LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
VISTA
la legge regionale n. 41 del 10 Agosto 2012 recante “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria”;
CONSIDERATO
che detta legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il
rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare
l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività
pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia
delle prestazioni;
RICHIAMATO
l’art. 37 della predetta L.R. 41/2012 titolato “Casa funeraria” che dispone:
-
al comma 1) che la casa funeraria
è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei
familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a)
osservazione del cadavere;
b)
trattamento conservativo;
c)
trattamenti di tanatocosmesi;
d)
custodia ed esposizione del
cadavere;
e)
attività proprie delle strutture
per il commiato.
-
al comma 2 che, per l’esercizio
delle attività di cui al comma 1, le case funerarie devono essere in possesso
dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale
per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private;
-
al comma 3 che l’autorizzazione
all’apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la
struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione
del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche
alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL
rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La
domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa;
-
al comma 4 che le case funerarie
non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o
private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro
immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli
strumenti urbanistici locali;
RICONOSCIUTO
che le case funerarie di cui all’art. 37 della L.R. 41/2012 consentono ai
dolenti di ricevere una pluralità di servizi connessi al decesso in un contesto
appropriato e dotato di tutte le caratteristiche necessarie;
PRESO
ATTO delle segnalazioni - più volte
effettuate dai rappresentanti sindacali delle imprese di onoranze funebri
- di modalità applicative difformi sul
territorio regionale;
RILEVATA
la necessità, in esecuzione della riferita legge, di definire in modo univoco
ed inequivocabile i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2
della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 recante “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria” relativo alle case funerarie;
VISTO
il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997,
n. 42, S.O.) recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” con il
quale, ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la
materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, riportati
nell'allegato, che fa parte integrante del decreto stesso;
DATO
ATTO che i requisiti minimi
strutturali e impiantistici dei servizi mortuari sono riportati nel predetto
DPR 14 gennaio 1997;
VISTA
la L.R. n. 4 del 12/01/2017 recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori
disposizioni urgenti”, in particolare l’art. 2, (disposizioni in materia
sanitaria), commi 1 e 2;
DATO
ATTO che la materia inerente il
processo di autorizzazione, accreditamento istituzionale e monitoraggio delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo
rientra nelle competenze del Servizio Programmazione Socio Sanitaria DPF009,
come previsto dalla D.G.R. n. 265 del 22/05/2017;
PRESO
ATTO dell’intervenuto confronto e
condivisione tra il Dirigente del Servizio Programmazione socio – sanitaria e
il Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria in ordine alla
modifica ed aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di
cui alla D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008;
TENUTO
CONTO delle riunioni tenutesi presso
il Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela
sanitaria:
- il 7 febbraio 2018 con i Responsabili
dei Servizi IESP delle ASL, i Responsabili della medicina legale delle ASL –
come da convocazione prot. n. RA/0021068/18 del
25/01/2018;
- il 21
febbraio 2018 alla presenza dei Responsabili dei Servizi IESP delle ASL,
dei Responsabili della medicina legale delle ASL, dei referenti delle OO.SS.
sindacali degli operatori delle imprese di onoranze funebri, come da convocazione prot.
n. RA/0047479/18 /DPF010 del 16/02/2018, nel corso della quale è stato
presentato, per le eventuali osservazioni, il documento contenente i requisiti
igienico-sanitari della case funerarie di cui all'articolo 37, comma 2 della
L.R. n. 41/2012, siccome elaborato dal gruppo tecnico regionale costituito da
medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;
ATTESO
che:
-
nel corso dell’incontro del 21
febbraio 2018, le Associazioni di categoria hanno presentato alcune
osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale;
-
a seguito di tutte le proposte
pervenute, è stato elaborato il documento "Legge Regionale 10 agosto 2012,
n. 41 - Requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2 – Case
funerarie”, contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante.
RITENUTO
pertanto necessario, sentite tutte le parti interessate, approvare il documento
contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
RICHIAMATI
i principi costituzionali ed in particolare l'art. 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del
18/10/2001;
VISTE
le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei
servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett.
z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del
09/11/2017) e recepite con DGR n. 22 del 24.01.2018;
RICHIAMATI
il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12
ottobre 1990, n. 239, S.O.) e la L.R. n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private2
(pubblicata sul BURA N. 46 del 17/08/2007);
RILEVATO
che la presente proposta non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO:
-
della sottoscrizione del
provvedimento resa dal Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza
ambienti di vita e di lavoro per la regolarità del procedimento istruttorio;
-
che il Direttore del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza ambienti di vita e di lavoro, attesta la regolarità
tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità
agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
Tanto premesso,
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di
approvare, per le motivazioni indicate in
premessa, il documento "Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 - Requisiti
igienico-sanitari di cui all'articolo 37, comma 2 – Case funerarie” (allegato A
- parte integrante e sostanziale del presente atto), siccome elaborato dal gruppo tecnico
regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende ULSS;
2.
di
rinviare a successivo atto giuntale
le eventuali modifiche e/o integrazioni del documento di cui al precedente
punto 1), qualora necessario, in base a nuove evidenze scientifiche, ad emanazione di circolari ministeriali o a
seguito di intervenute modifiche della normativa nazionale e/o regionale di
riferimento;
3.
di
dare mandato, al Servizio Programmazione
socio-sanitaria DPF009, del Dipartimento per la Salute e il Welfare di
provvedere di concerto con l’Agenzia sanitaria regionale, alla modifica ed
aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla
D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008;
4.
di
procedere, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 14.3.2013 n.33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 alla pubblicazione del
presente atto nell’apposito spazio “Amministrazione aperta. Trasparenza”;
5.
di
trasmettere il presente provvedimento ai Direttori
Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Responsabili Servizi
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina
legale delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell’Agenzia
Sanitaria Regionale, al Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria
DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, alle Associazioni di
categoria degli operatori delle imprese di onoranze funebri, all’ANCI Abruzzo
(Associazione Nazionale Comuni Italiani Abruzzo) per opportuna conoscenza e per
tutti gli adempimenti di competenza scaturenti dall’applicazione del documento
di cui al precedente punto 1);
6.
di
dare atto che il presente atto non comporta onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
7.
di
pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web regionale;
8.
di
stabilire che gli effetti del presente atto
decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA).