Recepimento Accordo Bilaterale per il trasferimento alle Province delle Funzioni amministrative in materia di “Controllo degli Impianti Termici” e di “Controlli della Qualita’ del Servizio di Certificazione Energetica (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75)” ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 30 Agosto 2017, N.50 recante: “Modifiche alla Legge Regionale 20 Ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n.81;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.71 del 26 settembre 2014 avente ad oggetto : “Costituzione Osservatorio Regionale per la Riforma delle Province” e s.m.i.;

 

RICORDATO che la Regione Abruzzo, al termine di un percorso di confronto in seno all’Osservatorio regionale per il riordino delle Province (costituito con DPGR 71/2014 e s.m.i.) condotto con le Province abruzzesi e con le Organizzazioni sindacali territoriali, ha approvato la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante :   ” Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 28 10 2015, n. 113) e s.m.i.;

 

CHE con propria Deliberazione n°1054 del 19/12/2015 concernente “Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - art.7 Adozione delle Linee Guida per l’individuazione e il trasferimento dei beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative”-  sono state adottate, nel testo formalmente approvato dall’Osservatorio Regionale per la Riforme delle Province nella seduta del 1°dicembre 2015, le Linee guida disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la stipulazione degli Accordi di cui all’art.8 della L.R. 32/2015;

 

CHE con propria Deliberazione n° 144 del 04/03/2016 sono stati recepiti, ai sensi dell'art. 8 comma 3) della L.R. 32/2016 , i primi due Accordi bilaterali per il trasferimento delle funzioni e delle risorse in materia di “Formazione Professionale (art.3 c.1 lett.f) - Risorse Idriche e Difesa del Suolo (art.3 c.1 lett.d) – Agricoltura (art.3 c.1 lett.c) ” e di “Tutela Ambientale (art.3 c.1 lett.s), di Energia (art.3 c.1 lett.p)  Industria, Commercio e Artigianato”(art.3 c.1 lett.g), nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15 %- ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21.10.2015);

 

CHE, altresì, con propria Deliberazione n. 670 del 20.10.2016 sono stati da ultimo recepiti, a completamento del processo di riordino delle funzioni provinciali, gli Accordi bilaterali per il trasferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) - e) - h) - i) - l) - m) - n) - o) - q) - r) e t), nonché è stato recepito l'Accordo bilaterale, mediante l'istituto dell'avvalimento, del personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni di cui all'art. 3 comma 1, lett. h, l, s, (Art. 6 L.R. 32/2015) ed infine lo Schema di Accordo per il trasferimento ai Comuni, delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 lettere c) - d) - e);

 

VISTA la Legge Regionale del 30 agosto 2017 , n.50 recante : “Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”, con la quale è stata abrogata la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 3) della L.R. 32/2015 sostituendola con la seguente disposizione: “p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis" (art.1 della L.R.50/2017) ed è stato inserito l’articolo 4 bis) che testualmente recita: “In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a.           funzione di controllo degli impianti termici;

b.           funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

 

RICHIAMATO, al riguardo, l’articolo 4) della succitata L.R. 50/2017 il quale dispone che la Regione e le Province adeguano e modificano gli Accordi bilaterali già stipulati ai sensi dell’articolo 8) della L.R 32/2015 (recepiti con DGR 144/2016 e 670/2016 ndr), secondo le procedure ivi previste;

 

CONSIDERATO che l’Osservatorio regionale per il riordino delle Province, nel corso della seduta del 25 ottobre 2017, ha approvato la bozza dell’Accordo bilaterale per il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 4 bis) della L.R. 32/2015 e s.m.i.,nel testo che non prevede il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali correlate alle funzioni medesime , ne ha fissato la decorrenza al 1° gennaio 2018, e ha fatto rinvio all’adozione di un successivo Protocollo d’intesa per la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Province, del Catasto informatico per la certificazione energetica, la cui titolarità e unitarietà resta in capo alla Regione Abruzzo;

 

RIBADITO che, ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 30/08/2017 n. 50, la Regione continua ad esercitare le funzioni in materia di “Energia”, fatta eccezione per quelle trasferite alle Province ai sensi dell’articolo 4 bis) della L.R. 32/2015 e s.m.i, come disciplinate dall’Accordo bilaterale approvato nel corso della seduta dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province del 25 ottobre 2017 e allegato, rispettivamente per ciascuna Provincia, al presente atto quali parti integranti e sostanziali (Allegato A) Accordo bilaterale Regione- Provincia dell’Aquila;  Allegato B) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Chieti;  Allegato C) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Pescara;  Allegato D) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Teramo);

 

CONSIDERATO che la decorrenza del trasferimento alle Province delle funzioni predette può essere fissata al 1° gennaio 2018, così come concordato tra le parti in sede di Osservatorio Regionale per il riordino delle Province nella seduta del 25 ottobre 2017 (come da Verbale della seduta allegato quale parte integrante e sostanziale con la lett.E);

 

STABILITO che, ai sensi di quanto disposto dall’art.11 della L.R. 32/2015 e dall’articolo 2 c.8) dell’Accordo bilaterale stipulato in data 18/02/2016 e recepito con DGR 144/2016, fino al primo gennaio 2018, data di decorrenza dell’accordo all’esame, sono fatte salve le attuali gestioni delle funzioni esercitate dalle società partecipate provinciali;

 

PRECISATO che, conformemente a quanto disposto dall’art.5 della L.R. 50/2017, l’adozione del presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

 

1.           di recepire, ai sensi dell’articolo 8 comma 3) della L.R.32/2015,  l’Accordo bilaterale Regione-Province nel testo approvato dall’Osservatorio regionale per il riordino delle Province, in data 25 ottobre 2017, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto rispettivamente per ciascuna Provincia ( Allegato A) Accordo bilaterale Regione- Provincia dell’Aquila;  (Allegato B) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Chieti; ( Allegato C) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Pescara; ( Allegato D) Accordo bilaterale Regione- Provincia di Teramo) per il trasferimento delle Funzioni di cui all’art. “4 bis” della Legge Regionale 32/2015 e s.m.i.,  come di seguito riportate :

a.           funzione di controllo degli impianti termici;

b.           funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

2.           di stabilire la decorrenza del trasferimento alle Province delle funzioni di cui al punto 1) del dispositivo al 1° gennaio 2018, così come concordato tra le parti in sede di Osservatorio Regionale per il riordino delle Province nella seduta del 25 ottobre 2017 (come da Verbale della seduta Allegato E);

3.           di stabilire, altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art.11 della L.R. 32/2015 e dall’articolo 2 c.8) dell’Accordo bilaterale stipulato in data 18/02/2016 e recepito con DGR 144/2016, fino al primo gennaio 2018, data di decorrenza dell’Accordo recepito con il presente atto, sono fatte salve le attuali gestioni delle funzioni esercitate dalle Società partecipate provinciali;

4.           di precisare che, conformemente a quanto disposto dall’art.5 della L.R. 50/2017, l’adozione del presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;

5.           di disporre la pubblicazione della presente Delibera, con annessi allegati, sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato