LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che l’articolo
8, comma 1 lettera a) della Legge n° 405 del 16 novembre 2001- siccome
modificato dall'articolo 52, comma 65, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001 – dà la facoltà alle Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli
assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente
del paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalità
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;
RICHIAMATO il Decreto del
Commissario ad acta n. 114 del 28.09.2016 recante ”Distribuzione di farmaci del
PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC)
del SSR e attivazione del servizio Farmacup -
Approvazione dell’Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie
pubbliche e private” che al punto 1) del dispositivo prende atto, recependone integralmente i
contenuti, dell’Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma
e Assofarm (allegato A al DCA n. 114/2016) con il quale vengono definite le
modalità applicative per l’avvio nella Regione Abruzzo del canale di
distribuzione in DPC e del servizio Farmacup,
fissando la decorrenza dell’Accordo al 01/01/2017;
RICHIAMATA la successiva
Delibera di Giunta Regionale n. 780 del 20.12.2017 recante “Modifica e
integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 114 del 28.09.2016 recante
‘Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la
modalità in nome e per conto (DPC) del SSR e attivazione del servizio Farmacup - Approvazione dell’Accordo Quadro Regionale con
le associazioni delle farmacie pubbliche e private’ – Provvedimenti”;
RILEVATO che, l’avvio del Progetto comporterà:
-
equità
di assistenza farmaceutica: vantaggi e benefici per il cittadino, in relazione
al migliore accesso del paziente al farmaco con particolare attenzione agli
assistiti residenti nell’entroterra e nelle zone periferiche della Regione,
grazie al riconoscimento della Farmacia come presidio sanitario ed, in quanto
tale, erogatore del farmaco A-PHT;
-
uniformità
del servizio sul territorio regionale, in quanto la distribuzione per conto
viene adottata in tutte le ASL secondo le stesse regole e procedure, adottando
un modello distributivo unificato in tutta la Regione e per le 4 ASL con
l’utilizzo di un elenco unico regionale di farmaci classificati A- PHT;
-
miglioramento
della sostenibilità e della qualità del Servizio pubblico fornito che verrà
gestito in forma completamente informatizzata che consentirà la piena
tracciabilità in tempo reale dell’intero processo di dispensazione del farmaco;
CONSIDERATO che nella
suddetta DGR n. 780/2017 al punto 5 del dispositivo è stata modificata la
decorrenza dell’accordo fissando la sua validità in 24 mesi a partire dalla
data di aggiudicazione della gara di acquisto dei farmaci, escluso l’iniziale
periodo sperimentale di mesi tre come specificato nell’Accordo stesso;
RITENUTO necessario
emendare il suddetto punto 5) della DGR 780/2017, nella parte inerente
all’avvio della Distribuzione per conto
e di poter fissare al 1° Agosto 2018 la data dell’entrata in vigore del
servizio “Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate
con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR”;
RITENUTO di fissare al
16 Luglio 2018 la decorrenza dell’inizio dello smaltimento delle scorte dei
farmaci inseriti nella DPC presso le farmacie convenzionate e le farmacie
ospedaliere delle ASL, da ultimare entro il 17/09/2018, come da verbale della
Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo-Quadro DCA n. 114/2016
in data 06/07/2018;
RICHIAMATE le delibere di
Giunta DGR 217 del 5.04.2016, DGR 125 del 21.03.2017 e DGR 566 del 11.10.2017
riguardanti la costituzione della struttura organizzativa del Soggetto
Aggregatore nella Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24
dicembre 2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi
dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco
concernente gli oneri informativi” (pubblicato GU Serie Generale n.32 del
09-02-2016) che all’art. 1 individua i farmaci quale categoria merceologica
approvvigionabile esclusivamente per il tramite del Soggetto Aggregatore;
VISTA la e-mail
trasmessa il 30/05/2018 dal Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante
Abruzzo (SUA) del Dipartimento OOPP, Governo del territorio e Politiche
ambientali che ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione della gara con
Determinazione n.DPC018/133 del 23/05/2018 del Servizio Genio Civile de
L’Aquila; nella suddetta e-mail il SUA ha altresì
