LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281
recante: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189
recante: “Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché
l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate”;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47
recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione
degli animali da affezione”;
CONSIDERATO che l’art. 3, 3°
comma della succitata
legge regionale prevede che la Giunta regionale stili un rapporto
annuale sullo stato di attuazione della legge;
VISTO il Rapporto Annuale sullo stato di
attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – Anno 2017 - predisposto dal
Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, che viene allegato sotto la lettera “A” al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
concernente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
regione Abruzzo”;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non
scaturiscono oneri a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che :
1. Il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
Con
i voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa:
1. di approvare il Rapporto Annuale sullo
stato di attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – Anno 2017, predisposto
dal Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti che viene allegato sotto la lettera “A” al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di
dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
3. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).