LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della L.
23 ottobre 1992, n. 421);
VISTA la L.R. 32/2007
del 31 luglio 2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 17,
comma 1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il
quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTA la D.G.R. n.
644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali
conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno
2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto
2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del
commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni
precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice
normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai
deficit sanitari;
CONSIDERATO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO il Decreto
commissariale n. 55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del
servizio sanitario regionale”, che nell’allegato A) considera la voce
assistenza ambulatoriale pari a 29,6 €/mln per il triennio 2016-2018;
VISTO l’art. 64 comma
2 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) nel quale si prevede che “Le disposizioni
in materia di
assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui agli articoli 15
e 16 e
relativi allegati, entrano
in vigore dalla
data di pubblicazione
del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai
sensi dell'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle
tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla
medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante
«Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale
9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale»”;
ATTESO che ad oggi non
risulta intervenuta alcuna modifica del quadro normativo su evidenziato, secondo
quanto disposto dall’art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
RICHIAMATA la DGR n.
417/2017 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione documento tecnico e
ulteriori disposizioni” che, nel definire il nuovo fabbisogno autorizzatorio regionale di assistenza specialistica
ambulatoriale, valuta soddisfatta dalle strutture attualmente accreditate la
domanda di assistenza ad oggi programmata a carico del FSR, nel rispetto del
Piano di Riqualificazione del SSR – DCA 55/2016 confermato dalla DGR 505/2016 e
nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;
RITENUTO di stabilire
pertanto, in quanto conforme al tetto massimo di spesa annuale previsto per il
triennio 2016 – 2018 dal citato Piano di Riqualificazione del SSR, il limite
massimo complessivo di spesa, pari ad € 29.287.322,00, per l’acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati,
risultanti dagli elenchi trasmessi dal Servizio Programmazione socio-sanitaria
DPF009 e agli atti dell’Ufficio, per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di
radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi;
STABILITO di procedere,
con l’eccezione dei Laboratori di Analisi, alla ripartizione tra le strutture
private accreditate per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia,
Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, come da Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, del tetto complessivo
massimo di spesa di € 24.144.092,00, comprensivo delle prestazioni da rendere a
pazienti extraregionali;
CONSIDERATO, con
riferimento alle strutture oggetto del presente atto che, a tutt’oggi, non
risultano adottati provvedimenti di risoluzione delle criticità relative
all’accreditamento già segnalate nel DCA 73/16 e ss.mm.ii.
con riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl
– Paglieta (CH);
ATTESO che la presenza
di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta l’impossibilità
dell’immediata contrattualizzazione della predetta struttura;
RICHIAMATA la DGR n.
516/2017 recante “Fusione per incorporazione della Società “Static
di Pescara Srl” nella Società “Lifecare
Srl”. Presa d’atto e voltura accreditamento per prestazioni
di diagnostica per immagini e ambulatorio di riabilitazione fisica”, con la
quale, all’esito di apposita istruttoria – vista la Valutazione Finale del CCRA
che “ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento istituzionale di
classe 1 per la struttura Lifecare Srl” per le prestazioni di:
-
Diagnostica
per immagini
-
Ambulatorio
di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)
è
stato volturato alla Società Lifecare Srl, l’accreditamento della Società Static
Srl, di cui al Decreto commissariale n. 124 del
15.10.2014, per le tipologie su indicate;
CONSIDERATO che al punto 4
della DGR n. 516/2017 è stato disposto il rinvio a successivo provvedimento
della voltura dell’accreditamento istituzionale anche per le prestazioni “di
classe 1 della struttura Lifecare Srl
per prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1
AMBULATORIO DI SPECIALISTICA MEDICA) all’esito della completezza e conformità
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescara per quanto concerne il
provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria per prestazioni di “Ambulatorio di Specialistica Medica”, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 32/2007 e ss. mm. ii”, tipologia di prestazione
ricompresa tra quelle oggetto del DCA n. 124/2014 recante “Accreditamento
Istituzionale Ambulatorio Static di Pescara Centro
Medico di Fisiochinesiterapia Srl, sito in Pescara”;
RICHIAMATE le disposizioni
di cui agli artt. 2504 e 2504 bis cod. civ., nel testo modificato dal D.lgs. n.
