Misure per la prossimità dei Servizi al cittadino. Disposizioni attuative della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto del SSR (DPC).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che l’articolo 8, comma 1 lettera a) della Legge n° 405 del 16 novembre 2001- siccome modificato dall'articolo 52, comma 65, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001  – dà la facoltà alle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi,  di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 114 del 28.09.2016 recante ”Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR e attivazione del servizio Farmacup - Approvazione dell’Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private” che al punto 1) del dispositivo  prende atto, recependone integralmente i contenuti, dell’Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm (allegato A al DCA n. 114/2016) con il quale vengono definite le modalità applicative per l’avvio nella Regione Abruzzo del canale di distribuzione in DPC e del servizio Farmacup, fissando la decorrenza dell’Accordo al 01/01/2017;

 

RICHIAMATA la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 780 del 20.12.2017 recante “Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 114 del 28.09.2016 recante ‘Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR e attivazione del servizio Farmacup - Approvazione dell’Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private’ – Provvedimenti”;

 

RILEVATO che, l’avvio del Progetto comporterà:

-                              equità di assistenza farmaceutica: vantaggi e benefici per il cittadino, in relazione al migliore accesso del paziente al farmaco con particolare attenzione agli assistiti residenti nell’entroterra e nelle zone periferiche della Regione, grazie al riconoscimento della Farmacia come presidio sanitario ed, in quanto tale, erogatore del farmaco A-PHT;

-                              uniformità del servizio sul territorio regionale, in quanto la distribuzione per conto viene adottata in tutte le ASL secondo le stesse regole e procedure, adottando un modello distributivo unificato in tutta la Regione e per le 4 ASL con l’utilizzo di un elenco unico regionale di farmaci classificati A- PHT;

-                              miglioramento della sostenibilità e della qualità del Servizio pubblico fornito che verrà gestito in forma completamente informatizzata che consentirà la piena tracciabilità in tempo reale dell’intero processo di dispensazione del farmaco;

 

CONSIDERATO che nella suddetta DGR n. 780/2017 al punto 5 del dispositivo è stata modificata la decorrenza dell’accordo fissando la sua validità in 24 mesi a partire dalla data di aggiudicazione della gara di acquisto dei farmaci, escluso l’iniziale periodo sperimentale di mesi tre come specificato nell’Accordo stesso;

 

RITENUTO necessario emendare il suddetto punto 5) della DGR 780/2017, nella parte inerente all’avvio della Distribuzione per conto e di poter fissare al 1° Agosto 2018 la data dell’entrata in vigore del servizio “Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR”;

 

RITENUTO di fissare al 16 Luglio 2018 la decorrenza dell’inizio dello smaltimento delle scorte dei farmaci inseriti nella DPC presso le farmacie convenzionate e le farmacie ospedaliere delle ASL, da ultimare entro il 17/09/2018, come da verbale della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo-Quadro DCA n. 114/2016 in data 06/07/2018;

 

RICHIAMATE le delibere di Giunta DGR 217 del 5.04.2016, DGR 125 del 21.03.2017 e DGR 566 del 11.10.2017 riguardanti la costituzione della struttura organizzativa del Soggetto Aggregatore nella Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  24 dicembre 2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi” (pubblicato GU Serie Generale n.32 del 09-02-2016) che all’art. 1 individua i farmaci quale categoria merceologica approvvigionabile esclusivamente per il tramite del Soggetto Aggregatore;

 

VISTA la e-mail trasmessa il 30/05/2018 dal Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante Abruzzo (SUA) del Dipartimento OOPP, Governo del territorio e Politiche ambientali che ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione della gara con Determinazione n.DPC018/133 del 23/05/2018 del Servizio Genio Civile de L’Aquila;   nella suddetta  e-mail il SUA   ha altresì  comunicato che l’aggiudicazione dei principi attivi non compresi è rinviata ad una seconda iniziativa di imminente pubblicazione non essendo andati a gara una determinata percentuale di lotti ;

 

VISTA la successiva nota del SUA in data 25/06/2018 che comunica l’avvenuta rettifica della Determina numero DPC018/133 del 23/05/2018 con determinazione numero DPC018/152 del 20/06/2018;

