LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge 15 marzo 2010 n. 38, recante “Disposizioni
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, con
cui si è provveduto a definire – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) l’ambito delle «cure palliative» come “l’insieme
degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e
totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti
specifici”;
VISTO
l’Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, recante le Linee guida per la promozione, sviluppo e il
coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure
palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. Atti 239/CSR del
16.12.2010);
VISTO
il Decreto Commissariale n. 51/2012 dell’11.10.2012 con il quale si è
provveduto ad approvare le linee guida regionali recanti “Il malato terminale
nella rete delle cure palliative: dall’ospedale al domicilio” contenenti:
1.
Il fabbisogno relativo ai
pazienti oncologici residenti nel territorio regionale;
2.
Le distinte tipologie di
assistenza (domiciliare, residenziale, ospedaliera e ambulatoriale) da erogarsi
nell’ambito della Rete regionale per le cure palliative;
3.
I criteri di arruolamento per la
presa in carico del paziente terminale;
4.
La definizione dei sistemi
informativi per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare e residenziale;
5.
L’analisi dei costi di produzione
per giornata di assistenza domiciliare e residenziale e la definizione delle
relative tariffe;
ATTESO
che nelle surrichiamate linee guida, al paragrafo
4.1.3 “Inserimento nelle cure domiciliari” è previsto, tra l’altro, che
individuata la eleggibilità del paziente alle cure palliative domiciliari,
nella medesima valutazione il responsabile dell’Unità Cure Palliative ed il
Medico di Medicina Generale, in relazione alla intensità assistenziale
richiesta e quantificata attraverso una stima del C.I.A., inquadreranno le Cure
Palliative Domiciliari da effettuare come:
-
Interventi di base (C.I.A. = ‹
0,4): erogati dai Medici di Medicina generale e da infermieri delle cure
domiciliari, entrambi con una buona conoscenza di base di cure palliative.
Laddove non possibile la Unità di Cure Palliative erogherà anche gli interventi
di base;
-
Interventi specialistici
multidisciplinari (C.I.A. = › 0,5): erogati direttamente dalla Unità Cure
Palliative tramite le figure professionali previste dall’allegato 2 del
documento d’Intesa Sato Regioni decretato il 25 luglio 2012. L’assistenza
domiciliare di cure palliative vede, dunque, l’affiancarsi alle figure
professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un’equipe esperta in
cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i
bisogni del paziente terminale: maggiore è il livello di complessità, legato
anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, maggiore
sarà il tempo dedicato da parte dell’equipe esperta.
VISTO
il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza”, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTO
l’art. 23 – Cure palliative domiciliari – del surrichiamato DPCM che nel precisare che il Servizio
sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative di cui alla legge
15 marzo 2010, n. 38, nell’ambito della Rete di cure palliative a favore di
persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non
esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita,
stabilisce, altresì, che le cure palliative domiciliari sono erogate dalle
Unità di Cure Palliative e che si articolano nei seguenti livelli:
a)
Livello base: costituito da
interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15
marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso
l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e
la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base
delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati
da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
b)
Livello specialistico: costituito
da interventi da parte di équipe multiprofessionali e
multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali
gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di
competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di
complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile
controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati
caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza
individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
RILEVATO
che quanto disciplinato nel decreto commissariale n. 51/2012, in ordine alle
modalità erogative delle cure palliative domiciliari,
necessita di un adeguamento con riferimento esclusivamente alla intensità
assistenziale richiesta e quantificata attraverso una stima del C.I.A.
(Coefficiente Intensità Assistenziale) in modo da renderlo conforme a quanto
previsto dall’art. 23 del DPCM 12 gennaio 2017;
RITENUTO,
pertanto, di dover procedere a rettificare quanto previsto nel paragrafo 4.1.3
– Inserimento nelle cure domiciliari – con riferimento ai punti “interventi di
base” e “interventi specialistici multisciplinari”
che vengono sostituiti con i seguenti punti:
-
Livello base: costituito da
interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15
marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso
l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e
la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base
delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati
da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
-
Livello specialistico: costituito
da interventi da parte di équipe multiprofessionali e
multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali
gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di
competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di
complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile
controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati
caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale
nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
RILEVATO
che il
Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che il
presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO che il Direttore Regionale del
Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso il proprio parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente
proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
-
di
apportare al decreto commissariale n. 51/2012
dell’11.10.2012 avente ad oggetto: Approvazione Linee Guida Regionali recanti
«Il Malato Terminale nella rete delle Cure Palliative: dall’Ospedale al
Domicilio» le seguenti modifiche:
al paragrafo
4.1.3 “Inserimento nelle cure domiciliari” i punti:
·
Interventi di base (C.I.A. = ‹
0,4): erogati dai Medici di Medicina generale e da infermieri delle cure
domiciliari, entrambi con una buona conoscenza di base di cure palliative.
Laddove non possibile la Unità di Cure Palliative erogherà anche gli interventi
di base;
·
Interventi specialistici
multidisciplinari (C.I.A. = › 0,5): erogati direttamente dalla Unità Cure
Palliative tramite le figure professionali previste dall’allegato 2 del
documento d’Intesa Sato Regioni decretato il 25 luglio 2012. L’assistenza
domiciliare di cure palliative vede, dunque, l’affiancarsi alle figure
professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un’equipe esperta in
cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i
bisogni del paziente terminale: maggiore è il livello di complessità, legato
anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, maggiore
sarà il tempo dedicato da parte dell’equipe esperta.
sono
sostituiti dai seguenti:
·
Livello base: costituito da
interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15
marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso
l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e
la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base
delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati
da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
·
Livello specialistico: costituito
da interventi da parte di équipe multiprofessionali e
multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali
gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di
competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di
complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile
controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati
caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza
individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
-
di
trasmettere il presente provvedimento, per i
relativi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle USL;
-
di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze per la successiva validazione;
-
di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.