LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);
VISTA
la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007 (Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 17, comma 1, lett a) del decreto-legge 6
luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011,
n.111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTA
la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati
commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario,
rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014
e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in
particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di
cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio
delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel
rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di
Piani di rientro dai deficit sanitari;
CONSIDERATO
che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati
accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a
disposizione per tali finalità;
RICHIAMATA
la DGR n. 589 del 18.10.2017 avente ad oggetto “DCA n. 73 del 5.07.2016 recante
“Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni
erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per
l’anno 2016” DGR n. 682/2016 recante
“Laboratori privati accreditati – Soglie di produzione di cui al DCA n. 11/2011
e al DCA n. 73/2016 – Approvazione procedura di verifica”. Determinazioni per
la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete
dei Laboratori Privati Accreditati”, che ha stabilito il differimento al 2018
della verifica sulle soglie di produzione, dando contestuale mandato al
Servizio DPF006 di procedere alla definizione delle Linee negoziali per la
remunerazione delle prestazioni erogate a carico del SSR dai Laboratori privati
accreditati per l’annualità 2017;
PRESO
ATTO che con nota Prot.
n. RA/0113878/18 del 19.04.2018, il Componente la Giunta preposto alla
Programmazione Sanitaria, sottolineata la necessità di costituire un Gruppo di
lavoro, con l’intento di valutare gli atti di programmazione regionale per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio (DCA 11/2011 e ss. mm. e ii. e DGR n.
417/2017), in relazione alla densità di popolazione, alla distribuzione
territoriale dei soggetti, pubblici e privati, nonché ad altri aspetti legati
all’accreditamento e alla capillare distribuzione dei punti prelievo sul
territorio regionale, ha invitato il Servizio competente a concludere la
contrattazione della specialistica di laboratorio per il biennio 2017-2018,
confermando i tetti di spesa e postergando ulteriormente la procedura e la
tempistica delle soglie di produzione;
STABILITO
pertanto di procedere all’ulteriore differimento nell’operatività delle soglie
di produzione, che di conseguenza non avranno effetto sulla contrattazione
della corrente annualità;
RICHIAMATA
la D.G.R. n. 104 del 14.03.2017 “Tetti di spesa
provvisori per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da
soggetti privati accreditati - anno 2017” con la quale è stato confermato, in
quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016
– 2018 del Piano di Riqualificazione del SSR, il limite massimo complessivo di
spesa di € 29.287.322,00, per l’acquisto, nel 2017, di prestazioni di specialistica
ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati nelle tipologie Stabilimenti
FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e
Laboratori Analisi;
PRECISATO
che, per gli effetti delle disposizioni “Piano di
riqualificazione del servizio sanitario regionale” in particolare Allegato A)
del Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 confermato dalla DGR n.
505/2016, il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato
accreditato per la specialistica ambulatoriale tipologie Stabilimenti FKT,
Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori
Analisi, anche per il 2018 è nel medesimo ammontare indicato al punto
precedente ed è conforme all’atto di programmazione citato;
STABILITO
che, il tetto di spesa massimo per l’acquisto di prestazioni da erogatori
privati accreditati per Laboratori di Analisi, del biennio 2017-2018 è pari ad
€ 5.142.850,00 per anno ed è ricompreso nel tetto massimo delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale come su specificato;
PRESO
ATTO delle note Prot.
n. RA/0327561/17/DPF009 del 22.12.2017 e nota Prot.
n. RA/0067993/18DPF009 dell’08.03.2018 di aggiornamento, con le quali il
Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 ha comunicato l’elenco degli
erogatori privati accreditati per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di
radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;
RITENUTO
di ammettere alla contrattazione 2017-2018 le strutture di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la
ripartizione del tetto complessivo massimo di spesa annuale in esso indicato,
comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali;
RICHIAMATA
la DGR n. 417/2017 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione documento tecnico e
ulteriori disposizioni” che, nel definire il nuovo fabbisogno autorizzatorio regionale di assistenza specialistica
ambulatoriale, valuta soddisfatta dalle strutture attualmente accreditate la
domanda di assistenza ad oggi programmata a carico del FSR, nel rispetto del
Piano di Riqualificazione del SSR – DCA 55/2016 confermato dalla DGR 505/2016 e
nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;
VISTO
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. Pubblicato nella
GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl.
Ordinario n.15) ed in particolare l’Art. 64 comma 2, che prevede che “Le
disposizioni in materia di assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi
allegati, entrano in vigore
dalla data di
pubblicazione del decreto
del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, previa intesa
con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottarsi
ai sensi dell'art.
8-sexies, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la
definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22
luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative
tariffe» e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di
erogabilità e indicazioni di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni
di assistenza ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale»”;
CONSIDERATO
che ad oggi non risulta intervenuta alcuna modifica
del quadro normativo su evidenziato, secondo quanto disposto dall’art. 64,
comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
ATTESO
che con DCA n. 73/2016 “Linee negoziali per la
regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di
specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” è stato stabilito altresì di rinviare
la conclusione del procedimento per la sottoscrizione dei contratti 2016 alla
“completa definizione delle procedure di accreditamento” da parte del Servizio
Programmazione Sanitaria per talune strutture, tra le quali il Laboratorio
analisi SO.PRE.MA. Srl;
CONSIDERATO
che con DGR n. 174 del 13.04.2017 recante
“SO.PRE.MA. Srl – Presa d’atto della cessione ramo
d’azienda in favore della società “Laboratorio Analisi Collevecchio & C. –
Snc” e Voltura dell’accreditamento predefinitivo”, è
stato volturato al Laboratorio Collevecchio & C l’accreditamento predefinitivo, già in capo alla Società SO.PRE.MA. Srl;
RICHIAMATA
in particolare la DGR n. 174/2017 nella parte in cui
precisa che “sono in corso di svolgimento le procedure per l’accreditamento
definitivo delle strutture sanitarie e che pertanto la società Laboratorio
Analisi Dr. Rolando Collevecchio & C – Snc opera attualmente come soggetto predefinitivamente accreditato, in quanto cessionaria del
ramo d’azienda della società cedente SO.PRE.MA. Srl,
la quale ha prodotto domanda di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 32/2007 e ss.mm. e ii.;
RICHIAMATO
altresì l’art. 6 della LR n.
32/2007 c. 6 bis che espressamente
stabilisce:
“La Giunta regionale adotta il
provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi
titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di
voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della
struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei
requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 ter comma 1 e dei requisiti
autorizzativi secondo le procedure di cui all’art. 5 nonché dei requisiti di
accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 7. Ai fini del
provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al
mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al
vigente Manuale”;
VISTO
che l’art. 8 quater del D.Lgs.
502/1992 e ss.mm. e ii a norma del quale “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza
ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti”;
ATTESO
che la
Legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e ss. mm. e ii
disciplina, tra l’altro, le modalità di verifica dei requisiti di accreditamento,
richiesti alle strutture, al fine dell’ammissione alla sottoscrizione dei
contratti per l’erogazione di prestazioni sanitarie riconosciute a carico del
Servizio Sanitario Regionale;
RILEVATO
che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2 del DLgs
n. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del
medesimo decreto legislativo, relativamente alle attività e prestazioni
effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
EVIDENZIATO
che, poiché l’azienda è il complesso di beni, mobili
e immobili, materiali e immateriali, organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa – art. 2555 e art. 2112 c.c. –, si ha cessione
d’azienda quando l’insieme dei beni ceduti costituisce complesso idoneo
all’esercizio di una attività d’impresa che si determina anche nel caso di
cessione di ramo d’azienda - parte dell’intera azienda -, che a sua volta è
costituito da un complesso di beni organizzati, idoneo all’esercizio di
un’attività d’impresa;
RICHIAMATO
l’art. 2112 c.c., così come modificato parzialmente
dall’art. 32 del D.lgs n. 276/2003, nella parte in
cui si precisa che “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla
base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto
di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano al trasferimento
di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento”;
CONSIDERATO
che, stante l’avvenuta cessione di ramo di azienda
della società SO.PRE.MA. Srl in favore della società
Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc, comunicata al Dipartimento per
la Salute e il Welfare, la DGR n. 174 del 13.04.2017 ha ritenuto che la
cessionaria sia subentrata, senza soluzione di continuità, nell’attività della
cedente ed è pertanto titolare di accreditamento predefinitivo
per le medesime prestazioni già in capo alla cedente;
PRECISATO
a tale riguardo che, con la cessione
del ramo d’azienda e la richiesta da parte del soggetto titolare di
accreditamento di volturazione dello stesso in favore
di altra struttura sanitaria, una volta accertato il permanere dei medesimi
requisiti soggettivi ed il conseguimento degli standard richiesti per il
sorgere dell’atto concessorio, il soggetto
subentrante non risulta terzo rispetto al rapporto istaurato con l’atto di
accreditamento
e questo passa nella
titolarità del soggetto cessionario (TAR Palermo
sez. III n. 954 del 12.04.2016 - Corte d’Appello Catania Sez. I n. 338 del
10.03.2014 - TAR Puglia, Bari, n. 3246 del 17.02.2009 - Consiglio di Stato Sez IV n. 6693 del 9.12.2002);
VALUTATO,
pertanto, di poter ammettere la società Laboratorio Analisi Collevecchio & C.
