Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate  dalla  rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2018.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

 

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

 

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;

 

VISTO il Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale” relativo al triennio 2016-2018, che nell’allegato prevede che “la voce assistenza ospedaliera è stata stimata pari a 123,6 €/mln per gli anni 2016-2018, considerando il valore dei tetti determinati con D.C.A. 59-64/2015 per gli anni 2014-2015 ed ipotizzando la mancata contrattualizzazione degli erogatori privati che non rispettano la soglia dei 60 posti letto per acuti di cui al comma 2.5 dell’Allegato 1 del D.M. 70/2015 (8,2 €/mln); tale valore è prudenzialmente accantonato”;

 

CONSIDERATO che è necessario definire in conformità al predetto atto di programmazione il limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo mette a disposizione per la copertura di contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTA la D.G.R. n.776/2016 del 28.11.2016, come modificata ed integrata con D.G.R. n.20/2017 del 26.01.2017 con la quale sono stati approvati lo schema contrattuale 2016/2017 e i relativi i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato;

 

RITENUTO di confermare per il 2018 i tetti di spesa massimi complessivi e per singolo erogatore previsti dalla D.G.R. n.776/2016 modificata ed integrata dalla D.G.R. n.20/2017, come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), per un valore complessivo massimo di 123.592.478 €/mln, a cui va aggiunto il valore massimo di 8.198.435 €/mln da destinare alla Casa di Cura INI Srl - Divisione Canistro nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento;

 

VISTA la D.G.R. n.270 del 23.05.2017 (Determinazioni relative alla Casa di Cura privata INI Srl - Divisione Canistro) con la quale è stato ridefinito al 31.12.2017 il termine ultimo, già fissato con D.C.A. n.116/2016, per la riconversione della Casa di Cura privata INI Srl Divisione Canistro disposta con D.C.A. 98/2016 (Approvazione delle proposte di rimodulazione delle dotazioni di p.l. accreditati - Case di cura private Villa Letizia Srl ed INI Srl - Divisione Canistro ed ulteriori provvedimenti);

 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento giuntale n.270/2017 ha altresì disposto la contrattualizzazione per l’anno 2016-2017 della struttura in oggetto;

 

ATTESO che dal 1° gennaio 2018 la  Regione Abruzzo non sottoscriverà accordi contrattuali con strutture con meno di 60 posti letto per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche;

 

RAVVISATA l’opportunità di condizionare pertanto la stipula del contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere con la Casa di Cura Privata INI Srl - Divisione Canistro - annualità 2018 e l’attribuzione del relativo tetto di spesa riportato nell’allegato A alla approvazione del provvedimento giuntale di accreditamento della struttura che dovrà dare contezza, altresì, della attestazione da parte del Direttore Generale della ASL n.1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, circa il completamento con esito positivo di tutte le procedure di cui alla D.G.R. n.270 del 23.05.2017;

 

RITENUTO di dover procedere, per l’annualità 2018, alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati accreditati;

 

VISTI i Decreti del Commissario ad Acta con i quali si è provveduto, all’accreditamento istituzionale delle Case di Cura private (nn.78,79,80,81,88 e 89 del 2013 e nn.81,127 e 129 del 2014 come integrati dal Decreto commissariale n.116/2016 e i già richiamati provvedimenti commissariali relativi alla Casa di Cura Privata INI Srl - Divisione Canistro);

 

PRECISATO che le prestazioni oggetto di acquisto da privato accreditato consistono esclusivamente in ricoveri programmati, non essendo le strutture ospedaliere private accreditate insistenti sul territorio regionale inserite nella rete dell’emergenza urgenza;

 

RAVVISATA l’opportunità di introdurre nello schema contrattuale, oltre che nell’elenco delle autocertificazioni (Allegato A1 al contratto) un espresso richiamo all’art.4, comma 7, legge 412/1991 da inserire nell’articolo 9, comma 2, dello schema contrattuale, in ossequio alle osservazioni di cui al verbale del Tavolo di monitoraggio del 30.07.2017;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n.63 del 07/12/2011 e n.8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