comunicato che l’aggiudicazione dei principi attivi non compresi è
rinviata ad una seconda iniziativa di imminente pubblicazione non essendo
andati a gara una determinata percentuale di lotti ;
VISTA la successiva
nota del SUA in data 25/06/2018 che comunica l’avvenuta rettifica della
Determina numero DPC018/133 del 23/05/2018 con determinazione numero DPC018/152
del 20/06/2018;
PRESO ATTO dell’attuale
elenco dei principi attivi disponibili in DPC consultabili e scaricabili sul
sito web istituzionale della Regione Abruzzo, della ASR Abruzzo, della Asl
Capofila di Pescara e di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione
Abruzzo (Allegato 1);
TENUTO CONTO di quanto
previsto nell’Accordo Quadro adottato con DCA 114/2016 ed anche nelle
successive procedure attuative di cui alla DGR 780/2017 ed in particolare
dell’implementazione del processo informatizzato regionale per la gestione
della DPC, con conseguente necessità di mappatura ufficiale dei Centri Prescrittori ed utilizzo di piattaforma informatica per
redazione dei Piani Terapeutici da parte degli specialisti;
VISTO il verbale in data 19/06/2018 della
Commissione Regionale del Farmaco (CRF) di validazione del documento tecnico
regionale di Ricognizione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci
con piano terapeutico web-based, inseriti nella lista
DPC (allegato 2);
VISTA la nota in data
02/07/2018 inviata dal Sevizio Farmaceutico Regionale alle Direzioni Sanitarie
Aziendali per l’avvio degli accreditamenti degli specialisti prescrittori con termine al 20/07/2018;
TENUTO CONTO di dover
adottare le seguenti direttive per la distribuzione per conto:
sulla
Prescrizione :
A)
Le
modalità di prescrizione rispettano quelle previste dalla normativa nazionale e
dalle disposizioni regionali. I farmaci distribuiti in DPC dovranno essere
prescritti obbligatoriamente su ricetta rossa e separata rispetto agli altri
farmaci concedibili a carico del SSN su cui venga apposta la dizione “DPC”,
anche attraverso timbro.
B)
Qualora
la ricetta presentata riporti sia farmaci in DPC che farmaci in convenzione,
oppure due farmaci in DPC di cui uno risulti mancante, il farmacista lascerà
all’assistito la scelta in ordine al farmaco da ritirare, fermo restando che,
per la distribuzione dei rimanenti farmaci, sarà necessaria un’ulteriore
ricetta.
C)
Fanno
eccezione le Eparine in quanto sono erogabili sia in convenzionata che in DPC:
per la prescrizione in convenzionata è possibile utilizzare sia la ricetta
rossa che la dematerializzata; mentre la prescrizione in DPC è prevista
esclusivamente per: 1) profilassi della TVP dopo intervento ortopedico
maggiore 2) profilassi della TVP dopo
intervento di chirurgia generale maggiore e non richiede la prescrizione con
ricetta dematerializzata ma solo su ricetta rossa riportando, oltre al codice
DPC, la sigla PHT nelle caselle dedicate ai codici regionali. In assenza della
specifica “PHT” la ricetta è spedibile in regime convenzionale.
D)
Le
disposizioni per la DPC valgono per i pazienti residenti della Regione Abruzzo
e per i non residenti, temporaneamente presenti in Regione Abruzzo, che abbiano
ricevuto l’assegnazione del medico di medicina generale/pediatra di libera
scelta;
E)
Nel
caso di prescrizione di farmaci di cui all’elenco aggiornato (allegato 1) a pazienti
non rientranti nelle categorie sub D), come risultante dalla prescrizione, i
farmaci devono essere dispensati in regime convenzionale per attivare la
relativa compensazione;
F)
Sulla
quantità di farmaci prescrivibili, come specificato nel “Regolamento attuativo
e disciplinare tecnico” allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta n. 114
del 28.09.2016, in rapporto al numero di pezzi prescrivibili, sono permessi:
-
fino
ad un massimo di 2 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel
caso non fosse riportata l’esenzione per patologia;
-
fino
ad un massimo di 3 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel
caso fosse riportata l’esenzione per patologia.
Viene inoltre fissata la prescrizione
di:
-
un
massimo 1 pezzo/ricetta per denosumab (formulazione
da 60 mg/ml) e per leuprorelina, goserelin,
triptorelina nelle formulazioni trimestrali e
semestrali;
-
un
massimo di 2 pezzi/ricetta nel caso di eparine a basso peso molecolare che
devono essere prescritte in DPC solo per le indicazioni del PHT;
-
un
massimo di 6 pezzi/ricetta per i farmaci con formulazioni iniettabili a dose
singola, come ad esempio le eritropoietine;
-
massimo
un ciclo di terapia (28 giorni) per i farmaci utilizzati nel trattamento
dell’infertilità.
A)
Nel rispetto della Legge 405/2001, le strutture
pubbliche, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, possono fornire
direttamente i farmaci dell’elenco DPC limitatamente al primo ciclo
terapeutico. La prosecuzione della terapia sul territorio sarà garantita
attraverso la distribuzione del farmaco prescritto su ricetta SSR e l’assistito
dovrà recarsi presso la farmacia convenzionata.
sulla
Dispensazione:
A)
Le
ricette vanno spedite nel rispetto delle modalità previste per le ricette del
SSN.
B)
Per
tutte le tipologie di farmaci erogabili in DPC, ad eccezione dei biosimilari, la prescrizione medica si intende riferita al
principio attivo e il farmacista che attua la DPC è tenuto a dispensare la
specialità medicinale aggiudicataria della gara e fornita dal distributore.
C)
Nel
caso siano disponibili per la dispensazione in DPC più farmaci originali o
equivalenti di una stessa molecola, al paziente verrà consegnato il farmaco
aggiudicatario della fornitura con il prezzo più basso; qualora tale farmaco
andasse a sostituire quello prescritto dal medico in ricetta, non è necessaria
la modifica della stessa da parte del medico prescrittore.
D)
Nel
caso in cui l’assistito chieda che gli venga erogata la specialità con un
prezzo di aggiudicazione più alto rispetto a quella a minor prezzo, l’assistito
è tenuto a corrispondere al farmacista la differenza di prezzo di
aggiudicazione nella misura risultante dal sistema.
E)
Per
quanto riguarda i farmaci per i quali esistono in commercio più specialità
(co-marketing), pur essendo il medico tenuto ad indicare la sola denominazione
del principio attivo, anche se diversamente indicato dal medico, il farmacista
proporrà il farmaco disponibile in DPC e, se il paziente non accetta tale
sostituzione, la farmacia eroga in convenzionata il medicinale prescritto con
il pagamento della eventuale differenza e del ticket, laddove previsto, a
carico del paziente.
sulla Non
sostituibilità:
A)
Il medico può rendere vincolante la prescrizione di
uno specifico medicinale quando lo ritenga non sostituibile per la cura del
paziente, come previsto dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n.
1/2012. In tale ipotesi, la clausola di non sostituibilità, deve essere
obbligatoriamente accompagnata da una breve relazione motivata, in conformità
all’art. 15 comma 11-bis del DL n. 95/2012. Tale motivazione non potrà in
nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né
riferirsi a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario,
ma dovrà indicare le specifiche
e documentate ragioni che
rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato
medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente.
Tale
motivazione risulterà classificata sulla ricetta per i seguenti casi previsti:
non sostituibile – A n. (numero
ADR) |
Ipersensibilità,
intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti |
non sostituibile – B |
Obiettive
difficoltà di assunzione |
non sostituibile – C |
Terapia complessa /Problematiche assistenziali |
non sostituibile – D |
continuità
terapeutica (soltanto nel caso di farmaci biologici) |
non sostituibile – E |
continuità
terapeutica (prodotti a base di tacrolimus in
formulazione orale) |
Dove:
non sostituibile A - Ipersensibilità,
intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti
Ricomprende
le condizioni di ipersensibilità, intolleranza o controindicazione, già note,
ad eccipienti contenuti in altri farmaci equivalenti a quello prescritto.
L'indicazione
può provenire da precedenti ADR oppure da reazioni ad alimenti o cosmetici
oppure da specifiche condizioni patologiche del paziente oppure dalla presenza,
nella terapia del singolo paziente, di farmaci interagenti con specifici
eccipienti.
Laddove
la non sostituibilità è dovuta ad un precedente evento avverso, il medico dovrà riportare in ricetta il
numero della scheda di ADR di segnalazione di sospetta reazione avversa.
non
sostituibile B - Obiettive difficoltà di assunzione
Ricomprende
situazioni di difficile palatabilità o analoghe
difficoltà connesse con le caratteristiche della specifica specialità
medicinale, con particolare riguardo anche all'ambito pediatrico.
non
sostituibile C - Terapia complessa /Problematiche
assistenziali
Ricomprende
situazioni di difficile gestione del paziente in relazione al deficit cognitivo
o sensoriale o di particolare complessità della terapia che possano esporre i
pazienti ad errori di assunzione per confusione tra confezioni.
In un soggetto
di età avanzata-molto avanzata, affetto da molteplici patologie croniche,
portatore di diversi gradi di disabilità, nel quale spesso vengono a coesistere
problematiche di tipo socioeconomico, potrebbe presentarsi un’estrema
instabilità clinica e cambiare la “scatoletta” del farmaco potrebbe creare un
errore di assunzione per confusione tra le confezioni.
non sostituibile D - continuità terapeutica (soltanto
nel caso di farmaci biologici)
Nel
caso di farmaci biologici e biosimilari, il
farmacista non potrebbe comunque effettuare la sostituzione. Tale motivazione
ha la finalità di tracciare le prescrizioni in caso di continuità terapeutica.
non
sostituibile E - continuità terapeutica (prodotti a
base di tacrolimus in formulazione orale)
Come
riportato nella Circolare regionale del 19 luglio 2011, relativamente ai
prodotti a base di tacrolimus in formulazione orale,
la sostituzione non può essere effettuata dal farmacista all'atto della
dispensazione del farmaco, ma deve essere attentamente valutata e avvenire
sotto il controllo medico. In caso di prescrizione di farmaco non aggiudicato
per prezzo, la differenza di prezzo non deve essere posta a carico del
paziente.
L’assenza
di classificazione secondo le tipologie dei casi previsti nelle lettere A), B)
C), D),E), renderà applicabile la regola generale secondo cui la farmacia dovrà
fornire all’assistito la specialità medicinale aggiudicata dalla procedura di
gara regionale. Viene confermata il disposto dell’allegato 2) alla DGR 780/2017
:
-
Le
prescrizioni con l’indicazione “non sostituibile per gravi esigenze cliniche”
dovranno essere corredate da una sintetica ma esaustiva relazione che indichi
le ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel
determinato medicinale, anziché quello aggiudicato. Tale documentazione dovrà essere
inviata al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente a cura del
medico prescrittore.
B)
Nel
caso di prescrizione di una specialità non aggiudicata in DPC ma appartenente
ad un principio attivo a brevetto scaduto incluso nella lista DPC per il quale
vi siano specialità equivalenti aggiudicate in DPC, se sulla ricetta risulta
apposta dal medico prescrittore l’indicazione di “non
sostituibile” il farmacista dispenserà il farmaco prescritto acquisendo il
prodotto nel ciclo distributivo convenzionale e il paziente dovrà corrispondere
l’eventuale differenza di prezzo e ticket fisso.
C)
Non
è dovuta alcuna compartecipazione dell’assistito in caso di non sostituibilità
correttamente dichiarata e documentata dal medico prescrittore
di un farmaco disponibile in DPC non a prezzo di aggiudicazione minimo.
D)
Le
ricette relative a farmaci con dichiarazione di non sostituibilità dovranno
essere consegnate all'ASL di competenza in mazzetta separata per permettere ai
Servizi Farmaceutici Territoriali di operare gli opportuni controlli.
sull’
Irreperibilità nel canale DPC:
A)
Nel
caso di prodotti mancanti nel circuito DPC, il sistema informatico genera un
ALLERT all’inserimento della ricetta:
-
Qualora
si tratti di una specialità non a brevetto scaduto il prodotto prescritto viene
erogato nel canale convenzionale, senza che il paziente sia tenuto a
corrispondere l’eventuale quota di compartecipazione (ticket o quota di
differenza con il prezzo di riferimento AIFA);
-
Nel
caso in cui sia stato prescritto dal medico un farmaco a brevetto scaduto senza
la clausola di “non sostituibilità”,
lo stesso viene sostituito da un medicinale equivalente presente nel sistema
DPC, che verrà dispensato senza la corresponsione da parte del paziente della
quota di differenza con il prezzo minimo aggiudicato in gara.
B)
La
ricetta in questione dovrà riportare la dicitura “farmaco mancante”, con data,
orario e con il codice che sarà assegnato dal sistema a quel prodotto mancante;
queste ricette dovranno essere tariffate in convenzionata e raggruppate in
un'unica mazzetta e riportate nel dettaglio mazzette per essere sottoposte a
verifica da parte del Servizio farmaceutico territoriale della ASL competente.
C)
Nel
caso in cui un farmaco di cui all’Allegato 1 della presente Delibera venga
erogato in convenzionata senza l’attestazione della
mancanza del prodotto o
con attestazione non riscontrabile dal sistema, il costo
verrà addebitato a totale carico della farmacia che lo ha dispensato.
sulla
Contabilizzazione:
A)
Le
ricette rosse relative alla prescrizione dei farmaci in DPC vanno consegnate
all'ASL di competenza in mazzette separate ed opportunamente evidenziate, con
separata numerazione, entro i termini previsti per l'assistenza farmaceutica
convenzionata. Alle ricette deve essere allegata una distinta riepilogativa
contenente il numero di ricette spedite, il numero di confezioni erogate,
l’importo richiesto per il servizio reso, l’ammontare delle quote di
compartecipazione relative alla differenza prezzo eventualmente incassate con
indicazione separata dell’importo dell’IVA;
B)
Il
nuovo modello DCR (allegato 3) trova applicazione a partire dal mese di Agosto
2018.
VISTO il verbale della
Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo- Quadro n. 114/2016 in
data 06/07/2018 nel quale, tra l’altro, è stata approvata la Distinta Contabile
Riepilogativa, DCR (allegato 3); ritenuto altresì di adottare il suddetto
modello di DCR in tutte le ASL della Regione Abruzzo;
PRESO ATTO delle misure di sicurezza contenute nella DGR
780 del 2017 che individuano le Aziende Sanitarie titolari del trattamento dei
dati personali;
TENUTO
CONTO dell’art 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi
del quale i titolari del trattamento dei dati in quanto tali debbono
individuare, per specifici trattamenti, i Responsabili del Trattamento dati e
che, per gli adempimenti di cui alla DPC sono stati individuati – con il
supporto della Asl capofila, come di seguito (allegato 4: a,b,c,d,e,f):
-
i
legali rappresentanti delle farmacie (allegato 4a)
-
il
legale rappresentante della società che gestisce l’applicativo
GOPEN-DPC(allegato 4b)
-
il
legale rappresentante della Regione Abruzzo (allegato 4c)
-
i
medici di MMG ed i PLS (allegato 4d)
-
i
Direttori Generali delle AA.SS.LL. Abruzzo, non titolari del trattamento dati
per la specifica prestazione (in relazione al carattere regionale della
distribuzione) (allegato 4e)
-
il
Direttore Generale della ASL di Pescara non titolare del trattamento dati per la
specifica prestazione (in relazione al carattere regionale della distribuzione)
(allegato 4f);
RECEPITA la nota circolare del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale -
Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. N0195580 del 10 Luglio che precisa le voci che
compongono il fatturato delle farmacie convenzionate SSN, e che costituisce
parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 5);
PRECISATO che l’Accordo
quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm -
approvato con DCA n. 114/2016 – prevede al punto f) l’istituzione di una
Commissione Tecnica col compito, tra l’altro, di proporre l’inserimento o
l’esclusione, dall’allegato 1 del suddetto Accordo, di ulteriori molecole
dispensate in DDE anche su richiesta del nucleo DPC;
RICHIAMATO il verbale del
18/06/2018 della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo Quadro
nel quale – al fine di snellire la procedura di aggiornamento dei principi
attivi nell’elenco DPC – è stato stabilito di delegare il Dirigente del
Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed
Appropriatezza - DPF003 all’adozione del relativo atto dirigenziale di
aggiornamento dell’elenco DPC,, Determina di mero recepimento tenuto conto:
-
della
proposta di inserimento/eliminazione dei principi attivi da parte della
Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo quadro DCA 114/2016;
-
della
possibilità per il Nucleo DPC di formulare proposte in merito:
-
della
necessità di inserimento, ai fini della semplificazione amministrativa, del
provvedimento in argomento nell’atto di adozione del Prontuario Terapeutico
Regionale approvato dalla Commissione Regionale del Farmaco (CRF);
CONSIDERATE le modalità di comunicazione e informazione
messe in atto dalla Regione:
A.
predisposizione
e stampa di materiale informativo (Locandine) da esporre nelle farmacie, negli
studi medici e nei presidi sanitari;
B.
Incontri
del 28/05/2018 e del 27/06/2018 con le Direzioni Sanitarie Aziendali, anche
estesi ai rappresentanti dei professionisti di libera scelta e dei medici
ospedalieri;
C.
Circolare
esplicativa alle Direzioni Generali con invito alla massima diffusione ai MMG e
Pediatri di libera scelta;
D.
Circolare
esplicativa alle Direzioni Generali delle ASL a Federfarma/Assofarm/OOSS
con disposizioni attuative e con invito alla massima diffusione tra gli
ospedalieri;
VALUTATA la stima,
elaborata dal Nucleo DPC della Asl capofila, del potenziale impatto economico
dovuto all’abbassamento dei prezzi in seguito alla gara farmaci in DPC, tenendo
conto:
-
la
spesa attuale sostenuta per l’acquisto dei farmaci in DPC è stata raffrontata
con quella dell’anno 2017 per i farmaci oggetto della gara;
-
l’esito
della gara ha determinato, oltre alla diminuzione attesa dei prezzi dei farmaci
distribuiti nel canale convenzionale (-41,9% sul prezzo medio calcolato sulla
spesa netta), anche un abbassamento dei prezzi di gara dei farmaci attualmente
distribuiti esclusivamente dalle Farmacie ospedaliere (-5%);
-
la
stima del costo annuo del servizio di distribuzione dei farmaci DPC potrà
essere di circa 8,2 mln di €, determinando un potenziale risparmio complessivo
della manovra pari a -2,6 mln di €;
VISTA la L.R.
n.77/1999 e s.m.d.;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul
presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso ed ha attestato che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa e le relative disposizioni che qui si
intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di fissare al 1° Agosto 2018
la data dell’entrata in vigore del servizio “Distribuzione di farmaci del PHT
tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del
SSR”;
2.
di fissare al 16 Luglio
2018 l’inizio dell’eliminazione delle scorte dei farmaci inseriti nella DPC
presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e le farmacie ospedaliere
delle ASL da ultimare entro il 17.09.2018;
3.
di recepire l’elenco dei
principi attivi in DPC (allegato 1);
4.
di adottare il Documento
Tecnico, validato dalla Commissione Regionale del Farmaco di Ricognizione dei
Centri Prescrittori (allegato 2);
5.
di adottare il modello
della nuova Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) (allegato 3);
6.
di adottare le direttive
sulla DPC inerenti alla prescrizione, dispensazione, non sostituibilità,
irreperibilità nel canale DPC e contabilizzazione esposte in narrativa;
7.
di
individuare i Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo Titolari
del trattamento dei dati ed adottare i modelli di Privacy da far sottoscrivere
ai Responsabili del Trattamento dei dati (
Allegato 4 a,b,c,d,e, f);
8.
di recepire la Circolare del Servizio Assistenza farmaceutica e
trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e
il Welfare, prot. N0195580 del 10 Luglio che precisa
le voci che compongono il fatturato delle farmacie convenzionate SSN (Alleagto 5);
9.
di delegare il Dirigente
del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza
del Dipartimento per la Salute e il Welfare - al fine di snellire la procedura
di aggiornamento dei principi attivi nell’elenco DPC - all’adozione dell’atto
dirigenziale di aggiornamento dei principi attivi in DPC, previa:
·
proposta
di inserimento/eliminazione dei principi attivi da parte della Commissione
Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo Quadro DCA 114/2016 ,
·
parere
del Nucleo DPC;
·
aggiornamento
del Prontuario Terapeutico Regionale approvato dalla Commissione Regionale del
Farmaco (CRF) recepito con Determina
Dirigenziale del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione
ed Appropriatezza - DPF003;
10.
di stabilire che i principi
attivi inclusi nell’elenco DPC, non compresi nella Determinazione n.DPC052/133
del 20/06/2018 (Allegato 1), e che saranno messi a gara con una seconda
iniziativa di imminente pubblicazione, saranno inseriti nel canale DPC con atto
del Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale -
Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare senza
ulteriore atto Giuntale;
11.
di recepire le modalità di
comunicazione e informazione messe in atto dalla Regione Abruzzo, Federfarma, Assofarm, e Asl Capofila;
12.
di trasmettere il presente
provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale della
A.S..L. di Pescara, al Soggetto Unico Aggregatore ed alle Associazioni di
categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo, nonché alle
OOSS mediche;
13.
di dare mandato ai Direttori Generali
delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo di recepire il presente provvedimento
nonché provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto in esso disposto;
14.
di procedere, ai sensi
dell’art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 e degli
artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla
pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio “Amministrazione aperta.
Trasparenza”;
15.
di dare atto che il presente
provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16.
di pubblicare il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
17.
di trasmettere il presente
atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario
Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, per la dovuta validazione.