6 del 17 gennaio 2003, secondo cui la società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi della società incorporata, risolvendosi in una
vicenda meramente evolutivo -
modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria
identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo (in questo senso si
è pronunciata a più riprese anche la Corte di Cassazione ex multis: Cass. Civ
sez. VI n. 12119 del 16/05/2017, Cass. Civ. sez. lav. n. 18188 del 16/09/2016,
Cass. Civ. sez III n. 2063 del 05
febbraio 2015, Cass. Civ.
sez. VI n. 24498 del 18 novembre 2014, Cass. Civ. n. 6082 del 18 aprile
2012. Rispetto all’intervento legislativo novativo essa ha sostenuto che non si
possa parlare più di società “estinte”, ma piuttosto di assunzione, in capo
alla società risultante dalla fusione o incorporante, dei diritti e degli
obblighi delle società preesistenti con prosecuzione di tutti i rapporti,
compresi quelli processuali, anteriori alla fusione);
STABILITO pertanto, non
essendo intervenuta alcuna modifica nella situazione pregressa, di cui alla DGR
n. 516/2017, di ammettere la Società Lifecare Srl alla contrattazione 2018 con riguardo alle prestazioni
sinora accreditate, ovvero:
-
Diagnostica
per immagini
-
Ambulatorio
di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia),
per
un ammontare fisso di € 560.947,00, su un tetto massimo riconosciuto e
confermato alla Società Lifecare Srl
di € 579.959,00 - Allegato 1;
RITENUTO di disporre sin
d’ora che si provveda alla contrattazione della suddetta Società per le
prestazioni di Ambulatorio di Specialistica Medica, annualità 2018, con accordo
integrativo del contratto, a conclusione del procedimento di competenza del
Servizio Programmazione socio-sanitaria (voltura dell’accreditamento delle
prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1);
VISTO l’art. 6 della
legge 32/2007 ed in particolare il comma 6 bis che prevede che “La Giunta
regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accreditamento in caso di
cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria.
Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura
cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla
cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5-ter, comma 1 e dei
requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonché dei
requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini
del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi
al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al
vigente Manuale“;
RITENUTO di definire un
modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL.
e gli erogatori privati oggetto del presente atto;
CONSIDERATO, con
riferimento all'art. 2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione
della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la
necessità che le strutture private garantiscano la continuità assistenziale
anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;
CONSIDERATO tuttavia che,
per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza
territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale
ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e
il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto
massimo annuale assegnato;
VISTO l’allegato schema
di contratto, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento -, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e
gli Stabilimenti FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura e gli Studi
Medici-branche a visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da rendere nell’anno 2018, sia a pazienti regionali che
extraregionali ed altresì gli Allegati 2A,3A e 3B;
VISTI il DCA n.
64/2012 del 14.11.2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le
verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture accreditate” e la DGR n. 611 del 25.10.2017
“Manuale operativo per i controlli ispettivi della case di cura private
accreditate della Regione Abruzzo”, per quanto applicabili;
VISTE le disposizioni
nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in
particolare il Decreto Ministeriale n.
55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244);
VISTA la
Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31.03.2016 (Monitoraggio della spesa
sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per
l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica
ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni
ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria
regionale);
ATTESO che l’esistenza
e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa
sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le
strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar
luogo a remunerazione;
RITENUTO, a tal fine, di
dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere
tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 32 del 31.07.2007, dai Direttori Generali
delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n. 45/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Modifiche e
integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del 20.02.2013
“Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n. 13/2013 del 20.02.2013
“Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni
di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;
TENUTO CONTO che il presente
atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo
posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato
pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;
PRECISATO che, entro 10
giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla
contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno
riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
RITENUTO di fissare, con
la sola eccezione di quanto sopra specificato, come termine ultimo per la
sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata
anno 2018 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia,
Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno dalla
notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori
privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a
decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che i tetti
stabiliti nell’Allegato 1, per ciascuna struttura privata, costituiscono il
limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a
disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per
gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e
validità del contratto;
VISTO l’art.8 quater,
comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii.,
in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a
carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;
VISTO l’art.7, comma
4, della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R. n.12/2016
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e successive
modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che prevede la
revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel
periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è
comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per
cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso) e la lettera d) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di
inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati
nell'accordo contrattuale);
CONSIDERATO che, nei
confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto
offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies,
comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO che dal
presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli
stessi a carico del FSR;
RILEVATO che la
necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con
le strutture private di che trattasi non rende possibile l’inoltro per la
preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo ragioni di somma
urgenza;
ACQUISITI i pareri ai
sensi della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo);
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1.
di stabilire, per l’acquisto
di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati
accreditati per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di
Cura, Studi Medici-branche a visita e Laboratori Analisi, il limite massimo
complessivo di spesa, pari ad € 29.287.322,00, in quanto conforme al tetto
massimo di spesa annuale previsto per il triennio 2016 – 2018 dal DCA n.
55/2016 e confermato dalla DGR n. 505/2016;
2.
di procedere alla ripartizione
tra le strutture private accreditate, con l’eccezione dei Laboratori di
Analisi, di specialistica ambulatoriale accreditate per le tipologie
Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a
visita, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, del tetto complessivo massimo di spesa di € 24.144.092,00,
autorizzandone per il 2018 la spesa per ciascuna struttura nelle tipologie di
prestazioni anzidette, comprensive di quelle da rendere a pazienti extraregionali;
3.
di dare atto che gli
erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale per le
tipologie Stabilimenti FKT, Studi di
radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita con i quali si procede
alla negoziazione 2018 sono quelli di cui all’Allegato 1;
4.
di approvare l’allegato
schema di contratto negoziale, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli
Stabilimenti FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura e gli Studi
Medici-branche a visita, per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da rendere nell’anno 2018, sia a pazienti regionali che
extraregionali ed altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;
5.
di stabilire che il presente
atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato oggetto
del presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente
alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità
digitale;
6.
di precisare che, entro 10
giorni dalla notifica dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla
contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno
riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
7.
di fissare, come termine
ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica
ambulatoriale privata anno 2018 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT,
Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, ad eccezione
di quegli erogatori per i quali la contrattazione non può essere immediata, il
trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la
precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma
dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del
presente provvedimento;
8.
di precisare che, con
riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl –
Paglieta (CH) per il quale a tutt’oggi non risultano adottati provvedimenti di
risoluzione delle criticità relative all’accreditamento già segnalate nel DCA
73/16 e ss.mm.ii. e perdurando tali problematiche,
non sia possibile l’immediata contrattualizzazione;
9.
di prendere atto che con la DGR
n. 516/2017 recante “Fusione per incorporazione della Società “Static di Pescara Srl” nella
Società “Lifecare Srl”.
Presa d’atto e voltura accreditamento per prestazioni di diagnostica per
immagini e ambulatorio di riabilitazione fisica”, all’esito di apposita
istruttoria – vista la Valutazione Finale del CCRA, la struttura Lifecare Srl è stata accreditata
per le prestazioni di:
-
Diagnostica
per immagini
-
Ambulatorio
di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia)
è stato volturato alla Società anzidetta
l’accreditamento di cui al Decreto commissariale n. 124 del 15.10.2014 della
Società Static Srl;
10.
di richiamare, per quanto
specificato al punto precedente, le disposizioni di cui agli artt. 2504 e 2504
bis cod. civ., nel testo modificato dal D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003,
secondo cui la società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi della società incorporata, risolvendosi in una
vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che
conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in questo
senso si è pronunciata a più riprese anche la Corte di Cassazione ex multis: Cass. Civ
sez. VI n. 12119 del 16/05/2017, Cass. Civ. sez. lav. n. 18188 del 16/09/2016,
Cass. Civ. sez III n. 2063 del 05
febbraio 2015, Cass. Civ.
sez. VI n. 24498 del 18 novembre 2014, Cass. Civ. n. 6082 del 18 aprile
2012. Rispetto all’intervento legislativo novativo essa ha sostenuto che non si
possa parlare più di società “estinte”, ma piuttosto di assunzione, in capo
alla società risultante dalla fusione o incorporante, dei diritti e degli
obblighi delle società preesistenti con prosecuzione di tutti i rapporti,
compresi quelli processuali, anteriori alla fusione);
11.
di ammettere pertanto la
Società Lifecare Srl alla
contrattazione 2018 con riguardo alle prestazioni sinora accreditate con DGR n.
516/2017, ovvero:
-
Diagnostica
per immagini
-
Ambulatorio
di riabilitazione fisica (Stabilimenti di Fisiokinesiterapia),
per un ammontare di € 560.947,00, su un
tetto massimo riconosciuto e confermato alla Società Lifecare
Srl di € 579.959,00 - Allegato 1;
12.
di disporre sin d’ora che
si provveda alla contrattazione della suddetta Società per le prestazioni di
Ambulatorio di Specialistica Medica, annualità 2018, mediante sottoscrizione di
accordo integrativo del contratto, a conclusione del procedimento di competenza
del Servizio Programmazione socio-sanitaria (voltura dell’accreditamento delle
prestazioni di ambulatorio di Specialistica Medica (parte del Manuale 5.1);
13.
di stabilire che, per
motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza
territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale
ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e
il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto
massimo annuale assegnato;
14.
di dare atto che, con riferimento
agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies, del D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
15.
di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come
previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico
16.
di notificare il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le
modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e di
pubblicare sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
Allegati: