LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 7 aprile
2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7
aprile 2014, n.81;
VISTO il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.71 del 26 settembre 2014 avente ad oggetto : “Costituzione Osservatorio Regionale per la
Riforma delle Province” e s.m.i.;
RICORDATO che la Regione
Abruzzo, al termine di un percorso di confronto in seno all’Osservatorio
regionale per il riordino delle Province (costituito con DPGR 71/2014 e s.m.i.) condotto con le Province abruzzesi e con le
Organizzazioni sindacali territoriali, ha approvato la Legge Regionale 20
ottobre 2015, n.32 recante : ”
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della Legge 56/2014” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Abruzzo Speciale 28 10 2015, n. 113) e s.m.i.;
CHE con propria
Deliberazione n°1054 del 19/12/2015 concernente “Legge Regionale 20 ottobre
2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - art.7 Adozione delle Linee
Guida per l’individuazione e il trasferimento dei beni e risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative”-
sono state adottate, nel testo formalmente approvato dall’Osservatorio
Regionale per la Riforme delle Province nella seduta del 1°dicembre 2015, le
Linee guida disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la
stipulazione degli Accordi di cui all’art.8 della L.R. 32/2015;
CHE con propria
Deliberazione n° 144 del 04/03/2016 sono stati recepiti, ai sensi dell'art. 8
comma 3) della L.R. 32/2016 , i primi due Accordi bilaterali per il
trasferimento delle funzioni e delle risorse in materia di “Formazione
Professionale (art.3 c.1 lett.f) - Risorse Idriche e
Difesa del Suolo (art.3 c.1 lett.d) – Agricoltura
(art.3 c.1 lett.c) ” e di “Tutela Ambientale (art.3
c.1 lett.s), di Energia (art.3 c.1 lett.p) Industria,
Commercio e Artigianato”(art.3 c.1 lett.g), nonché
per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle
Funzioni generali (15 %- ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato
dall'Osservatorio Regionale in data 21.10.2015);
CHE, altresì, con
propria Deliberazione n. 670 del 20.10.2016 sono stati da ultimo recepiti, a
completamento del processo di riordino delle funzioni provinciali, gli Accordi
bilaterali per il trasferimento delle funzioni amministrative di cui
all'articolo 3 comma 1 lettere b) - e) - h) - i) - l) - m) - n) - o) - q) - r)
e t), nonché è stato recepito l'Accordo bilaterale, mediante l'istituto
dell'avvalimento, del personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia
Provinciale per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse
alle funzioni di cui all'art. 3 comma 1, lett. h, l,
s, (Art. 6 L.R. 32/2015) ed infine lo Schema di Accordo per il trasferimento ai
Comuni, delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 lettere c) - d) - e);
VISTA la Legge
Regionale del 30 agosto 2017 , n.50 recante : “Modifiche alla legge regionale
20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”, con la quale
è stata abrogata la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo
3) della L.R. 32/2015 sostituendola con la seguente disposizione: “p) le
funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate
dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017) ed
è stato inserito l’articolo 4 bis) che testualmente recita: “In materia di
energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in
forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a.
funzione di controllo
degli impianti termici;
b.
funzioni
relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica
ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1
dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."
RICHIAMATO, al riguardo,
l’articolo 4) della succitata L.R. 50/2017 il quale dispone che la Regione e le
Province adeguano e modificano gli Accordi bilaterali già stipulati ai sensi
dell’articolo 8) della L.R 32/2015 (recepiti con DGR 144/2016 e 670/2016 ndr), secondo le procedure ivi previste;
CONSIDERATO che
l’Osservatorio regionale per il riordino delle Province, nel corso della seduta
del 25 ottobre 2017, ha approvato la bozza dell’Accordo bilaterale per il
trasferimento alle Province delle funzioni amministrative ai sensi
dell’articolo 4 bis) della L.R. 32/2015 e s.m.i.,nel
testo che non prevede il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e
strumentali correlate alle funzioni medesime , ne ha fissato la decorrenza al
1° gennaio 2018, e ha fatto rinvio all’adozione di un successivo Protocollo
d’intesa per la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Province,
del Catasto informatico per la certificazione energetica, la cui titolarità e
unitarietà resta in capo alla Regione Abruzzo;
RIBADITO che, ai sensi
dell’articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50, la Regione continua ad esercitare
le funzioni in materia di “Energia”, fatta eccezione per quelle trasferite alle
Province ai sensi dell’articolo 4 bis) della L.R. 32/2015 e s.m.i,
come disciplinate dall’Accordo bilaterale approvato nel corso della seduta
dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province del 25 ottobre 2017
e allegato, rispettivamente per ciascuna Provincia, al presente atto quali
parti integranti e sostanziali (Allegato A) Accordo bilaterale Regione-
Provincia dell’Aquila; Allegato B)
Accordo bilaterale Regione- Provincia di Chieti; Allegato C) Accordo bilaterale Regione-
Provincia di Pescara; Allegato D)
Accordo bilaterale Regione- Provincia di Teramo);
CONSIDERATO che la decorrenza
del trasferimento alle Province delle funzioni predette può essere fissata al
1° gennaio 2018, così come concordato tra le parti in sede di Osservatorio
Regionale per il riordino delle Province nella seduta del 25 ottobre 2017 (come
da Verbale della seduta allegato quale parte integrante e sostanziale con la lett.E);
STABILITO che, ai sensi di
quanto disposto dall’art.11 della L.R. 32/2015 e dall’articolo 2 c.8)
dell’Accordo bilaterale stipulato in data 18/02/2016 e recepito con DGR
144/2016, fino al primo gennaio 2018, data di decorrenza dell’accordo
all’esame, sono fatte salve le attuali gestioni delle funzioni esercitate dalle
società partecipate provinciali;
PRECISATO che,
conformemente a quanto disposto dall’art.5 della L.R. 50/2017, l’adozione del
presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio
regionale;
Udito
il Relatore;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.
di recepire, ai sensi
dell’articolo 8 comma 3) della L.R.32/2015,
l’Accordo bilaterale Regione-Province nel testo approvato
dall’Osservatorio regionale per il riordino delle Province, in data 25 ottobre
2017, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto
rispettivamente per ciascuna Provincia ( Allegato A) Accordo bilaterale
Regione- Provincia dell’Aquila;
(Allegato B) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Chieti; ( Allegato
C) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Pescara; ( Allegato D) Accordo
bilaterale Regione- Provincia di Teramo) per il trasferimento delle Funzioni di
cui all’art. “4 bis” della Legge Regionale 32/2015 e s.m.i., come di seguito riportate :
a.
funzione di controllo
degli impianti termici;
b.
funzioni
relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica
ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1
dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
2.
di stabilire la decorrenza del trasferimento alle
Province delle funzioni di cui al punto 1) del dispositivo al 1° gennaio 2018,
così come concordato tra le parti in sede di Osservatorio Regionale per il
riordino delle Province nella seduta del 25 ottobre 2017 (come da Verbale della
seduta Allegato E);
3.
di stabilire, altresì che, ai sensi di quanto disposto
dall’art.11 della L.R. 32/2015 e dall’articolo 2 c.8) dell’Accordo bilaterale
stipulato in data 18/02/2016 e recepito con DGR 144/2016, fino al primo gennaio
2018, data di decorrenza dell’Accordo recepito con il presente atto, sono fatte
salve le attuali gestioni delle funzioni esercitate dalle Società partecipate
provinciali;
4.
di precisare che, conformemente a quanto disposto
dall’art.5 della L.R. 50/2017, l’adozione del presente atto non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;
5.
di disporre la pubblicazione della presente Delibera,
con annessi allegati, sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Abruzzo.