Modifiche alla “Disciplina dell’accreditamento dei Soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018, limitatamente all’art. 36, punto 8, e all’allegato modello ”C bis” – Approvazione nuova versione art. 36 punto 8 e nuovo modello “C bis”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO:

-                 che con D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 sono state approvate e rese esecutive le modifiche apportate alla Disciplina regionale dell’Accreditamento di cui alla DGR n. 247 del 31.03.2015 con conseguente approvazione del nuovo documento “Disciplina dell’Accreditamento dei Soggetti che erogano Attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo”;

-                 Che fra le modifiche introdotte, l’art. 36 nel riconfermare, ai fini dell’accreditamento, la necessità di una dotazione infrastrutturale minima presso ogni sede operativa,  non contempla più la disponibilità da parte dell’O.d.F. accreditando delle attrezzature adeguate agli indirizzi formativi di settore, in base alla classificazione I.SF.O.L. – ORFEO;

-                 che, infatti, i punti 8 e 9 del citato art. 36, stabiliscono che la disponibilità delle attrezzature deve essere dimostrata, attraverso idonea evidenza documentale, dal soggetto già accreditato, al momento della comunicazione di avvio dell’attività formativa mentre, in fase di presentazione del progetto, è prevista una mera dichiarazione di impegno all’acquisizione della disponibilità di tutte le attrezzature adeguate all’indirizzo formativo di cui al progetto;

 

CONSIDERATO che l’aula laboratorio, unitamente all’aula didattica, permangono come elementi strutturali imprescindibili per ogni sede operativa da accreditare e il modello “C bis” allegato alla citata Disciplina regionale, prevede nell’ambito della documentazione che il soggetto accreditando è tenuto a presentare, anche la “copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato”;

 

TENUTO CONTO:

-                 che l’aula laboratorio del soggetto accreditando, alla luce delle modifiche sopra richiamate di cui all’art. 36, punti 8 e 9, sarà priva di attrezzature, si ritiene superflua la previsione di una perizia ad hoc, da parte del tecnico abilitato, mentre la stessa è senz’altro da considerarsi necessaria al momento della comunicazione di avvio attività e, quindi, in sede di dimostrazione, da parte dell’Odf accreditato, della disponibilità delle attrezzature corrispondenti al profilo professionale previsto nel progetto formativo;

-                 che in tal modo la perizia del tecnico abilitato avrà ad oggetto l’idoneità del laboratorio a ricevere, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, le attrezzature, acquistate o in possesso dell’O.d.F., necessarie al percorso formativo da mettere in campo;

 

RITENUTO, pertanto:

-                 di eliminare nell’allegato “C bis” alla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 07 del 17/01/2018, la previsione, sopra richiamata, di una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato inerente l’aula laboratorio;

-                 di prevedere la stessa nell’ambito dell’art. 36, punto 8, della citata Disciplina regionale la quale in aggiunta al testo attualmente vigente riporterà la seguente diposizione ”deve essere presentata, altresì,  copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato”;

 

CONSIDERATO, da ultimo, che il provvedimento de quo ha come oggetto una revisione del modello “C bis”, si ritiene opportuno prevedere l’eliminazione nel citato modello della voce “fax” in tutte le sezioni dov’è riportata e nelle specifiche sezioni “Dati della sede operativa che si intende accreditare” ed “Elenco documentazione da presentare - punto 1” prevedere l’inserimento, in sostituzione, della voce “Indirizzo PEC”;

 

DATO ATTO:

-           che il Dirigente del Servizio “Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani”, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnico-amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-           che il Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università” apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per i motivi specificati in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti e approvati

 

1.                            di disporre:

-                 l’eliminazione, nell’ambito della documentazione da presentare ai fini dell’accreditamento, della “copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato” prevista nell’allegato “C bis” alla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 07 del 17/01/2018;

-                 la previsione della perizia di che trattasi, nell’ambito dell’art. 36, punto 8, della vigente Disciplina regionale;

-                 l’eliminazione , altresì, nel citato modello “C bis”, della voce “fax” in tutte le sezioni dov’è riportata  e nelle specifiche sezioni “Dati della sede operativa che si intende accreditare” ed “Elenco documentazione da presentare - punto 1” l’inserimento, in sostituzione, della voce “Indirizzo PEC”;

2.                            di approvare, pertanto il modello “C bis”, opportunamente modificato, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che andrà a sostituire il modello “C bis” approvato, unitamente alla “Disciplina dell’Accreditamento dei Soggetti che erogano Attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo”, con DGR n. 07 del 17/01/2018;

3.                            di approvare, a seguito delle modifiche descritte, la nuova formulazione dell’art. 36, punto 8, sotto riportata, della vigente Disciplina regionale dell’Accreditamento, approvata con DGR i n. 07 del 17/01/2018, che andrà a sostituire la precedente versione:

Punto “8. Con la comunicazione di avvio dell’attività formativa:

-                deve essere garantita la disponibilità delle attrezzature adeguate agli indirizzi formativi di settore in base alla classificazione ISFOL ORFEO mediante titolo di proprietà oppure da

·               contratto di affitto, oppure

·               contratto di comodato, oppure

·               convenzione uso esclusivo

·               che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore;

-                deve essere presentata “copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato”;

-                              di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito http://www.regione.abruzzo.it

 

Segue Allegato