 

VISTO il D.M. 2-4-2015 n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) che identifica le soglie minime di esito e di volume di attività con riguardo ad alcune attività cliniche, stabilendo che tali soglie si applicano agli erogatori pubblici e privati accreditati e che le misure e le stime di riferimento e verifica sono quelle del Piano Nazionale Esiti (PNE);

 

VISTA la D.G.R. n.525/2017 del 26.09.2017 recante “Presa d'atto ed approvazione del Documento Tecnico Sistema di misurazione dell'assistenza ospedaliera Intervento 6.2. D.C.A. n. 55/2016 - Misurare per Migliorare (MIS.MI) ed ulteriori disposizioni”;

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,  di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre);

 

VISTO il D.M. 17.12.2016 n.261 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm.ii. concernente la scheda di dimissione ospedaliera);

 

VISTO l’allegato schema di contratto, che si acclude al presente provvedimento (Allegato B al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali delle strutture private accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";

 

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare  il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244) e la Determinazione Dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016;

 

VISTO l’art.8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007 e ss.mm.ii., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO che il presente decreto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;

 

PRECISATO che entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli erogatori privati ammessi alla contrattazione possono presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate dall’Amministrazione in tempo utile con indicazione, in tale evenienza, di un nuovo termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

 

RITENUTO di fissare la data del 20/11/2017 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2018, salvo il predetto differimento per le strutture che hanno presentato osservazioni al fine di completare le procedure di interlocuzione, precisando che gli erogatori privati interessati potranno procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

 

PRECISATO che per la struttura INI Canistro Srl il termine massimo per la sottoscrizione è di 15 giorni a far data dalla notifica del provvedimento di accreditamento in esito alle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

 

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell’Allegato A, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

PRECISATO che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori di cui all’Allegato A non trovano copertura nel presente atto;

 

VISTO l’art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92  e ss.mm.ii.,  in conformità al quale le Regioni  e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

 

VISTO l’art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;

 

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), concernente “l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione, i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente” (art.1);

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.       di dare atto che gli erogatori di prestazioni sanitarie di ospedalità privata con i quali si procede alla negoziazione 2018 sono quelli di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.       di autorizzare per l’acquisto nell’annualità 2018 di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti regionali ed extraregionali il tetto di spesa massimo complessivo di 123.592.478 €/mln, ripartito per struttura tra le singole Case di Cura, come indicato nell’Allegato A, a cui va aggiunto il valore massimo di 8.198.435 €/mln da destinare alla Casa di Cura privata INI Srl - Divisone Canistro nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento;

3.       di precisare la stipula del contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere dalla Casa di Cura privata INI Srl - Divisione Canistro - annualità 2018 e l’attribuzione del relativo tetto di spesa riportato nell’Allegato A è condizionata all’approvazione del provvedimento giuntale di accreditamento della struttura che dovrà dare contezza, altresì, della attestazione da parte del Direttore Generale della ASL n.1  Avezzano–Sulmona–L’Aquila circa il completamento con esito positivo di tutte le procedure di cui alla D.G.R. n.270 del 23.05.2017;

4.       di approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, (Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.       di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alle strutture interessate, a mezzo pec, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;

6.       di stabilire che entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli erogatori privati ammessi alla contrattazione possono presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate dall’Amministrazione in tempo utile con indicazione, in tale evenienza, di un nuovo termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

7.       di fissare la data del 20/11/2017 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2018, salvo il predetto differimento per le strutture che hanno presentato osservazioni al fine di completare le procedure di interlocuzione, precisando che gli erogatori privati interessati potranno procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

8.       di disporre che per la struttura INI Canistro Srl il termine massimo per la sottoscrizione è di 15 giorni a far data dalla notifica del provvedimento di accreditamento in esito alle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

9.       di precisare che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende con gli erogatori di cui all’Allegato A, non trovano copertura nel presente atto;

10.     di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

11.     di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

12.     di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai compenti Servizio del Dipartimento per la Salute e il Welfare e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private accreditate di cui all’Allegato A e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato