Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. Determinazioni in ordine all’assegnazione delle sedi farmaceutiche.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-            Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265  Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

-            la Legge 08 marzo 1968 n. 221 “ Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;

-            la Legge 02 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”;

-            il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 “Regolamento per l’attuazione della legge 475/1968;

-            la Legge 08 novembre 1991, n. 362 recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;

-            il D.P.C.M. 30 marzo1994, n. 298 recante “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii;

-            il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii.;

-            il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante:“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ed in particolare l’art. 11 rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” – siccome successivamente modificato ed integrato;  

-            la legge 27 febbraio 2017 n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”;

-            la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

-            la legge 11 gennaio 2018 n.3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

 

RICHIAMATE

-            la D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con cui è stato approvato il “Bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”;

-            la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: “Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. – nomina commissione esaminatrice” - siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del 10.11.2015;

-            la determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012;

-            la D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” Approvazione graduatoria provvisoria”, con la quale, tra l’altro, si è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice;

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione  di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017, fatti salvi gli esiti di successivi controlli contemplati dall’art. 13 del bando di concorso straordinario;

 

ATTESO che

-            risultano pendenti dinanzi al Tar Abruzzo n. 4 (quattro) ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui alla citata D.G.R. n. 1022/2015, al fine del riconoscimenti di punteggi non attribuiti e fondati precipuamente sulla richiesta di applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015;

-            risultano pendenti dinanzi al Tar Abruzzo n. 13 ( tredici) ricorsi per la richiesta di annullamento della graduatoria definitiva di cui alla citata D.G.R. n. 95/2017 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

 

VISTO l’art. 16 della recente legge 11 gennaio 2018 n.3 recante: “Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche”, disponente che il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

 

RILEVATO che

-            l’art. 1 del bando di concorso straordinario prevede che il numero delle sedi e l’indicazione delle zone cosi come elencate nell’Allegato B della D.G.R. n. 775/2012, potranno subire variazioni solo per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi ad atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche;

-            risultano pendenti dinanzi alle autorità giurisdizionali (Tar Abruzzo e Consiglio di Stato) n. 7 (sette) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche oggetto del presente concorso, a seguito delle dichiarazioni di inammissibilità ed improcedibilità del contenzioso proposto rispettivamente dinanzi al Presidente della Repubblica contro il provvedimento del Comune di Carsoli (AQ) e dinanzi al Tar Abruzzo contro il provvedimento del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);

 

RICHIAMATA la nota prot. RA/0287287 /17 del 10.11.2017 del Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e Welfare, con la quale si comunicava ai vincitori, per la fase di avvio dell’interpello, l’esistenza dei contenziosi pendenti relativi al presente concorso straordinario; 

 

RITENUTO precisare che:

-            ognuna delle sedi sub iudice verrà assegnata sotto condizione risolutiva correlata all’esito del relativo giudizio pendente;

-            l’assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del candidato vincitore del presente concorso con il passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per i ricorrenti nei giudizi pendenti;

-            viceversa l’assegnazione della sede e la conseguente autorizzazione all’apertura rilasciata al vincitore del presente concorso straordinario decadranno automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i ricorrenti;

-            l’assegnazione diverrà definitiva con il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado o all’esito dei giudizi di appello;

-            l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito dell’accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a quo sia con riguardo alle eventuali variazioni sulle sedi farmaceutiche messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria;

 

RICHIAMATI

-            l’art 10 del bando di concorso che così recita: “La Regione Abruzzo interpella i candidati vincitori i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”;

-            l’art. 11 del bando di concorso straordinario, nel quale sono indicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche:

a.       ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza , che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria”;

b.      entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata”;

c.       l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;

d.      durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b, quelle non aperte entro il termine decadenziale di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione della stessa,nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti. La Regione Abruzzo provvede alla nomina dei vincitori assegnatari.

 

CONSIDERATO che le disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo referente il compito di esprimere validamente all’esterno dell’associazione la volontà del gruppo e che, in fase di assegnazione della sede farmaceutica, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, ancorché componenti dell’associazione;

 

DATO ATTO che la fase della procedura di interpello - che ha interessato le candidature collocatesi nelle prime 85 posizioni in graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017, si è svolta -  ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso straordinario - con modalità Web tramite la piattaforma unica tecnologica ed applicativa realizzata dal Ministero della Salute ed è iniziata in data 19 novembre 2017 dalle ore 18:00 e si è conclusa in data 24 novembre 2017 alle ore 18:00 ed ha determinato la scelta di n. 66 candidature;

 

RICHIAMATI

-            l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al concorso;

-            l’art. 6 del bando di concorso straordinario recante: “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede: “In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”;

-            l’art. 12 del bando di concorso straordinario recante: “Cause di esclusione dalla graduatoria”, in particolare il comma 2 che dispone: “In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;

-            l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante: ”Accertamento dei requisiti” che dispone: “ In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali DPF003/168,169,170 e 171 del 20 dicembre 2017, con le quali il Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e Welfare  - a seguito di controlli effettuati in ordine alla mancanza/permanenza di un requisito di partecipazione al concorso straordinario (della condizione di non aver ceduto la farmacia negli ultimi dieci anni) - ha escluso n. 4 candidature dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche;

 

DATO ATTO che la fase della procedura di accettazione delle sedi, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso straordinario - per i candidati che nella fase di interpello hanno espresso le proprie preferenze rispetto alle sedi farmaceutiche da assegnare - si è svolta con modalità Web tramite la piattaforma ministeriale in data 04 gennaio 2018 dalle ore 18:00 e si è conclusa in data 19 gennaio 2018 alle ore 18:00;

 

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti “sedi-candidature”, con le relative accettazioni, generato dalla piattaforma tecnologica – secondo l’ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati - come trasmesso dal Ministero della Salute che ha interessato n. 62 candidature, al netto delle 4 candidature escluse;

 

ATTESO che ai fini della registrazione del protocollo di scelta delle sedi e di accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della stessa piattaforma Web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;

 

VISTO l’art. 11, comma 7 della L. n. 27/2012, siccome modificato dall’art. 1 comma 163 della L. n. 124 del 04.08.2017 disponente che per i vincitori di concorso in forma associata, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori su base paritaria, per un periodo di 3 (tre) anni “dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia”, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

 

CONSIDERATO l’art 112 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265, recante : ”L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato

all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso”;

 

CONSIDERATE

-            la nota prot. n. 9007-P- 23.11.2012, con la quale, in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito che ” i titolari in forma associata potranno costituire (…)una società ai sensi dell’art. 7 della legge 362/1991” ed ancora che “Tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perchè la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’articolo 7 della legge n.362/ 1991”;

-            la circolare del Ministero della Salute prot  2385-P-02.04.2015, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute  ha precisato che:”(…)la titolarità della farmacia assegnata con il concorso straordinario ex art. 11, d.l. n.1/2012,   è  in capo a ciascuno dei concorrenti  e, scindendo la titolarità dalla gestione, attribuisce quest’ultima alla persona giuridica”  ed ancora “occorre considerare la peculiarità del concorso straordinario di cui trattasi , che costituisce una novità  nel sistema vigente, non solo perché la graduatoria è basata solo su titoli, e non su titoli ed esami,(…)ma anche perché del tutto innovativo è il modo in cui viene assegnata la titolarità ove i concorrenti partecipino in forma associata. (…) in attuazione dei principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, nonché di matrice comunitaria del favor partecipationis, al fine di implementare  la concorrenzialità del sistema rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori al mercato (...)”;

 

RITENUTO quindi stabilire che

-            in caso di partecipazione in forma associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta è da  intendersi “unica pro indiviso” al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti ed  “è strettamente personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;

-            è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” associata ; pertanto ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti dell’associazione e ciò per tre anni successivi al provvedimento di autorizzazione;

-            l’associazione che verrà autorizzata alla apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci mediante dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso;

-            il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata alla associazione mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altra associazione per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti  degli altri partecipanti all’associazione, qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci siccome riportato al precedente punto;

-            le disposizioni di cui sopra si applicano ai candidati che hanno partecipato in modalità singola, a quelli che hanno partecipato in modalità associata ed a quelli che hanno partecipato in modalità singola in una regione e in modalità associata in altra regione, ovvero in modalità associata ma di diversa composizione nelle due regioni, ai quali risulterà egualmente preclusa l’accettazione dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse, che determina la decadenza di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti all’associazione;

 

RICHIAMATO l’art. 11 del bando di concorso straordinario secondo il quale il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stabilito in giorni 180 (centottanta) “dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione della stessa “, a pena di decadenza dalla titolarità;

 

RITENUTO, pertanto

-            che l’art. 8 comma 1 lett. b legge 362/ 1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

-            che le modalità di apertura delle sedi farmaceutiche, comprese le sedi sub iudice, sono quelle previste dalla normativa vigente, ovvero la Regione adotterà il provvedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia assegnata, al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti,  previa verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina di settore;

-            che il termine per procedere all’apertura della farmacia assegnata a pena di decadenza dalla titolarità è di giorni 180 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione della sede all’indirizzo pec del referente l’associazione;

-            che in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad uno o più assegnatari, gli stessi assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in forma associata, decadono dalla assegnazione/conferimento di titolarità della sede;

RITENUTO ravvisare sin d’ora che i 180 giorni previsti come termine perentorio per l’apertura delle sedi farmaceutiche, sono comprensivi anche dei tempi di istruttoria del procedimento necessari alla Regione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura e del riconoscimento della titolarità della farmacia vinta;

 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, gli assegnatari delle sedi farmaceutiche assegnate ma non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni sono esclusi dalla graduatoria e decadono dalla assegnazione;

 

VISTA la legge 27 febbraio 2017 n. 19 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.”, con la quale si stabilisce che la graduatoria del concorso straordinario, ha validità “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario”;

 

VISTO il parere n. 69/2018 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017 numero affare n. 01962/2017 - su richiesta del Ministero della Salute –Ufficio Legislativo – sull’ interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte con la legge 4 agosto 2017 n. 124 “con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ed il vincolo della gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità”; 

 

RITENUTO che

-            i vincitori in caso di partecipazione in forma associata possono costituire una società anche di capitali di cui al novellato art. 7 c. 1 della legge n.362/1991, a condizione che la gestione associata sia su base paritaria vincolata per un periodo di tre anni;

-            la Commissione speciale del Consiglio di Stato, in merito alle incompatibilità di cui all’art. 7, c.2 e all’art. 8 c.1 della legge n. 362/1991 “non trova motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario”;

-            l’Amministrazione regionale provvederà ad adottare il provvedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della sede ai fini del conferimento di titolarità nei confronti dei farmacisti vincitori, previa rimozione da parte degli stessi di eventuali cause di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia;

 

RILEVATO che

-            la fase della procedura di interpello delle sedi farmaceutiche ha interessato i candidati collocatisi nelle prime 85 posizioni della graduatoria definitiva ed hanno effettuato la scelta n. 66 candidature, pertanto le restanti 19 (mancata preferenza) sono da escludere dalla graduatoria definitiva e decadono dalla assegnazione delle sedi, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario;

-            la fase della procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche scelte dai vincitori, ai sensi dell’art. 11 del bando, svoltasi secondo modalità web, ha interessato n.62 candidature - al netto delle 4 candidature escluse - di cui:

·             n.16 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria e decadono dalla assegnazione, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario;

·             n.46 hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, pertanto si rende necessario procedere successivamente alla assegnazione agli stessi della sede farmaceutica accettata;

 

RITENUTO di dover escludere dalla graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 e dalla assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 e dell’art.12 del bando di concorso straordinario, le n. 35 candidature che non hanno risposto all’interpello o che non hanno accettato/rifiutato la sede loro abbinata;

 

PRESO ATTO:

-            delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori con le modalità previste, di cui all’ALLEGATO A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-            delle candidature che non hanno partecipato alla procedura di interpello (mancata preferenza) o che non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) da escludere dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione delle sedi di cui all’ALLEGATO B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-            delle sedi farmaceutiche che risultano non accettate/assegnate di cui all’ALLEGATO C - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

ATTESO che le sedi farmaceutiche non accettate/assegnate, quelle non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni, nonché quelle che dovessero rendersi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, verranno assegnate secondo quanto previsto dall’art. 11 lett. d) del bando di concorso straordinario;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di prendere atto - all’esito delle procedure di interpello ed accettazione delle sedi farmaceutiche svoltesi ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso straordinario – dell’elenco delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori, di cui all’Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di prendere atto dell’elenco delle candidature escluse dalla graduatoria definitiva di cui alla D.G.R n. 95/2017 e dall’assegnazione della sede – ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario – che non hanno partecipato all’interpello (mancata preferenza) o che non hanno accettato/rifiutato la sede proposta, di cui all’Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di prendere atto dell’elenco delle sedi farmaceutiche che risultano non accettate/assegnate di cui all’Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.      di notificare il presente provvedimento ai referenti di cui all’Allegato B, esclusi dalla graduatoria definitiva e decaduti dalla assegnazione delle sedi farmaceutiche, tramite l’indirizzo pec; in caso di mancata comunicazione di un indirizzo pec valido e funzionante il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

5.      di dare atto che risultano pendenti dinanzi alle autorità giurisdizionali (Tar Abruzzo e Consiglio di Stato) n. 7 (sette) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche oggetto del presente concorso;

6.      di dare atto che risultano pendenti, dinanzi al Tar Abruzzo, n.4 (quattro)  ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui D.G.R. n. 1022/2015 e n. 13 (tredici) ricorsi contro la graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017;

7.      di precisare che l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito dell’accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a quo  sia con riguardo alle eventuali variazioni sulle sedi messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria;

8.      di stabilire che:

a.       nel caso di vincitori assegnatari in forma associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta è da intendersi “unica pro indiviso”, al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti ed  è strettamente personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;

b.      è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” associata; pertanto ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti dell’associazione e ciò per tre anni successivi al provvedimento di autorizzazione;

c.       l’associazione che verrà autorizzata alla apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci mediante dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso;

d.      il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata alla associazione mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altra associazione per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti all’associazione, qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci siccome riportato al precedente punto;

e.       le disposizioni di cui sopra si applicano ai candidati che hanno partecipato in modalità singola, a quelli che hanno partecipato in modalità associata ed a quelli che hanno partecipato in modalità singola in una regione e in modalità associata in altra regione, ovvero in modalità associata ma di diversa composizione nelle due regioni, ai quali risulterà egualmente preclusa l’accettazione dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse, che determina la decadenza di diritto anche nei confronti degli altri partecipanti all’associazione;

9.      di avvisare sia i candidati singoli che quelli in forma associata, che risulterà identicamente precluso di accettare l’autorizzazione all’esercizio di una sede oggetto del presente concorso e di una sede oggetto del concorso straordinario in essere in un’altra regione;

10.    di stabilire che il termine, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario, per l’apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è di giorni 180 (centottanta) decorrenti “dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione della stessa “, a pena di decadenza dalla titolarità;

11.    di precisare che in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede oggetto del presente concorso, emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad uno o più  assegnatari, gli stessi assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in forma associata, decadono dall’assegnazione/conferimento di titolarità della sede;

12.    di precisare che le modalità di apertura delle sedi farmaceutiche, comprese le sedi sub iudice, sono quelle previste dalla normativa vigente; la Regione adotterà il provvedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia assegnata al fine del conferimento di titolarità,  previa verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa;

13.    di precisare che l’obbligo di mantenere la comunione su base paritaria tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia assegnata a seguito del presente concorso, permane per tre anni decorrenti dalla data di notifica della autorizzazione, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

14.    di specificare che i vincitori in forma associata, possono costituire una società anche di capitali di cui al novellato art. 7 c. 1 legge n. 362/1991, a condizione che la gestione associata sia su base paritaria vincolata per un periodo di tre anni, poiché la titolarità resta congiuntamente in capo ai soci;

15.    di stabilire che i provvedimenti regionali di assegnazione delle singole sedi farmaceutiche saranno notificati all’indirizzo pec del referente;

16.    di disporre la pubblicazione  del presente atto sul B.U.R.A.T.;

17.    di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale regionale, sezione “La Regione Comunica”, sotto la voce: “concorso straordinario farmacie”.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

 

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3