Decreto commissariale n. 51/2012 dell’11.10.2012 avente ad oggetto: approvazione linee guida regionali recanti ‘il malato terminale nella rete delle cure palliative: dall’ospedale al domicilio’ – adeguamento al dpcm 12 gennaio 2017 – art. 23.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge 15 marzo 2010 n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, con cui si è provveduto a definire – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) l’ambito delle «cure palliative» come “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”;

 

VISTO l’Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante le Linee guida per la promozione, sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. Atti 239/CSR del 16.12.2010);

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 51/2012 dell’11.10.2012 con il quale si è provveduto ad approvare le linee guida regionali recanti “Il malato terminale nella rete delle cure palliative: dall’ospedale al domicilio” contenenti:

1.             Il fabbisogno relativo ai pazienti oncologici residenti nel territorio regionale;

2.             Le distinte tipologie di assistenza (domiciliare, residenziale, ospedaliera e ambulatoriale) da erogarsi nell’ambito della Rete regionale per le cure palliative;

3.             I criteri di arruolamento per la presa in carico del paziente terminale;

4.             La definizione dei sistemi informativi per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare e residenziale;

5.             L’analisi dei costi di produzione per giornata di assistenza domiciliare e residenziale e la definizione delle relative tariffe;

 

ATTESO che nelle surrichiamate linee guida, al paragrafo 4.1.3 “Inserimento nelle cure domiciliari” è previsto, tra l’altro, che individuata la eleggibilità del paziente alle cure palliative domiciliari, nella medesima valutazione il responsabile dell’Unità Cure Palliative ed il Medico di Medicina Generale, in relazione alla intensità assistenziale richiesta e quantificata attraverso una stima del C.I.A., inquadreranno le Cure Palliative Domiciliari da effettuare come:

-                              Interventi di base (C.I.A. = ‹ 0,4): erogati dai Medici di Medicina generale e da infermieri delle cure domiciliari, entrambi con una buona conoscenza di base di cure palliative. Laddove non possibile la Unità di Cure Palliative erogherà anche gli interventi di base;

-                              Interventi specialistici multidisciplinari (C.I.A. = › 0,5): erogati direttamente dalla Unità Cure Palliative tramite le figure professionali previste dall’allegato 2 del documento d’Intesa Sato Regioni decretato il 25 luglio 2012. L’assistenza domiciliare di cure palliative vede, dunque, l’affiancarsi alle figure professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un’equipe esperta in cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i bisogni del paziente terminale: maggiore è il livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, maggiore sarà il tempo dedicato da parte dell’equipe esperta.

 

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

VISTO l’art. 23 – Cure palliative domiciliari – del surrichiamato DPCM che nel precisare che il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell’ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, stabilisce, altresì, che le cure palliative domiciliari sono erogate dalle Unità di Cure Palliative e che si articolano nei seguenti livelli:

a)             Livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;

b)             Livello specialistico: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

 

RILEVATO che quanto disciplinato nel decreto commissariale n. 51/2012, in ordine alle modalità erogative delle cure palliative domiciliari, necessita di un adeguamento con riferimento esclusivamente alla intensità assistenziale richiesta e quantificata attraverso una stima del C.I.A. (Coefficiente Intensità Assistenziale) in modo da renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 23 del DPCM 12 gennaio 2017;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a rettificare quanto previsto nel paragrafo 4.1.3 – Inserimento nelle cure domiciliari – con riferimento ai punti “interventi di base” e “interventi specialistici multisciplinari” che vengono sostituiti con i seguenti punti:

-                              Livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;

-                              Livello specialistico: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

 

RILEVATO che il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare attesta che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

 

Con voti espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

-                              di apportare al decreto commissariale n. 51/2012 dell’11.10.2012 avente ad oggetto: Approvazione Linee Guida Regionali recanti «Il Malato Terminale nella rete delle Cure Palliative: dall’Ospedale al Domicilio» le seguenti modifiche:

al paragrafo 4.1.3 “Inserimento nelle cure domiciliari” i punti:

·                                Interventi di base (C.I.A. = ‹ 0,4): erogati dai Medici di Medicina generale e da infermieri delle cure domiciliari, entrambi con una buona conoscenza di base di cure palliative. Laddove non possibile la Unità di Cure Palliative erogherà anche gli interventi di base;

·                                Interventi specialistici multidisciplinari (C.I.A. = › 0,5): erogati direttamente dalla Unità Cure Palliative tramite le figure professionali previste dall’allegato 2 del documento d’Intesa Sato Regioni decretato il 25 luglio 2012. L’assistenza domiciliare di cure palliative vede, dunque, l’affiancarsi alle figure professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un’equipe esperta in cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i bisogni del paziente terminale: maggiore è il livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, maggiore sarà il tempo dedicato da parte dell’equipe esperta.

sono sostituiti dai seguenti:

·                                Livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;

·                                Livello specialistico: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

-                              di trasmettere il presente provvedimento, per i relativi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle USL;

-                              di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la successiva validazione;

-                              di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.