IL
PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
VISTO
l’art. 122 della Costituzione;
VISTO l’art. 143 dello Statuto
della Regione Abruzzo del 28.12.2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che la
Giunta Regionale sia composta dal Presidente e da un numero massimo di sei
Assessori, tra i quali il Vice Presidente;
VISTO l’art. 144 dello Statuto
regionale il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale, entro
quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina di Assessori ed il Vice
Presidente, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;
VISTA la L.R. 2 aprile 2013,
n. 9 recante: “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente
della Giunta Regionale”;
VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 40 recante:
“Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei Gruppi consiliari” e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 30 dicembre
2004, n. 51 recante: “Disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale”;
VISTA la comunicazione dell’11
giugno 2014 prot. n. 12396 con la quale la Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi – Ufficio Affari Generali e Segreteria dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale ha trasmesso l’estratto del verbale delle operazioni
dell’Ufficio Centrale Regionale da cui, a seguito della consultazione
elettorale del 25 maggio 2014, risultano i proclamati eletti alla carica di
Presidente della Giunta Regionale e di Consiglieri regionali d’Abruzzo;
VISTA la nota
del 17 giugno 2014 prot. n. P00012788/PRES-02 con la quale la Direzione Affari
della Presidenza e Legislativi – Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha trasmesso l’estratto del
verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale corretto dal testè
menzionato Ufficio;
CONSIDERATO che per gli Assessori che rivestono la carica di Consigliere Regionale e
che assumono le relative funzioni all’atto della proclamazione a norma
dell’art. 29, comma II, dello Statuto Regionale, la verifica sulle condizioni
di eleggibilità e l’accertamento di eventuali incompatibilità sono disciplinati
dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento interno per i lavori del Consiglio
Regionale;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 153, I comma, dello Statuto Regionale, gli
Organi dell’Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività normativa, amministrativa
e gestionale;
VISTI
i precedenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 31 del
19.06.2014, 32 del 24.06.2014, 79
dell’11.09.2015, 82 del 14.09.2015, 34 dell’8.04.2016, 7 del 13.02.2017, 20 del
09.04.2018, 32 del 10.05.2018, 47 del 22.05.2018, 48 del 22.05.2018 con i quali
sono stati nominati gli Assessori e conferite le specifiche competenze;
RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere al conferimento delle deleghe e
funzioni agli Assessori nominati;
DECRETA
1.
di conferire al Componente
della Giunta Regionale Lorenzo Berardinetti, le seguenti materie relativamente
alle attività di impulso, indirizzo, sovrintendimento, monitoraggio e verifica:
·
Lavori
Pubblici, interventi caratterizzati dalle emergenze urgenti per la difesa del
suolo e della costa;
·
Politica
della casa e dell’edilizia scolastica;
·
Banda
Larga e Digitalizzazione;
·
Enti
Locali e Assistenza piccoli comuni;
·
Rapporto
con ERSI e soggetti gestori ciclo idrico;
·
Parchi
e riserve
2.
di precisare che il Presidente
della Giunta Regionale esercita tutte
le funzioni non espressamente conferite agli Assessori;
3.
di individuare negli Uffici dell’Aquila del Dipartimento
delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali la sede
operativa dell’Assessore delegato e di eventuali collaboratori;
4.
il presente Decreto è comunicato al Presidente del
Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44. III comma, dello
Statuto della Regione Abruzzo;
5.
il presente decreto è pubblicato sul BURA ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 9 dicembre 2010, n. 51.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso