LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421);
VISTA
la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;
VISTA
la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati
commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario,
rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014
e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in
particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di
cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio
delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel
rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di
Piani di rientro dai deficit sanitari;
VISTO
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e
ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di
riqualificazione del servizio sanitario regionale” relativo al triennio
2016-2018, che nell’allegato prevede che “la voce assistenza ospedaliera è
stata stimata pari a 123,6 €/mln per gli anni 2016-2018, considerando il valore
dei tetti determinati con D.C.A. 59-64/2015 per gli anni 2014-2015 ed
ipotizzando la mancata contrattualizzazione degli erogatori privati che non
rispettano la soglia dei 60 posti letto per acuti di cui al comma 2.5 dell’Allegato
1 del D.M. 70/2015 (8,2 €/mln); tale valore è prudenzialmente accantonato”;
CONSIDERATO
che è necessario definire in conformità al predetto atto di programmazione il
limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo mette a disposizione
per la copertura di contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da
privato il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del
contratto;
VISTA
la D.G.R. n.776/2016 del 28.11.2016, come modificata ed integrata con D.G.R.
n.20/2017 del 26.01.2017 con la quale sono stati approvati lo schema
contrattuale 2016/2017 e i relativi i tetti di spesa per l’acquisto di
prestazioni ospedaliere da privato;
RITENUTO
di confermare per il 2018 i tetti di spesa massimi complessivi e per singolo
erogatore previsti dalla D.G.R. n.776/2016 modificata ed integrata dalla D.G.R.
n.20/2017, come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A), per un valore complessivo massimo di 123.592.478
€/mln, a cui va aggiunto il valore massimo di 8.198.435 €/mln da destinare alla
Casa di Cura INI Srl - Divisione Canistro nel
rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento;
VISTA
la D.G.R. n.270 del 23.05.2017 (Determinazioni relative alla Casa di Cura
privata INI Srl - Divisione Canistro) con la quale è
stato ridefinito al 31.12.2017 il termine ultimo, già fissato con D.C.A.
n.116/2016, per la riconversione della Casa di Cura privata INI Srl Divisione Canistro disposta con D.C.A. 98/2016
(Approvazione delle proposte di rimodulazione delle dotazioni di p.l. accreditati - Case di cura private Villa Letizia Srl ed INI Srl - Divisione
Canistro ed ulteriori provvedimenti);
CONSIDERATO
che il predetto provvedimento giuntale n.270/2017 ha altresì disposto la
contrattualizzazione per l’anno 2016-2017 della struttura in oggetto;
ATTESO
che dal 1° gennaio 2018 la Regione Abruzzo non sottoscriverà accordi
contrattuali con strutture con meno di 60 posti letto per acuti, ad esclusione
delle strutture monospecialistiche;
RAVVISATA
l’opportunità di condizionare pertanto la stipula del contratto per l’acquisto
di prestazioni ospedaliere con la Casa di Cura Privata INI Srl
- Divisione Canistro - annualità 2018 e l’attribuzione del relativo tetto di
spesa riportato nell’allegato A alla approvazione del provvedimento giuntale di
accreditamento della struttura che dovrà dare contezza, altresì, della
attestazione da parte del Direttore Generale della ASL n.1
Avezzano–Sulmona–L’Aquila, circa il completamento con esito positivo di tutte
le procedure di cui alla D.G.R. n.270 del 23.05.2017;
RITENUTO
di dover procedere, per l’annualità 2018, alla definizione di un modello
contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali
delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati accreditati;
VISTI
i Decreti del Commissario ad Acta con i quali si è provveduto,
all’accreditamento istituzionale delle Case di Cura private (nn.78,79,80,81,88
e 89 del 2013 e nn.81,127 e 129 del 2014 come integrati dal Decreto commissariale
n.116/2016 e i già richiamati provvedimenti commissariali relativi alla Casa di
Cura Privata INI Srl - Divisione Canistro);
PRECISATO
che le prestazioni oggetto di acquisto da privato accreditato consistono
esclusivamente in ricoveri programmati, non essendo le strutture ospedaliere
private accreditate insistenti sul territorio regionale inserite nella rete
dell’emergenza urgenza;
RAVVISATA
l’opportunità di introdurre nello schema contrattuale, oltre che nell’elenco
delle autocertificazioni (Allegato A1 al contratto) un espresso richiamo
all’art.4, comma 7, legge 412/1991 da inserire nell’articolo 9, comma 2, dello
schema contrattuale, in ossequio alle osservazioni di cui al verbale del Tavolo
di monitoraggio del 30.07.2017;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la
riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed
integrato con i Decreti Commissariali n.63 del 07/12/2011 e n.8 del 12/03/2012,
con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per
specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG
chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto
della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri
per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante “Approvazione
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;
VISTO
il D.M. 2-4-2015 n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera) che identifica le soglie minime di esito e di volume di attività
con riguardo ad alcune attività cliniche, stabilendo che tali soglie si
applicano agli erogatori pubblici e privati accreditati e che le misure e le
stime di riferimento e verifica sono quelle del Piano Nazionale Esiti (PNE);
VISTA
la D.G.R. n.525/2017 del 26.09.2017 recante “Presa d'atto ed approvazione del
Documento Tecnico Sistema di misurazione dell'assistenza ospedaliera Intervento
6.2. D.C.A. n. 55/2016 - Misurare per Migliorare (MIS.MI) ed ulteriori disposizioni”;
VISTO
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre);
VISTO
il D.M. 17.12.2016 n.261 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del
decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm.ii.
concernente la scheda di dimissione ospedaliera);
VISTO
l’allegato schema di contratto, che si acclude al presente provvedimento
(Allegato B al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i
Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali delle strutture
private accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;
VISTO
il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;
VISTO
il Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del
tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";
VISTO
il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTE
le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione
elettronica ed in particolare il Decreto
Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n.244) e la Determinazione Dirigenziale DPF012/14 del
31/03/2016;
VISTO
l’art.8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007 e ss.mm.ii., che stabilisce che gli accordi contrattuali
vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente
della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO che il presente decreto, con gli
allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta
elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a
per la sottoscrizione con modalità elettronica;
PRECISATO
che entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli erogatori privati
ammessi alla contrattazione possono presentare eventuali osservazioni che
saranno riscontrate dall’Amministrazione in tempo utile con indicazione, in
tale evenienza, di un nuovo termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;
RITENUTO
di fissare la data del 20/11/2017 come termine ultimo per la sottoscrizione dei
contratti afferenti l’ospedalità privata 2018, salvo il predetto differimento
per le strutture che hanno presentato osservazioni al fine di completare le
procedure di interlocuzione, precisando che gli erogatori privati interessati
potranno procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo
al ricevimento del presente provvedimento;
PRECISATO
che per la struttura INI Canistro Srl il termine
massimo per la sottoscrizione è di 15 giorni a far data dalla notifica del
provvedimento di accreditamento in esito alle procedure di cui al Decreto
Commissariale n.98/2016;
CONSIDERATO
che i tetti stabiliti nell’Allegato A, per ciascuna struttura privata,
costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo
mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di
contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO
che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle
Aziende sanitarie con gli erogatori di cui all’Allegato A non trovano copertura
nel presente atto;
VISTO
l’art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92
e ss.mm.ii.,
in conformità al quale le Regioni
e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a
quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso
sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;
VISTO
l’art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007
come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31
luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità,
nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali
è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per
cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso;
PRECISATO
che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il
contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la
necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con
le strutture private di che trattasi;
PRECISATO
che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale
essendo la stessa a carico del FSR;
VISTA
la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo), concernente “l’organizzazione ed il
funzionamento delle strutture organizzative della Regione, i rapporti di
lavoro, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente” (art.1);
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1. di
dare atto che gli erogatori di prestazioni sanitarie di ospedalità privata con
i quali si procede alla negoziazione 2018 sono quelli di cui all’Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di
autorizzare per l’acquisto nell’annualità 2018 di prestazioni di ospedalità
privata in favore di pazienti regionali ed extraregionali il tetto di spesa
massimo complessivo di 123.592.478 €/mln, ripartito per struttura tra le
singole Case di Cura, come indicato nell’Allegato A, a cui va aggiunto il
valore massimo di 8.198.435 €/mln da destinare alla Casa di Cura privata INI Srl - Divisone Canistro nel rispetto delle condizioni
stabilite nel presente provvedimento;
3. di
precisare la stipula del contratto per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere dalla Casa di Cura privata INI Srl -
Divisione Canistro - annualità 2018 e l’attribuzione del relativo tetto di
spesa riportato nell’Allegato A è condizionata all’approvazione del
provvedimento giuntale di accreditamento della struttura che dovrà dare
contezza, altresì, della attestazione da parte del Direttore Generale della ASL
n.1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila circa il
completamento con esito positivo di tutte le procedure di cui alla D.G.R. n.270
del 23.05.2017;
4. di
approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera, (Allegato B), che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
5. di
stabilire che il presente provvedimento venga notificato alle strutture
interessate, a mezzo pec, unitamente alla proposta di
contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;
6. di
stabilire che entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli
erogatori privati ammessi alla contrattazione possono presentare eventuali
osservazioni che saranno riscontrate dall’Amministrazione in tempo utile con
indicazione, in tale evenienza, di un nuovo termine ultimo per la
sottoscrizione del contratto;
7. di
fissare la data del 20/11/2017 come termine ultimo per la sottoscrizione
dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2018, salvo il predetto
differimento per le strutture che hanno presentato osservazioni al fine di
completare le procedure di interlocuzione, precisando che gli erogatori privati
interessati potranno procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere
dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;
8. di
disporre che per la struttura INI Canistro Srl il
termine massimo per la sottoscrizione è di 15 giorni a far data dalla notifica
del provvedimento di accreditamento in esito alle procedure di cui al Decreto
Commissariale n.98/2016;
9. di
precisare che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto,
stipulati dalle Aziende con gli erogatori di cui all’Allegato A, non trovano
copertura nel presente atto;
10. di
dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono
il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
11. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
12. di
disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori
Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai compenti Servizio del Dipartimento
per la Salute e il Welfare e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle
strutture private accreditate di cui all’Allegato A e che sia pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.