
Regionale Residenziale Psichiatrica agli standard nazionali, e comunque non
oltre 36 mesi dall’approvazione dei singoli provvedimenti regionali di
riconversione delle strutture, di ridefinire la funzionalità dell’assetto
organizzativo rispetto alla verifica dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti e rispetto agli indirizzi di programmazione regionale di
implementazione del fabbisogno delle strutture socio riabilitative SRP3.1 , SPR
3.2 e SRP 3.3;
– applicazione, in forza del criterio di
equivalenza ,degli standard di autorizzazione ed accreditamento previsti per le
RSA demenze e per le RP disabili, e dei correlati valori tariffari previsti
dalla DGR 661/2002, fatto salvi l’eventuale
aggiornamento dei manuali di autorizzazione ed accreditamento e
individuazione di nuovi valori tariffari di riferimento;
– preservazione per le strutture di
ridotte dimensioni del c.d. “nucleo minimo di efficienza”;
– fermo restando il nulla osta di
compatibilità programmatoria regionale, può essere prevista la possibilità di
utilizzare, per esigenze di equilibrio tra l’offerta e la domanda a tutela
della centralità del paziente, eventuali quote di fabbisogno assegnate ad
ambiti provinciali diversi e non incluse in atti aziendali di riorganizzazione
delle strutture pubbliche;
6. di
notificare copia del presente provvedimento ai soggetti interessati per la
presentazione entro il termine di giorni 30 delle rispettive proposte di
riconversione;
7. di
notificare copia del presente provvedimento alle Direzioni Generali delle
Aziende Usl, nonché alla Agenzia Sanitaria Regionale per opportuna conoscenza e
quanto di competenza;
8. di
stabilire che successivamente alla presentazione delle predette proposte e
a conclusione della fase di interlocuzione con gli erogatori privati
interessati, le singole strutture interessate avranno a disposizione 20 giorni
per la presentazione di ulteriori osservazioni o chiarimenti rispetto al
cronoprogramma di attuazione del programma di riconversione, da dettagliare di
intesa con la competente Azienda Usl e che di un termine analogo potranno
avvalersi le Aziende Usl per formulare eventuali osservazioni, correlate alle
rispettive proposte di riorganizzazione di parte pubblica;
9. di
demandare al Servizio Contratti con gli erogatori privati, al Servizio
programmazione Socio-Sanitaria, e
all’Agenzia Sanitaria Regionale, quale organo tecnico di supporto,
l’interlocuzione con gli erogatori privati interessati e le Aziende Usl in
merito alla dotazione di posti letto approvata in forza del presente
provvedimento;
10. di
inviare copia della presente proposta di provvedimento ai Ministeri delle
Economia e Finanze e della Salute per eventuali prescrizioni e per la
successiva validazione;
11. di
dare mandato al competente Servizio del Dipartimento “Salute e Welfare” di
provvedere agli ulteriori adempimenti relativi alla pubblicazione sulla sezione
Trasparenza/Atti della Regione nonché sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.