Linee negoziali e sottoscrizione accordi negoziali: approvazione tetti di spesa e schema di contratto biennio 2017-2018. Determinazioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati - Risoluzioni in merito a Società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc di cui alla DGR n. 174 del 13.04.2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

 

VISTA la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

 

VISTO l’art. 17, comma 1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTA la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

 

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

RICHIAMATA la DGR n. 589 del 18.10.2017 avente ad oggetto “DCA n. 73 del 5.07.2016 recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” DGR n. 682/2016 recante “Laboratori privati accreditati – Soglie di produzione di cui al DCA n. 11/2011 e al DCA n. 73/2016 – Approvazione procedura di verifica”. Determinazioni per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati”, che ha stabilito il differimento al 2018 della verifica sulle soglie di produzione, dando contestuale mandato al Servizio DPF006 di procedere alla definizione delle Linee negoziali per la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del SSR dai Laboratori privati accreditati per l’annualità 2017;

 

PRESO ATTO che con nota Prot. n. RA/0113878/18 del 19.04.2018, il Componente la Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria, sottolineata la necessità di costituire un Gruppo di lavoro, con l’intento di valutare gli atti di programmazione regionale per le prestazioni di diagnostica di laboratorio (DCA 11/2011 e ss. mm. e ii. e DGR n. 417/2017), in relazione alla densità di popolazione, alla distribuzione territoriale dei soggetti, pubblici e privati, nonché ad altri aspetti legati all’accreditamento e alla capillare distribuzione dei punti prelievo sul territorio regionale, ha invitato il Servizio competente a concludere la contrattazione della specialistica di laboratorio per il biennio 2017-2018, confermando i tetti di spesa e postergando ulteriormente la procedura e la tempistica delle soglie di produzione;

 

STABILITO pertanto di procedere all’ulteriore differimento nell’operatività delle soglie di produzione, che di conseguenza non avranno effetto sulla contrattazione della corrente annualità;

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 104 del 14.03.2017 “Tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati - anno 2017” con la quale è stato confermato, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016 – 2018 del Piano di Riqualificazione del SSR, il limite massimo complessivo di spesa di € 29.287.322,00, per l’acquisto, nel 2017, di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati nelle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;

 

PRECISATO che, per gli effetti delle disposizioni “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale” in particolare Allegato A) del Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 confermato dalla DGR n. 505/2016, il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato per la specialistica ambulatoriale tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi, anche per il 2018 è nel medesimo ammontare indicato al punto precedente ed è conforme all’atto di programmazione citato;

 

STABILITO che, il tetto di spesa massimo per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati per Laboratori di Analisi, del biennio 2017-2018 è pari ad € 5.142.850,00 per anno ed è ricompreso nel tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale come su specificato;

 

PRESO ATTO delle note Prot. n. RA/0327561/17/DPF009 del 22.12.2017 e nota Prot. n. RA/0067993/18DPF009 dell’08.03.2018 di aggiornamento, con le quali il Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 ha comunicato l’elenco degli erogatori privati accreditati per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;

 

RITENUTO di ammettere alla contrattazione 2017-2018 le strutture di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la ripartizione del tetto complessivo massimo di spesa annuale in esso indicato, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali;

RICHIAMATA la DGR n. 417/2017 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione documento tecnico e ulteriori disposizioni” che, nel definire il nuovo fabbisogno autorizzatorio regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, valuta soddisfatta dalle strutture attualmente accreditate la domanda di assistenza ad oggi programmata a carico del FSR, nel rispetto del Piano di Riqualificazione del SSR – DCA 55/2016 confermato dalla DGR 505/2016 e nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) ed in particolare l’Art. 64 comma 2, che prevede che “Le disposizioni in materia   di   assistenza   specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati,  entrano in   vigore  dalla  data   di  pubblicazione  del  decreto  del  Ministro della  salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali, previa intesa con la Conferenza permanente  per i rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da adottarsi  ai  sensi  dell'art.  8-sexies, comma 5, del   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito   del   Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza   prescrittiva   delle   prestazioni   di   assistenza ambulatoriale   erogabili   nell'ambito   del   Servizio    sanitario nazionale»”;

 

CONSIDERATO che ad oggi non risulta intervenuta alcuna modifica del quadro normativo su evidenziato, secondo quanto disposto dall’art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

 

ATTESO che con DCA n. 73/2016 “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” è stato stabilito altresì di rinviare la conclusione del procedimento per la sottoscrizione dei contratti 2016 alla “completa definizione delle procedure di accreditamento” da parte del Servizio Programmazione Sanitaria per talune strutture, tra le quali il Laboratorio analisi SO.PRE.MA. Srl;

 

CONSIDERATO che con DGR n. 174 del 13.04.2017 recante “SO.PRE.MA. Srl – Presa d’atto della cessione ramo d’azienda in favore della società “Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc” e Voltura dell’accreditamento predefinitivo”, è stato volturato al Laboratorio Collevecchio & C l’accreditamento predefinitivo, già in capo alla Società SO.PRE.MA. Srl;

 

RICHIAMATA in particolare la DGR n. 174/2017 nella parte in cui precisa che “sono in corso di svolgimento le procedure per l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e che pertanto la società Laboratorio Analisi Dr. Rolando Collevecchio & C – Snc opera attualmente come soggetto predefinitivamente accreditato, in quanto cessionaria del ramo d’azienda della società cedente SO.PRE.MA. Srl, la quale ha prodotto domanda di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm. e ii.;

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 della LR n. 32/2007 c. 6 bis che espressamente stabilisce:

“La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 ter comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all’art. 5 nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale”; 

 

VISTO che l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii a norma del quale “L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;

 

ATTESO che la Legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e ss. mm. e ii disciplina, tra l’altro, le modalità di verifica dei requisiti di accreditamento, richiesti alle strutture, al fine dell’ammissione alla sottoscrizione dei contratti per l’erogazione di prestazioni sanitarie riconosciute a carico del Servizio Sanitario Regionale;

 

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2 del DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo, relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

 

EVIDENZIATO che, poiché l’azienda è il complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa – art. 2555 e art. 2112 c.c. –, si ha cessione d’azienda quando l’insieme dei beni ceduti costituisce complesso idoneo all’esercizio di una attività d’impresa che si determina anche nel caso di cessione di ramo d’azienda - parte dell’intera azienda -, che a sua volta è costituito da un complesso di beni organizzati, idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa;

 

RICHIAMATO l’art. 2112 c.c., così come modificato parzialmente dall’art. 32 del D.lgs n. 276/2003, nella parte in cui si precisa che “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”;

 

CONSIDERATO che, stante l’avvenuta cessione di ramo di azienda della società SO.PRE.MA. Srl in favore della società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc, comunicata al Dipartimento per la Salute e il Welfare, la DGR n. 174 del 13.04.2017 ha ritenuto che la cessionaria sia subentrata, senza soluzione di continuità, nell’attività della cedente ed è pertanto titolare di accreditamento predefinitivo per le medesime prestazioni già in capo alla cedente;

 

PRECISATO a tale riguardo che, con la cessione del ramo d’azienda e la richiesta da parte del soggetto titolare di accreditamento di volturazione dello stesso in favore di altra struttura sanitaria, una volta accertato il permanere dei medesimi requisiti soggettivi ed il conseguimento degli standard richiesti per il sorgere dell’atto concessorio, il soggetto subentrante non risulta terzo rispetto al rapporto istaurato con l’atto di accreditamento

e questo passa  nella  titolarità  del soggetto  cessionario (TAR  Palermo  sez. III n.  954   del 12.04.2016 -   Corte d’Appello Catania Sez. I n. 338 del 10.03.2014 - TAR Puglia, Bari, n. 3246 del 17.02.2009 - Consiglio di Stato Sez IV n. 6693 del 9.12.2002);

 

VALUTATO, pertanto, di poter ammettere la società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc a sottoscrivere il contratto, sia per l’annualità 2016 che per il biennio 2017-2018, avuto riguardo al tetto di spesa indicato nei previgenti provvedimenti e riferito alla cedente SO.PRE.MA. Srl, essendo state superate le problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento per la succitata struttura;

 

RITENUTO di definire un modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;

 

CONSIDERATO, con riferimento all'art. 2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;

 

CONFERMATO a tale riguardo che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

 

VISTI il DCA n.  64/2012 del 14.11.2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate” e la DGR n. 611 del 25.10.2017 “Manuale operativo per i controlli ispettivi della case di cura private accreditate della Regione Abruzzo”, per quanto applicabili;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

 

VISTA la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31.03.2016 (Monitoraggio della spesa sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria regionale);

 

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar luogo a remunerazione;

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 32 del 31.07.2007, dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

 

CONSIDERATO che gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale Laboratorio di Analisi, del biennio 2017-2018, corrispondenti ai volumi di prestazione da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati nella misura indicata nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato 1;

 

VISTO l’allegato schema di contratto, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e i Laboratori di Analisi, singoli e in Consorzio, per l’erogazione di prestazioni ad essi afferenti per l’anno 2017, come previsto dalla DGR n. 589 del 18.10.2017 e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;

 

VISTO l’Accordo Stato Regioni del 23.11.11 sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”;

 

VISTO il DCA n. 11/2011 del 29.03.2011 avente ad oggetto “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati, integrazione manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione GR n. 591/P del 01.07.2008 con modificati ed integrati dalla Deliberazione del Commissario ad Acta n. 36/09 del 01.06.2209 ed ulteriori disposizioni;

 

VISTO il DCA n. 62/2011 del 02.12.2011 recante “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011 del 29.03.2011 approvazione delle domande ammesse alla riorganizzazione ed ulteriori provvedimenti”;

 

ATTESO che il complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata avviato con il succitato DCA n. 11/2011 e ss. mm. e ii. non è al momento ancora concluso;

 

VISTO il DCA n. 80/2015 del 20.08.2015 Allegato 1 (Modifiche allo schema di contratto) nel quale il commissario ha assunto l’impegno a dare attuazione nel 2016 al Decreto del Commissario ad Acta n. 11/2011;

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 45/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n. 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

 

TENUTO CONTO che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

 

PRECISATO che, entro 10 giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

 

RITENUTO di fissare, con la sola eccezione di quanto sopra specificato, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, biennio 2017-2018, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

 

PRECISATO che, per i laboratori singoli che abbiano aderito a Consorzi o altra forma associativa prevista ed ammessa dalle disposizioni vigenti, sia possibile provvedere alla sottoscrizione del contratto, per il periodo di attività uti singuli, mediante il conferimento di specifico mandato al rappresentante legale del soggetto aggregatore;  

 

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell’Allegato 1, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTO l’art.8 quater, comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;

 

VISTO l’art.7, comma 4, della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso) e la lettera d) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale);

 

CONSIDERATO che, nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a carico del FSR;

 

RILEVATO che la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi non rende possibile l’inoltro per la preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo ragioni di somma urgenza;

 

ACQUISITI i pareri ai sensi della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.             di prendere atto che la DGR n. 589 del 18.10.2017 avente ad oggetto “DCA n. 73 del 5.07.2016 recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” DGR n. 682/2016 recante “Laboratori privati accreditati – Soglie di produzione di cui al DCA n. 11/2011 e al DCA n. 73/2016 – Approvazione procedura di verifica”. Determinazioni per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati”, ha stabilito il differimento al 2018 della verifica sulle soglie di produzione, dando contestuale mandato al Servizio DPF006 di procedere alla definizione delle Linee negoziali per la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del SSR dai Laboratori privati accreditati per l’annualità 2017;

2.             di prendere atto altresì che, con nota Prot. n. RA/0113878/18 del 19.04.2018, il Componente la Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria, sottolineata la necessità di costituire un Gruppo di lavoro, con l’intento di valutare gli atti di programmazione regionale per le prestazioni di diagnostica di laboratorio (DCA 11/2011 e ss. mm. e ii. e DGR n. 417/2017), in relazione alla densità di popolazione, alla distribuzione territoriale dei soggetti, pubblici e privati, nonché ad altri aspetti legati all’accreditamento e alla capillare distribuzione dei punti prelievo sul territorio regionale, ha invitato il Servizio competente a concludere la contrattazione della specialistica di laboratorio per il biennio 2017-2018, confermando i tetti di spesa e postergando ulteriormente la procedura e la tempistica delle soglie di produzione;

3.             di stabilire conseguentemente l’ulteriore differimento nell’operatività delle soglie di produzione, che pertanto non avranno effetto sulla contrattazione della corrente annualità;

4.             di richiamare la D.G.R. n. 104 del 14.03.2017 “Tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati - anno 2017” con la quale è stato confermato, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016 – 2018 del Piano di Riqualificazione del SSR, il limite massimo complessivo di spesa di € 29.287.322,00, per l’acquisto, nel 2017, di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati nelle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;

5.             di precisare che, per gli effetti delle disposizioni “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale” in particolare Allegato A) del Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 confermato dalla DGR n. 505/2016, il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato per la specialistica ambulatoriale tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi, anche per il 2018 è nel medesimo ammontare indicato al punto precedente ed è conforme all’atto di programmazione citato;

4.             di stabilire che, il tetto di spesa massimo per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati - Laboratori di Analisi, del biennio 2017-2018 è pari ad € 5.142.850,00 per anno, che include le prestazioni da rendere a pazienti extraregionali, ed è ricompreso nel tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui ai punti 4. e 5.