 

PRESO ATTO dell’attuale elenco dei principi attivi disponibili in DPC consultabili e scaricabili sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, della ASR Abruzzo, della Asl Capofila di Pescara e di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo (Allegato 1);

 

TENUTO CONTO di quanto previsto nell’Accordo Quadro adottato con DCA 114/2016 ed anche nelle successive procedure attuative di cui alla DGR 780/2017 ed in particolare dell’implementazione del processo informatizzato regionale per la gestione della DPC, con conseguente necessità di mappatura ufficiale dei Centri Prescrittori ed utilizzo di piattaforma informatica per redazione dei Piani Terapeutici da parte degli specialisti;

 

VISTO  il verbale in data 19/06/2018 della Commissione Regionale del Farmaco (CRF) di validazione del documento tecnico regionale di Ricognizione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con piano terapeutico web-based, inseriti nella lista DPC (allegato 2);

 

VISTA la nota in data 02/07/2018 inviata dal Sevizio Farmaceutico Regionale alle Direzioni Sanitarie Aziendali per l’avvio degli accreditamenti degli specialisti prescrittori con termine al 20/07/2018;

 

TENUTO CONTO di dover adottare le seguenti direttive per la distribuzione per conto:

sulla Prescrizione :

A)           Le modalità di prescrizione rispettano quelle previste dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali. I farmaci distribuiti in DPC dovranno essere prescritti obbligatoriamente su ricetta rossa e separata rispetto agli altri farmaci concedibili a carico del SSN su cui venga apposta la dizione “DPC”, anche attraverso timbro.

B)           Qualora la ricetta presentata riporti sia farmaci in DPC che farmaci in convenzione, oppure due farmaci in DPC di cui uno risulti mancante, il farmacista lascerà all’assistito la scelta in ordine al farmaco da ritirare, fermo restando che, per la distribuzione dei rimanenti farmaci, sarà necessaria un’ulteriore ricetta.

C)           Fanno eccezione le Eparine in quanto sono erogabili sia in convenzionata che in DPC: per la prescrizione in convenzionata è possibile utilizzare sia la ricetta rossa che la dematerializzata; mentre la prescrizione in DPC è prevista esclusivamente per: 1) profilassi della TVP dopo intervento ortopedico maggiore  2) profilassi della TVP dopo intervento di chirurgia generale maggiore e non richiede la prescrizione con ricetta dematerializzata ma solo su ricetta rossa riportando, oltre al codice DPC, la sigla PHT nelle caselle dedicate ai codici regionali. In assenza della specifica “PHT”  la ricetta è spedibile in regime convenzionale.

D)           Le disposizioni per la DPC valgono per i pazienti residenti della Regione Abruzzo e per i non residenti, temporaneamente presenti in Regione Abruzzo, che abbiano ricevuto l’assegnazione del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta;

E)            Nel caso di prescrizione di farmaci di cui all’elenco aggiornato (allegato 1) a pazienti non rientranti nelle categorie sub D), come risultante dalla prescrizione, i farmaci devono essere dispensati in regime convenzionale per attivare la relativa compensazione;

F)            Sulla quantità di farmaci prescrivibili, come specificato nel “Regolamento attuativo e disciplinare tecnico” allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta n. 114 del 28.09.2016, in rapporto al numero di pezzi prescrivibili, sono permessi:

-               fino ad un massimo di 2 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel caso non fosse riportata l’esenzione per patologia;

-               fino ad un massimo di 3 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel caso fosse riportata l’esenzione per patologia.

Viene inoltre fissata la prescrizione di:

-               un massimo 1 pezzo/ricetta per denosumab (formulazione da 60 mg/ml) e per leuprorelina, goserelin, triptorelina nelle formulazioni trimestrali e semestrali;

-               un massimo di 2 pezzi/ricetta nel caso di eparine a basso peso molecolare che devono essere prescritte in DPC solo per le indicazioni del PHT;

-               un massimo di 6 pezzi/ricetta per i farmaci con formulazioni iniettabili a dose singola, come ad esempio le eritropoietine;

-               massimo un ciclo di terapia (28 giorni) per i farmaci utilizzati nel trattamento dell’infertilità.

A)           Nel rispetto della Legge 405/2001, le strutture pubbliche, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, possono fornire direttamente i farmaci dell’elenco DPC limitatamente al primo ciclo terapeutico. La prosecuzione della terapia sul territorio sarà garantita attraverso la distribuzione del farmaco prescritto su ricetta SSR e l’assistito dovrà recarsi presso la farmacia convenzionata.

sulla Dispensazione:

A)           Le ricette vanno spedite nel rispetto delle modalità previste per le ricette del SSN.

B)           Per tutte le tipologie di farmaci erogabili in DPC, ad eccezione dei biosimilari, la prescrizione medica si intende riferita al principio attivo e il farmacista che attua la DPC è tenuto a dispensare la specialità medicinale aggiudicataria della gara e fornita dal distributore.

C)           Nel caso siano disponibili per la dispensazione in DPC più farmaci originali o equivalenti di una stessa molecola, al paziente verrà consegnato il farmaco aggiudicatario della fornitura con il prezzo più basso; qualora tale farmaco andasse a sostituire quello prescritto dal medico in ricetta, non è necessaria la modifica della stessa da parte del medico prescrittore.

D)           Nel caso in cui l’assistito chieda che gli venga erogata la specialità con un prezzo di aggiudicazione più alto rispetto a quella a minor prezzo, l’assistito è tenuto a corrispondere al farmacista la differenza di prezzo di aggiudicazione nella misura risultante dal sistema.

E)            Per quanto riguarda i farmaci per i quali esistono in commercio più specialità (co-marketing), pur essendo il medico tenuto ad indicare la sola denominazione del principio attivo, anche se diversamente indicato dal medico, il farmacista proporrà il farmaco disponibile in DPC e, se il paziente non accetta tale sostituzione, la farmacia eroga in convenzionata il medicinale prescritto con il pagamento della eventuale differenza e del ticket, laddove previsto, a carico del paziente.

 

 

sulla Non sostituibilità:

A)           Il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, come previsto dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In tale ipotesi, la clausola di non sostituibilità, deve essere obbligatoriamente accompagnata da una breve relazione motivata, in conformità all’art. 15 comma 11-bis del DL n. 95/2012. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi a generiche valutazioni di ordine clinico o   sanitario,   ma dovrà indicare le   specifiche e documentate   ragioni  che  rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente.

Tale motivazione risulterà classificata sulla ricetta per i seguenti casi previsti:

 

 


 

 


non sostituibile – A n. (numero ADR)

Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti

non sostituibile – B

Obiettive difficoltà di assunzione

non sostituibile – C

Terapia complessa /Problematiche assistenziali

non sostituibile – D

continuità terapeutica (soltanto nel caso di farmaci biologici)

non sostituibile – E

continuità terapeutica (prodotti a base di tacrolimus in formulazione orale)


 

Dove:

 

non sostituibile A - Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti

 


Ricomprende le condizioni di ipersensibilità, intolleranza o controindicazione, già note, ad eccipienti contenuti in altri farmaci equivalenti a quello prescritto.

L'indicazione può provenire da precedenti ADR oppure da reazioni ad alimenti o cosmetici oppure da specifiche condizioni patologiche del paziente oppure dalla presenza, nella terapia del singolo paziente, di farmaci interagenti con specifici eccipienti.

Laddove la non sostituibilità è dovuta ad un precedente evento avverso, il medico dovrà riportare in ricetta il numero della scheda di ADR di segnalazione di sospetta reazione avversa.

 

 


 

 

 


non sostituibile B - Obiettive difficoltà di assunzione

 


Ricomprende situazioni di difficile palatabilità o analoghe difficoltà connesse con le caratteristiche della specifica specialità medicinale, con particolare riguardo anche all'ambito pediatrico.


 

 

 

 

 



non sostituibile C - Terapia complessa /Problematiche assistenziali

 


Ricomprende situazioni di difficile gestione del paziente in relazione al deficit cognitivo o sensoriale o di particolare complessità della terapia che possano esporre i pazienti ad errori di assunzione per confusione tra confezioni.

In un soggetto di età avanzata-molto avanzata, affetto da molteplici patologie croniche, portatore di diversi gradi di disabilità, nel quale spesso vengono a coesistere problematiche di tipo socioeconomico, potrebbe presentarsi un’estrema instabilità clinica e cambiare la “scatoletta” del farmaco potrebbe creare un errore di assunzione per confusione tra le confezioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

non sostituibile D - continuità terapeutica (soltanto nel caso di farmaci biologici)

 


Nel caso di farmaci biologici e biosimilari, il farmacista non potrebbe comunque effettuare la sostituzione. Tale motivazione ha la finalità di tracciare le prescrizioni in caso di continuità terapeutica.


 


 

non sostituibile E - continuità terapeutica (prodotti a base di tacrolimus in formulazione orale)

 


Come riportato nella Circolare regionale del 19 luglio 2011, relativamente ai prodotti a base di tacrolimus in formulazione orale, la sostituzione non può essere effettuata dal farmacista all'atto della dispensazione del farmaco, ma deve essere attentamente valutata e avvenire sotto il controllo medico. In caso di prescrizione di farmaco non aggiudicato per prezzo, la differenza di prezzo non deve essere posta a carico del paziente.

L’assenza di classificazione secondo le tipologie dei casi previsti nelle lettere A), B) C), D),E), renderà applicabile la regola generale secondo cui la farmacia dovrà fornire all’assistito la specialità medicinale aggiudicata dalla procedura di gara regionale. Viene confermata il disposto dell’allegato 2) alla DGR 780/2017 :

-                 Le prescrizioni con l’indicazione “non sostituibile per gravi esigenze cliniche” dovranno essere corredate da una sintetica ma esaustiva relazione che indichi le ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché quello aggiudicato. Tale documentazione dovrà essere inviata al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente a cura del medico prescrittore.

B)           Nel caso di prescrizione di una specialità non aggiudicata in DPC ma appartenente ad un principio attivo a brevetto scaduto incluso nella lista DPC per il quale vi siano specialità equivalenti aggiudicate in DPC, se sulla ricetta risulta apposta dal medico prescrittore l’indicazione di “non sostituibile” il farmacista dispenserà il farmaco prescritto acquisendo il prodotto nel ciclo distributivo convenzionale e il paziente dovrà corrispondere l’eventuale differenza di prezzo e ticket fisso.

C)           Non è dovuta alcuna compartecipazione dell’assistito in caso di non sostituibilità correttamente dichiarata e documentata dal medico prescrittore di un farmaco disponibile in DPC non a prezzo di aggiudicazione minimo.

D)           Le ricette relative a farmaci con dichiarazione di non sostituibilità dovranno essere consegnate all'ASL di competenza in mazzetta separata per permettere ai Servizi Farmaceutici Territoriali di operare gli opportuni controlli.

sull’ Irreperibilità nel canale DPC:

A)           Nel caso di prodotti mancanti nel circuito DPC, il sistema informatico genera un ALLERT all’inserimento della ricetta:

-               Qualora si tratti di una specialità non a brevetto scaduto il prodotto prescritto viene erogato nel canale convenzionale, senza che il paziente sia tenuto a corrispondere l’eventuale quota di compartecipazione (ticket o quota di differenza con il prezzo di riferimento AIFA);

-               Nel caso in cui sia stato prescritto dal medico un farmaco a brevetto scaduto senza la clausola di “non sostituibilità”, lo stesso viene sostituito da un medicinale equivalente presente nel sistema DPC, che verrà dispensato senza la corresponsione da parte del paziente della quota di differenza con il prezzo minimo aggiudicato in gara.

B)           La ricetta in questione dovrà riportare la dicitura “farmaco mancante”, con data, orario e con il codice che sarà assegnato dal sistema a quel prodotto mancante; queste ricette dovranno essere tariffate in convenzionata e raggruppate in un'unica mazzetta e riportate nel dettaglio mazzette per essere sottoposte a verifica da parte del Servizio farmaceutico territoriale della ASL competente.

C)           Nel caso in cui un farmaco di cui all’Allegato 1 della presente Delibera venga erogato in convenzionata  senza  l’attestazione  della  mancanza  del prodotto  o  con  attestazione   non riscontrabile dal sistema, il costo verrà addebitato a totale carico della farmacia che lo ha dispensato.

 

sulla Contabilizzazione:

A)           Le ricette rosse relative alla prescrizione dei farmaci in DPC vanno consegnate all'ASL di competenza in mazzette separate ed opportunamente evidenziate, con separata numerazione, entro i termini previsti per l'assistenza farmaceutica convenzionata. Alle ricette deve essere allegata una distinta riepilogativa contenente il numero di ricette spedite, il numero di confezioni erogate, l’importo richiesto per il servizio reso, l’ammontare delle quote di compartecipazione relative alla differenza prezzo eventualmente incassate con indicazione separata dell’importo dell’IVA;

B)           Il nuovo modello DCR (allegato 3) trova applicazione a partire dal mese di Agosto 2018.

 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo- Quadro n. 114/2016 in data 06/07/2018 nel quale, tra l’altro, è stata approvata la Distinta Contabile Riepilogativa, DCR (allegato 3); ritenuto altresì di adottare il suddetto modello di DCR in tutte le ASL della Regione Abruzzo;

 

PRESO ATTO delle misure di sicurezza contenute nella DGR 780 del 2017 che individuano le Aziende Sanitarie titolari del trattamento dei dati personali;

 

TENUTO CONTO dell’art 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi del quale i titolari del trattamento dei dati in quanto tali debbono individuare, per specifici trattamenti, i Responsabili del Trattamento dati e che, per gli adempimenti di cui alla DPC sono stati individuati – con il supporto della Asl capofila, come di seguito (allegato 4: a,b,c,d,e,f):

-                              i legali rappresentanti delle farmacie (allegato 4a)

-                              il legale rappresentante della società che gestisce l’applicativo GOPEN-DPC(allegato 4b)

-                              il legale rappresentante della Regione Abruzzo (allegato 4c)

-                              i medici di MMG ed i PLS (allegato 4d)

-                              i Direttori Generali delle AA.SS.LL. Abruzzo, non titolari del trattamento dati per la specifica prestazione (in relazione al carattere regionale della distribuzione) (allegato 4e)

-                              il Direttore Generale della ASL di Pescara non titolare del trattamento dati per la specifica prestazione (in relazione al carattere regionale della distribuzione) (allegato 4f);

 

RECEPITA la nota circolare del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. N0195580 del 10 Luglio che precisa le voci che compongono il fatturato delle farmacie convenzionate SSN, e che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 5);

 

PRECISATO che l’Accordo quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm - approvato con DCA n. 114/2016 – prevede al punto f) l’istituzione di una Commissione Tecnica col compito, tra l’altro, di proporre l’inserimento o l’esclusione, dall’allegato 1 del suddetto Accordo, di ulteriori molecole dispensate in DDE anche su richiesta del nucleo DPC;

 

RICHIAMATO il verbale del 18/06/2018 della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo Quadro nel quale – al fine di snellire la procedura di aggiornamento dei principi attivi nell’elenco DPC – è stato stabilito di delegare il Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza - DPF003 all’adozione del relativo atto dirigenziale di aggiornamento dell’elenco DPC,, Determina di mero recepimento tenuto conto:

-                 della proposta di inserimento/eliminazione dei principi attivi da parte della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo quadro DCA 114/2016;

-                 della possibilità per il Nucleo DPC di formulare proposte in merito:

-                 della necessità di inserimento, ai fini della semplificazione amministrativa, del provvedimento in argomento nell’atto di adozione del Prontuario Terapeutico Regionale approvato dalla Commissione Regionale del Farmaco (CRF);

 

CONSIDERATE  le modalità di comunicazione e informazione messe in atto dalla Regione:

A.           predisposizione e stampa di materiale informativo (Locandine) da esporre nelle farmacie, negli studi medici e nei presidi sanitari;

B.            Incontri del 28/05/2018 e del 27/06/2018 con le Direzioni Sanitarie Aziendali, anche estesi ai rappresentanti dei professionisti di libera scelta e dei medici ospedalieri;

C.            Circolare esplicativa alle Direzioni Generali con invito alla massima diffusione ai MMG e Pediatri di libera scelta;

D.           Circolare esplicativa alle Direzioni Generali delle ASL a Federfarma/Assofarm/OOSS con disposizioni attuative e con invito alla massima diffusione tra gli ospedalieri;

 

VALUTATA la stima, elaborata dal Nucleo DPC della Asl capofila, del potenziale impatto economico dovuto all’abbassamento dei prezzi in seguito alla gara farmaci in DPC, tenendo conto:

-                 la spesa attuale sostenuta per l’acquisto dei farmaci in DPC è stata raffrontata con quella dell’anno 2017 per i farmaci oggetto della gara;

-                 l’esito della gara ha determinato, oltre alla diminuzione attesa dei prezzi dei farmaci distribuiti nel canale convenzionale (-41,9% sul prezzo medio calcolato sulla spesa netta), anche un abbassamento dei prezzi di gara dei farmaci attualmente distribuiti esclusivamente dalle Farmacie ospedaliere (-5%);

-                 la stima del costo annuo del servizio di distribuzione dei farmaci DPC potrà essere di circa 8,2 mln di €, determinando un potenziale risparmio complessivo della manovra pari a -2,6 mln di €;

 

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso ed ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa e le relative disposizioni che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.             di fissare al 1° Agosto 2018 la data dell’entrata in vigore del servizio “Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR”;

2.             di fissare al 16 Luglio 2018 l’inizio dell’eliminazione delle scorte dei farmaci inseriti nella DPC presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e le farmacie ospedaliere delle ASL da ultimare entro il 17.09.2018;

3.             di recepire l’elenco dei principi attivi in DPC (allegato 1);

4.             di adottare il Documento Tecnico, validato dalla Commissione Regionale del Farmaco di Ricognizione dei Centri Prescrittori (allegato 2);

5.             di adottare il modello della nuova Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) (allegato 3);

6.             di adottare le direttive sulla DPC inerenti alla prescrizione, dispensazione, non sostituibilità, irreperibilità nel canale DPC e contabilizzazione esposte in narrativa;

7.              di individuare i Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo Titolari del trattamento dei dati ed adottare i modelli di Privacy da far sottoscrivere ai Responsabili del Trattamento dei dati (   Allegato 4 a,b,c,d,e, f);

8.             di recepire la Circolare del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. N0195580 del 10 Luglio che precisa le voci che compongono il fatturato delle farmacie convenzionate SSN (Alleagto 5);

9.             di delegare il Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare - al fine di snellire la procedura di aggiornamento dei principi attivi nell’elenco DPC - all’adozione dell’atto dirigenziale di aggiornamento dei principi attivi in DPC, previa:

·                proposta di inserimento/eliminazione dei principi attivi da parte della Commissione Tecnica di cui alla lettera f) dell’Accordo Quadro DCA 114/2016 ,

·                parere del Nucleo DPC;

·                aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale approvato dalla Commissione Regionale del Farmaco (CRF) recepito con  Determina Dirigenziale del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza - DPF003;

10.         di stabilire che i principi attivi inclusi nell’elenco DPC, non compresi nella Determinazione n.DPC052/133 del 20/06/2018 (Allegato 1), e che saranno messi a gara con una seconda iniziativa di imminente pubblicazione, saranno inseriti nel canale DPC con atto del Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare senza ulteriore atto Giuntale;

11.         di recepire le modalità di comunicazione e informazione messe in atto dalla Regione Abruzzo, Federfarma, Assofarm, e Asl Capofila;

12.         di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale della A.S..L. di Pescara, al Soggetto Unico Aggregatore ed alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo, nonché alle OOSS mediche;

13.         di dare mandato ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo di recepire il presente provvedimento nonché provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto in esso disposto;

14.         di procedere, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 e degli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio “Amministrazione aperta. Trasparenza”;

15.         di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16.         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

17.         di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.  

 

Segue Allegato