Disposizioni applicative della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” - Articolo 37, comma 2 – Case funerarie.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

 

VISTA la legge regionale n. 41 del 10 Agosto 2012 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

 

CONSIDERATO che detta legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni;

 

RICHIAMATO l’art. 37 della predetta L.R. 41/2012 titolato “Casa funeraria” che dispone:

-                 al comma 1) che la casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a)             osservazione del cadavere;

b)             trattamento conservativo;

c)             trattamenti di tanatocosmesi;

d)            custodia ed esposizione del cadavere;

e)             attività proprie delle strutture per il commiato.

-                 al comma 2 che, per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le case funerarie devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private;

-                 al comma 3 che l’autorizzazione all’apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa;

-                 al comma 4 che le case funerarie non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali;

 

RICONOSCIUTO che le case funerarie di cui all’art. 37 della L.R. 41/2012 consentono ai dolenti di ricevere una pluralità di servizi connessi al decesso in un contesto appropriato e dotato di tutte le caratteristiche necessarie;

 

PRESO ATTO delle segnalazioni - più volte effettuate dai rappresentanti sindacali delle imprese di onoranze funebri -  di modalità applicative difformi sul territorio regionale;

 

RILEVATA la necessità, in esecuzione della riferita legge, di definire in modo univoco ed inequivocabile i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” relativo alle case funerarie;

 

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.) recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” con il quale, ferma restando la competenza delle regioni e delle   province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che fa parte integrante del decreto stesso;

 

DATO ATTO che i requisiti minimi strutturali e impiantistici dei servizi mortuari sono riportati nel predetto DPR  14 gennaio 1997;

           

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2017 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti”, in particolare l’art. 2, (disposizioni in materia sanitaria), commi 1 e 2; 

 

DATO ATTO che la materia inerente il processo di autorizzazione, accreditamento istituzionale e monitoraggio delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo rientra nelle competenze del Servizio Programmazione Socio Sanitaria DPF009, come previsto dalla D.G.R. n. 265 del 22/05/2017;

 

PRESO ATTO dell’intervenuto confronto e condivisione tra il Dirigente del Servizio Programmazione socio – sanitaria e il Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria in ordine alla modifica ed aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008;

 

TENUTO CONTO delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria:

-        il 7 febbraio 2018 con i Responsabili dei Servizi IESP delle ASL, i Responsabili della medicina legale delle ASL – come da convocazione prot. n. RA/0021068/18 del 25/01/2018;

-        il 21  febbraio 2018 alla presenza dei Responsabili dei Servizi IESP delle ASL, dei Responsabili della medicina legale delle ASL, dei referenti delle OO.SS. sindacali degli operatori delle imprese di onoranze funebri,  come da convocazione prot. n. RA/0047479/18 /DPF010 del 16/02/2018, nel corso della quale è stato presentato, per le eventuali osservazioni, il documento contenente i requisiti igienico-sanitari della case funerarie di cui all'articolo 37, comma 2 della L.R. n. 41/2012, siccome elaborato dal gruppo tecnico regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;

 

ATTESO che:

-                 nel corso dell’incontro del 21 febbraio 2018, le Associazioni di categoria hanno presentato alcune osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale;

-                 a seguito di tutte le proposte pervenute, è stato elaborato il documento "Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 - Requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2 – Case funerarie”, contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

 

RITENUTO pertanto necessario, sentite tutte le parti interessate, approvare il documento contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

 

RICHIAMATI i principi costituzionali ed in particolare l'art. 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

 

VISTE le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017) e recepite con DGR n. 22 del 24.01.2018; 

 

RICHIAMATI il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.) e la L.R. n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private2 (pubblicata sul BURA N. 46 del 17/08/2007);

 

RILEVATO che la presente proposta non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO:

-                 della sottoscrizione del provvedimento resa dal Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza ambienti di vita e di lavoro per la regolarità del procedimento istruttorio;

-                 che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza ambienti di vita e di lavoro, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

Tanto premesso,

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.             di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento "Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 - Requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2 – Case funerarie” (allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto),  siccome elaborato dal gruppo tecnico regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;

2.             di rinviare a successivo atto giuntale le eventuali modifiche e/o integrazioni del documento di cui al precedente punto 1), qualora necessario, in base a nuove evidenze scientifiche, ad  emanazione di circolari ministeriali o a seguito di intervenute modifiche della normativa nazionale e/o regionale di riferimento; 

3.             di dare mandato, al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009, del Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere di concerto con l’Agenzia sanitaria regionale, alla modifica ed aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008;

4.             di procedere, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 14.3.2013 n.33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio “Amministrazione aperta. Trasparenza”;

5.             di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina legale delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, al Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, alle Associazioni di categoria degli operatori delle imprese di onoranze funebri, all’ANCI Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani Abruzzo) per opportuna conoscenza e per tutti gli adempimenti di competenza scaturenti dall’applicazione del documento di cui al precedente punto 1);

6.             di dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

7.             di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web regionale;

8.             di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).  

 

 

Segue Allegato