5.             di ripartire, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il tetto massimo di spesa suindicato tra i Laboratori di Analisi accreditati, singoli e aggregati in Consorzio, risultanti dagli elenchi trasmessi dal Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009, agli atti dell’Ufficio, per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi - nota Prot. n. RA/0327561/17/DPF009 del 22.12.2017 e nota Prot. n. RA/0067993/18DPF009 dell’08.03.2018 di aggiornamento -;

6.             di dare atto che con DGR n. 174 del 13.04.2017 recante “SO.PRE.MA. Srl – Presa d’atto della cessione ramo d’azienda in favore della società “Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc” e Voltura dell’accreditamento predefinitivo”, è stato volturato al Laboratorio Collevecchio & C l’accreditamento predefinitivo, già in capo alla Società SO.PRE.MA. Srl;

7.             di richiamare in particolare la DGR n. 174/2017 nella parte in cui precisa che “sono in corso di svolgimento le procedure per l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e che pertanto la società Laboratorio Analisi Dr. Rolando Collevecchio & C – Snc opera attualmente come soggetto predefinitivamente accreditato, in quanto cessionaria del ramo d’azienda della società cedente SO.PRE.MA. Srl, la quale ha prodotto domanda di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm. e ii.;

8.             di richiamare altresì l’art. 6 della LR n. 32/2007 c. 6 bis che espressamente stabilisce “La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 ter comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all’art. 5 nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale”; 

9.             di considerare che, stante l’avvenuta cessione di ramo di azienda della società SO.PRE.MA. Srl in favore della società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc, comunicata al Dipartimento per la Salute e il Welfare, la DGR n. 174 del 13.04.2017 ha valutato che la cessionaria sia subentrata, senza soluzione di continuità, nell’attività della cedente ed è pertanto titolare di accreditamento predefinitivo per le medesime prestazioni già in capo alla cedente;

10.         di prendere atto altresì che, poiché l’azienda è il complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa – art. 2555 e art. 2112 c.c. –, si ha cessione d’azienda quando l’insieme dei beni ceduti costituisce complesso idoneo all’esercizio di una attività d’impresa che si determina anche nel caso di cessione di ramo d’azienda - parte dell’intera azienda -, che a sua volta è costituito da un complesso di beni organizzati, idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa;

11.         di precisare che, con la cessione del ramo d’azienda e la richiesta da parte del soggetto titolare di accreditamento di volturazione dello stesso in favore di altra struttura sanitaria, una volta accertato il permanere dei medesimi requisiti soggettivi ed il conseguimento degli standard richiesti per il sorgere dell’atto concessorio, il soggetto subentrante non risulta terzo rispetto al rapporto istaurato con l’atto di accreditamento e questo passa nella titolarità del soggetto cessionario (TAR Palermo sez. III n. 954 del 12.04.2016 - Corte d’Appello Catania Sez. I n. 338 del 10.03.2014 - TAR Puglia, Bari, n. 3246 del 17.02.2009 - Consiglio di Stato Sez IV n. 6693 del 9.12.2002);

12.         di stabilire che la società Laboratorio Analisi Collevecchio & C. – Snc sia ammessa alla sottoscrizione del contratto, sia per l’annualità 2016 che per il biennio 2017-2018, avuto riguardo al tetto di spesa indicato nei previgenti provvedimenti e riferito alla cedente SO.PRE.MA. Srl, essendo state superate le problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento per la succitata struttura;

13.         di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale – Laboratorio di Analisi con i quali si procede alla negoziazione di cui al presente provvedimento sono quelli di cui all’Allegato 1;

14.         di approvare l’allegato schema di contratto negoziale, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati accreditati per Laboratorio Analisi per le prestazioni rese per l’anno 2017, sia a pazienti regionali che extraregionali e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;

15.         di confermare che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

16.         di stabilire che il presente atto, con gli allegati, venga notificato, a ciascun erogatore privato oggetto del presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

17.         di fissare, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, ad eccezione di quegli erogatori per i quali la contrattazione non può essere immediata, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;

18.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, nonché ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

 

Seguono Allegati:

Allegato1

Allegato2