Iscrizione del richiedente nell’elenco regionale dei consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;

 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale;

 

VISTO il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione;

 

VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;

 

VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

 

VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;

 

VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;

 

VISTO il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;

 

VISTA la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 

 

VISTO il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”;

 

VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs.  150/2012” con la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali prodotti;

 

PRESO ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3°, del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per l’abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari;

 

RILEVATO che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti Fitosanitari;

 

RILEVATO, altresì, che con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare rilasci il Certificato di Abilitazione all’Attività di Consulente e, a tal fine, ha previsto che gli interessati debbano presentare:

-                 Apposita istanza in carta semplice contenente il codice fiscale;

-                 n. 2 foto tessera;

-                 Copia delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a “Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del versamento: “Rilascio Certificato di abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”;

-                 Dichiarazione di regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione finale sostenuta con esito positivo oppure attestato di abilitazione alla vendita in corso di validità;

-                 Copia di un documento di identità in corso di validità.

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è stato formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come da modello nella narrativa della stessa Determinazione;

 

DATO ATTO che con la stessa Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato di abilitazione di Consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di riconoscimento personale, viene rappresentato in Determinazione;

 

DATO ATTO che il percorso individua nelle AA.SS.LL. le strutture incaricate della organizzazione di tutta l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi formativi specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti:

 

VISTA l’ istanza del richiedente il certificato di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, acquisita dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti con prot. n° 170190 del 14/06/2018;

 

RITENUTO che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;

 

DATO ATTO che il soggetto che esercita l’attività di consulente, non può esercitare l’attività di vendita;

 

RITENUTA  la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.       di accogliere l’istanza e di inserire il richiedente nell’Elenco Regionale Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari;

2.       di dare atto che l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito del nuovo inserimento, risulta integrato con il nominativo del nuovo iscritto dal N° RA/273/FT al N° RA/274/FT come da allegato, quale parte integrante e sostanziale;

3.       di pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell’apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;

4.       di rilasciare al titolare dell’attività di consulente sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari il certificato di abilitazione previsto dalla Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015;

5.       di dare atto che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;

6.       di dare atto che il soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può esercitare l’attività di vendita;

7.       di trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo (protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);

8.       di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

 

Segue Allegato