– Snc a sottoscrivere il contratto, sia per l’annualità 2016 che per il biennio
2017-2018, avuto riguardo al tetto di spesa indicato nei previgenti
provvedimenti e riferito alla cedente SO.PRE.MA. Srl,
essendo state superate le problematiche in ordine alla titolarità
dell’accreditamento per la succitata struttura;
RITENUTO
di definire un modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione
Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;
CONSIDERATO,
con riferimento all'art. 2 dello schema di contratto (art.5-criteri di
ripartizione della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha
ribadito la necessità che le strutture private garantiscano la continuità
assistenziale anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del
budget;
CONFERMATO
a tale riguardo che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate
dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere
riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità,
compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione
anticipata del tetto massimo annuale assegnato;
VISTI
il DCA n. 64/2012 del 14.11.2012 recante
“Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza,
legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
accreditate” e la DGR n. 611 del 25.10.2017 “Manuale operativo per i controlli
ispettivi della case di cura private accreditate della Regione Abruzzo”, per
quanto applicabili;
VISTE
le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione
elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
(Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
VISTA
la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31.03.2016 (Monitoraggio della
spesa sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per
l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica
ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni
ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria
regionale);
ATTESO
che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto
massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione
essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che in nessun caso il
superamento di detto tetto può dar luogo a remunerazione;
RITENUTO,
a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da
sottoscrivere tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 32 del 31.07.2007, dai Direttori
Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;
CONSIDERATO
che gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale Laboratorio di Analisi, del biennio 2017-2018, corrispondenti ai
volumi di prestazione da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono
determinati nella misura indicata nel prospetto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
VISTO
l’allegato schema di contratto, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento -, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le
AA.SS.LL. e i Laboratori di Analisi, singoli e in Consorzio, per l’erogazione
di prestazioni ad essi afferenti per l’anno 2017, come previsto dalla DGR n.
589 del 18.10.2017 e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;
VISTO
l’Accordo Stato Regioni del 23.11.11 sul documento recante “Criteri per la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”;
VISTO
il DCA n. 11/2011 del 29.03.2011 avente ad oggetto “Riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati, integrazione
manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione GR n.
591/P del 01.07.2008 con modificati ed integrati dalla Deliberazione del
Commissario ad Acta n. 36/09 del 01.06.2209 ed ulteriori disposizioni;
VISTO
il DCA n. 62/2011 del 02.12.2011 recante
“Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati
di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011 del 29.03.2011 approvazione delle
domande ammesse alla riorganizzazione ed ulteriori provvedimenti”;
ATTESO
che il complesso processo di riordino della rete laboratoristica
privata avviato con il succitato DCA n. 11/2011 e ss. mm. e ii. non è al
momento ancora concluso;
VISTO
il DCA n. 80/2015 del 20.08.2015 Allegato 1 (Modifiche allo schema di
contratto) nel quale il commissario ha assunto l’impegno a dare attuazione nel
2016 al Decreto del Commissario ad Acta n. 11/2011;
VISTO
il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto
“Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 45/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto
“Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del
20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n. 13/2013 del
20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;
TENUTO
CONTO che il presente atto, con gli allegati,
viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica
certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la
sottoscrizione con modalità digitale;
PRECISATO
che, entro 10 giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati
ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che
saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
RITENUTO
di fissare, con la sola eccezione di quanto sopra specificato, come termine
ultimo per la sottoscrizione dei contratti, biennio 2017-2018, il trentesimo
giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli
erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale
a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
PRECISATO
che, per i laboratori singoli che abbiano aderito a Consorzi o altra forma
associativa prevista ed ammessa dalle disposizioni vigenti, sia possibile
provvedere alla sottoscrizione del contratto, per il periodo di attività uti singuli, mediante il
conferimento di specifico mandato al rappresentante legale del soggetto
aggregatore;
CONSIDERATO
che i tetti stabiliti nell’Allegato 1, per ciascuna struttura privata,
costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo
mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di
contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
VISTO
l’art.8 quater, comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le regioni e le unità
sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un
volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione regionale;
VISTO
l’art.7, comma 4, della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R.
n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e
successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità,
nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali
è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per
cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso) e la lettera d) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di
inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati
nell'accordo contrattuale);
CONSIDERATO
che, nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il
contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO
che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale
essendo gli stessi a carico del FSR;
RILEVATO
che la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle
negoziazioni con le strutture private di che trattasi non rende possibile
l’inoltro per la preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo
ragioni di somma urgenza;
ACQUISITI
i pareri ai sensi della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di
prendere atto che la DGR n. 589 del 18.10.2017 avente
ad oggetto “DCA n. 73 del 5.07.2016 recante “Linee negoziali per la
regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di
specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” DGR n. 682/2016 recante “Laboratori privati
accreditati – Soglie di produzione di cui al DCA n. 11/2011 e al DCA n. 73/2016
– Approvazione procedura di verifica”. Determinazioni per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori
Privati Accreditati”, ha stabilito il differimento al 2018 della verifica sulle
soglie di produzione, dando contestuale mandato al Servizio DPF006 di
procedere alla definizione delle Linee negoziali per la remunerazione delle
prestazioni erogate a carico del SSR dai Laboratori privati accreditati per
l’annualità 2017;
2.
di
prendere atto altresì che, con nota Prot. n. RA/0113878/18 del 19.04.2018, il Componente la
Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria, sottolineata la necessità di
costituire un Gruppo di lavoro, con l’intento di valutare gli atti di
programmazione regionale per le prestazioni di diagnostica di laboratorio (DCA
11/2011 e ss. mm. e ii. e DGR n. 417/2017), in relazione alla densità di
popolazione, alla distribuzione territoriale dei soggetti, pubblici e privati,
nonché ad altri aspetti legati all’accreditamento e alla capillare
distribuzione dei punti prelievo sul territorio regionale, ha invitato il
Servizio competente a concludere la contrattazione della specialistica di
laboratorio per il biennio 2017-2018, confermando i tetti di spesa e
postergando ulteriormente la procedura e la tempistica delle soglie di
produzione;
3.
di
stabilire conseguentemente l’ulteriore
differimento nell’operatività delle soglie di produzione, che pertanto non
avranno effetto sulla contrattazione della corrente annualità;
4.
di
richiamare la D.G.R. n. 104 del 14.03.2017 “Tetti
di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da soggetti privati accreditati - anno 2017” con la quale è stato
confermato, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per
il triennio 2016 – 2018 del Piano di Riqualificazione del SSR, il limite
massimo complessivo di spesa di € 29.287.322,00, per l’acquisto, nel 2017, di
prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati
nelle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi
Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;
5.
di
precisare che, per gli effetti delle disposizioni
“Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale” in particolare
Allegato A) del Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 confermato
dalla DGR n. 505/2016, il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni
da privato accreditato per la specialistica ambulatoriale tipologie
Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a
visita e Laboratori Analisi, anche per il 2018 è nel medesimo ammontare
indicato al punto precedente ed è conforme all’atto di programmazione citato;
4.
di
stabilire che, il tetto di spesa massimo per
l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati - Laboratori di
Analisi, del biennio 2017-2018 è pari ad € 5.142.850,00 per anno, che include
le prestazioni da rendere a pazienti extraregionali, ed è ricompreso nel tetto
massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui ai punti 4. e
5.
5.
di
ripartire, come da Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il tetto massimo di spesa suindicato
tra i Laboratori di Analisi accreditati, singoli e aggregati in Consorzio,
risultanti dagli elenchi trasmessi dal Servizio Programmazione socio-sanitaria
DPF009, agli atti dell’Ufficio, per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di
radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi -
nota Prot. n. RA/0327561/17/DPF009 del 22.12.2017 e
nota Prot. n. RA/0067993/18DPF009 dell’08.03.2018 di
aggiornamento -;
6.
di
dare atto che con DGR n. 174 del 13.04.2017
recante “SO.PRE.MA. Srl – Presa d’atto della cessione
ramo d’azienda in favore della società “Laboratorio Analisi Collevecchio &
C. – Snc” e Voltura dell’accreditamento predefinitivo”,
è stato volturato al Laboratorio Collevecchio & C l’accreditamento predefinitivo, già in capo alla Società SO.PRE.MA. Srl;
7.
di
richiamare in particolare la DGR n. 174/2017 nella
parte in cui precisa che “sono in corso di svolgimento le procedure per
l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e che pertanto la società
Laboratorio Analisi Dr. Rolando Collevecchio & C – Snc opera attualmente
come soggetto predefinitivamente accreditato, in
quanto cessionaria del ramo d’azienda della società cedente SO.PRE.MA. Srl, la quale ha prodotto domanda di accreditamento
definitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm. e ii.;
8.
di
richiamare altresì l’art. 6 della LR n. 32/2007 c.
6 bis che espressamente stabilisce “La Giunta regionale adotta il provvedimento
di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo
dell’attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura
è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura
cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti
soggettivi di cui all’articolo 5 ter comma 1 e dei requisiti autorizzativi
secondo le procedure di cui all’art. 5 nonché dei requisiti di accreditamento
secondo le procedure di cui all’articolo 7. Ai fini del provvedimento di
voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente
Manuale”;
9.
di
considerare che, stante l’avvenuta cessione di ramo
di azienda della società SO.PRE.MA. Srl in favore
della società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc, comunicata al
Dipartimento per la Salute e il Welfare, la DGR n. 174 del 13.04.2017 ha
valutato che la cessionaria sia subentrata, senza soluzione di continuità,
nell’attività della cedente ed è pertanto titolare di accreditamento predefinitivo per le medesime prestazioni già in capo alla
cedente;
10.
di
prendere atto altresì che, poiché l’azienda è il
complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa – art. 2555 e art. 2112 c.c. –,
si ha cessione d’azienda quando l’insieme dei beni ceduti costituisce complesso
idoneo all’esercizio di una attività d’impresa che si determina anche nel caso di
cessione di ramo d’azienda - parte dell’intera azienda -, che a sua volta è
costituito da un complesso di beni organizzati, idoneo all’esercizio di
un’attività d’impresa;
11.
di
precisare che, con la cessione del ramo d’azienda
e la richiesta da parte del soggetto titolare di accreditamento di volturazione dello stesso in favore di altra struttura
sanitaria, una volta accertato il permanere dei medesimi requisiti soggettivi
ed il conseguimento degli standard richiesti per il sorgere dell’atto concessorio, il soggetto subentrante non risulta terzo
rispetto al rapporto istaurato con l’atto di accreditamento e questo passa
nella titolarità del soggetto cessionario (TAR Palermo sez. III n. 954 del
12.04.2016 - Corte d’Appello Catania Sez. I n. 338 del 10.03.2014 - TAR Puglia,
Bari, n. 3246 del 17.02.2009 - Consiglio di Stato Sez
IV n. 6693 del 9.12.2002);
12.
di
stabilire che la società Laboratorio Analisi
Collevecchio & C. – Snc sia ammessa alla sottoscrizione del contratto, sia
per l’annualità 2016 che per il biennio 2017-2018, avuto riguardo al tetto di
spesa indicato nei previgenti provvedimenti e riferito alla cedente SO.PRE.MA. Srl, essendo state superate le problematiche in ordine alla
titolarità dell’accreditamento per la succitata struttura;
13.
di
dare atto che gli erogatori privati di
prestazioni di specialistica ambulatoriale – Laboratorio di Analisi con i quali
si procede alla negoziazione di cui al presente provvedimento sono quelli di
cui all’Allegato 1;
14.
di
approvare l’allegato schema di contratto
negoziale, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, che
sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati
accreditati per Laboratorio Analisi per le prestazioni rese per l’anno 2017,
sia a pazienti regionali che extraregionali e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;
15.
di
confermare che, per motivate esigenze, comunque
segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole
strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione
che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;
16.
di
stabilire che il presente atto, con gli allegati,
venga notificato, a ciascun erogatore privato oggetto del presente
provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta
di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;
17.
di
fissare, come termine ultimo per la
sottoscrizione dei contratti, ad eccezione di quegli erogatori per i quali la contrattazione
non può essere immediata, il trentesimo giorno dalla notifica del presente
provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque
procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo
alla trasmissione del presente provvedimento;
18.
di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la
Regione Abruzzo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico, nonché ai Direttori Generali delle
Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle
strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Seguono
Allegati: