Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla Rete di Specialistica ambulatoriale privata accreditata per Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-Branche a visita. Approvazione tetti di spesa per l’anno 2018 e definizione Schema contrattuale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

 

VISTA la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

 

VISTO l’art. 17, comma 1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTA la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

 

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale”, che nell’allegato A) considera la voce assistenza ambulatoriale pari a 29,6 €/mln per il triennio 2016-2018;

 

VISTO l’art. 64 comma 2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) nel quale si prevede che “Le  disposizioni  in  materia   di   assistenza   specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15  e  16  e  relativi  allegati, entrano in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali, previa intesa con la Conferenza permanente  per i rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, da adottarsi  ai  sensi  dell'art.  8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza   prescrittiva   delle   prestazioni   di   assistenza ambulatoriale   erogabili   nell'ambito   del   Servizio    sanitario nazionale»”;

 

ATTESO che ad oggi non risulta intervenuta alcuna modifica del quadro normativo su evidenziato, secondo quanto disposto dall’art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

 

RICHIAMATA la DGR n. 417/2017 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione documento tecnico e ulteriori disposizioni” che, nel definire il nuovo fabbisogno autorizzatorio regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, valuta soddisfatta dalle strutture attualmente accreditate la domanda di assistenza ad oggi programmata a carico del FSR, nel rispetto del Piano di Riqualificazione del SSR – DCA 55/2016 confermato dalla DGR 505/2016 e nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;

 

RITENUTO di stabilire pertanto, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016 – 2018 dal citato Piano di Riqualificazione del SSR, il limite massimo complessivo di spesa, pari ad € 29.287.322,00, per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, risultanti dagli elenchi trasmessi dal Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 e agli atti dell’Ufficio, per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;

 

STABILITO di procedere, con l’eccezione dei Laboratori di Analisi, alla ripartizione tra le strutture private accreditate per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del tetto complessivo massimo di spesa di € 24.144.092,00, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali;

 

CONSIDERATO, con riferimento alle strutture oggetto del presente atto che, a tutt’oggi, non risultano adottati provvedimenti di risoluzione delle criticità relative all’accreditamento già segnalate nel DCA 73/16 e ss.mm.ii. con riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl – Paglieta (CH);

 

ATTESO che la presenza di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta l’impossibilità dell’immediata contrattualizzazione della predetta struttura;

 

RICHIAMATA la DGR n. 516/2017 recante “Fusione per incorporazione della Società “Static di Pescara Srl” nella Società “Lifecare Srl”. Presa d’atto e voltura accreditamento per prestazioni di diagnostica per immagini e ambulatorio di riabilitazione fisica”, con la quale, all’esito di apposita istruttoria – vista la Valutazione Finale del CCRA che “ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento istituzionale di classe 1 per la struttura Lifecare Srl” per le prestazioni di:

-                Diagnostica per immagini

-                Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)

è stato volturato alla Società Lifecare Srl, l’accreditamento della Società Static Srl, di cui al Decreto commissariale n. 124 del 15.10.2014, per le tipologie su indicate;

 

CONSIDERATO che al punto 4 della DGR n. 516/2017 è stato disposto il rinvio a successivo provvedimento della voltura dell’accreditamento istituzionale anche per le prestazioni “di classe 1 della struttura Lifecare Srl per prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA) all’esito della completezza e conformità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescara per quanto concerne il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per prestazioni di “Ambulatorio di Specialistica Medica”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2007 e ss. mm. ii”, tipologia di prestazione ricompresa tra quelle oggetto del DCA n. 124/2014 recante “Accreditamento Istituzionale Ambulatorio Static di Pescara Centro Medico di Fisiochinesiterapia Srl, sito in Pescara”;

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 2504 e 2504 bis cod. civ., nel testo modificato dal D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, secondo cui la società che risulta  dalla fusione prosegue in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata, risolvendosi in una vicenda  meramente evolutivo - modificativa dello  stesso  soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto  organizzativo  (in questo  senso si  è pronunciata a più riprese anche la Corte di Cassazione ex multis: Cass. Civ sez. VI n. 12119 del 16/05/2017, Cass. Civ. sez. lav. n. 18188 del 16/09/2016, Cass. Civ. sez III n. 2063 del 05 febbraio 2015, Cass. Civ. sez. VI n.  24498 del 18 novembre 2014, Cass. Civ. n. 6082 del 18 aprile 2012. Rispetto all’intervento legislativo novativo essa ha sostenuto che non si possa parlare più di società “estinte”, ma piuttosto di assunzione, in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante, dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti con prosecuzione di tutti i rapporti, compresi quelli processuali, anteriori alla fusione);

 

STABILITO pertanto, non essendo intervenuta alcuna modifica nella situazione pregressa, di cui alla DGR n. 516/2017, di ammettere la Società Lifecare Srl alla contrattazione 2018 con riguardo alle prestazioni sinora accreditate, ovvero:

-                Diagnostica per immagini

-                Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia),

per un ammontare fisso di € 560.947,00, su un tetto massimo riconosciuto e confermato alla Società Lifecare Srl di € 579.959,00 - Allegato 1;

 

RITENUTO di disporre sin d’ora che si provveda alla contrattazione della suddetta Società per le prestazioni di Ambulatorio di Specialistica Medica, annualità 2018, con accordo integrativo del contratto, a conclusione del procedimento di competenza del Servizio Programmazione socio-sanitaria (voltura dell’accreditamento delle prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1);

 

VISTO l’art. 6 della legge 32/2007 ed in particolare il comma 6 bis che prevede che “La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5-ter, comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale“;

 

RITENUTO di definire un modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;

 

CONSIDERATO, con riferimento all'art. 2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;

 

CONSIDERATO tuttavia che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

 

VISTO l’allegato schema di contratto, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura e gli Studi Medici-branche a visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2018, sia a pazienti regionali che extraregionali ed altresì gli Allegati 2A,3A e 3B;

 

VISTI il DCA n. 64/2012 del 14.11.2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate” e la DGR n. 611 del 25.10.2017 “Manuale operativo per i controlli ispettivi della case di cura private accreditate della Regione Abruzzo”, per quanto applicabili;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.  55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

 

VISTA la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31.03.2016 (Monitoraggio della spesa sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria regionale);

 

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar luogo a remunerazione;

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 32 del 31.07.2007, dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 45/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n. 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

 

TENUTO CONTO che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

 

PRECISATO che, entro 10 giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

 

RITENUTO di fissare, con la sola eccezione di quanto sopra specificato, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata anno 2018 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell’Allegato 1, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTO l’art.8 quater, comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;

 

VISTO l’art.7, comma 4, della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso) e la lettera d) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale);

 

CONSIDERATO che, nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a carico del FSR;

 

RILEVATO che la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi non rende possibile l’inoltro per la preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo ragioni di somma urgenza;

 

ACQUISITI i pareri ai sensi della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.             di stabilire, per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi, il limite massimo complessivo di spesa, pari ad € 29.287.322,00, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016 – 2018 dal DCA n. 55/2016 e confermato dalla DGR n. 505/2016;

2.             di procedere alla ripartizione tra le strutture private accreditate, con l’eccezione dei Laboratori di Analisi, di specialistica ambulatoriale accreditate per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del tetto complessivo massimo di spesa di € 24.144.092,00, autorizzandone per il 2018 la spesa per ciascuna struttura nelle tipologie di prestazioni anzidette, comprensive di quelle da rendere a pazienti extraregionali;

3.             di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale per le tipologie  Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita con i quali si procede alla negoziazione 2018 sono quelli di cui all’Allegato 1;

4.             di approvare l’allegato schema di contratto negoziale, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura e gli Studi Medici-branche a visita, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2018, sia a pazienti regionali che extraregionali ed altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;

5.             di stabilire che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato oggetto del presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

6.             di precisare che, entro 10 giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

7.             di fissare, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata anno 2018 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, ad eccezione di quegli erogatori per i quali la contrattazione non può essere immediata, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;

8.             di precisare che, con riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl – Paglieta (CH) per il quale a tutt’oggi non risultano adottati provvedimenti di risoluzione delle criticità relative all’accreditamento già segnalate nel DCA 73/16 e ss.mm.ii. e perdurando tali problematiche, non sia possibile l’immediata contrattualizzazione;

9.             di prendere atto che con la DGR n. 516/2017 recante “Fusione per incorporazione della Società “Static di Pescara Srl” nella Società “Lifecare Srl”. Presa d’atto e voltura accreditamento per prestazioni di diagnostica per immagini e ambulatorio di riabilitazione fisica”, all’esito di apposita istruttoria – vista la Valutazione Finale del CCRA, la struttura Lifecare Srl è stata accreditata per le prestazioni di:

-                Diagnostica per immagini

-                Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)

è stato volturato alla Società anzidetta l’accreditamento di cui al Decreto commissariale n. 124 del 15.10.2014 della Società Static Srl;

10.         di richiamare, per quanto specificato al punto precedente, le disposizioni di cui agli artt. 2504 e 2504 bis cod. civ., nel testo modificato dal D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, secondo cui la società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in questo senso si è pronunciata a più riprese anche la Corte di Cassazione ex multis: Cass. Civ sez. VI n. 12119 del 16/05/2017, Cass. Civ. sez. lav. n. 18188 del 16/09/2016, Cass. Civ. sez III n. 2063 del 05 febbraio 2015, Cass. Civ. sez. VI n.  24498 del 18 novembre 2014, Cass. Civ. n. 6082 del 18 aprile 2012. Rispetto all’intervento legislativo novativo essa ha sostenuto che non si possa parlare più di società “estinte”, ma piuttosto di assunzione, in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante, dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti con prosecuzione di tutti i rapporti, compresi quelli processuali, anteriori alla fusione);

11.         di ammettere pertanto la Società Lifecare Srl alla contrattazione 2018 con riguardo alle prestazioni sinora accreditate con DGR n. 516/2017, ovvero:

-                Diagnostica per immagini

-                Ambulatorio di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia),

per un ammontare di € 560.947,00, su un tetto massimo riconosciuto e confermato alla Società Lifecare Srl di € 579.959,00 - Allegato 1;

12.         di disporre sin d’ora che si provveda alla contrattazione della suddetta Società per le prestazioni di Ambulatorio di Specialistica Medica, annualità 2018, mediante sottoscrizione di accordo integrativo del contratto, a conclusione del procedimento di competenza del Servizio Programmazione socio-sanitaria (voltura dell’accreditamento delle prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1);

13.         di stabilire che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

14.         di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

15.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico

16.         di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Seguono  Allegati:

Allegato1

Allegato2