LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
-
Regio
Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
-
la Legge 08 marzo 1968 n. 221 “
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
-
la Legge 02 aprile 1968 n. 475 “Norme
concernenti il Servizio Farmaceutico”;
-
il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275
“Regolamento per l’attuazione della legge 475/1968;
-
la Legge 08 novembre 1991, n. 362
recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;
-
il D.P.C.M. 30 marzo1994, n. 298
recante “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre
1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii;
-
il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445
e ss.mm.ii.;
-
il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito
con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante:“Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” ed in particolare l’art. 11 rubricato “Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria” – siccome successivamente modificato ed
integrato;
-
la legge 27 febbraio 2017 n. 19
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l'esercizio di deleghe legislative”;
-
la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”;
-
la legge 11 gennaio 2018 n.3 “Delega
al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;
RICHIAMATE
-
la D.G.R. del 26 novembre 2012, n.
775 con cui è stato approvato il “Bando di concorso straordinario per titoli
per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in
legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”;
-
la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38
avente ad oggetto: “Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n.
85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3,
D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e
ss.mm. e ii. – nomina commissione esaminatrice” -
siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del
10.11.2015;
-
la determinazione dirigenziale del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso
straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione
candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati
non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico
straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012;
-
la D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015
avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per
l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio
nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con
modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”
Approvazione graduatoria provvisoria”, con la quale, tra l’altro, si è preso
atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei
titoli di studio e di carriera, siccome approvati dalla Commissione
esaminatrice;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 95
del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva –
concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1
convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo
2017, fatti salvi gli esiti di successivi controlli contemplati dall’art. 13
del bando di concorso straordinario;
ATTESO che
-
risultano pendenti dinanzi
al Tar Abruzzo n. 4 (quattro) ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui
alla citata D.G.R. n. 1022/2015, al fine del riconoscimenti di punteggi non
attribuiti e fondati precipuamente sulla richiesta di applicazione della
sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015;
-
risultano pendenti dinanzi
al Tar Abruzzo n. 13 ( tredici) ricorsi per la richiesta di annullamento della
graduatoria definitiva di cui alla citata D.G.R. n. 95/2017 e di tutti gli atti
connessi e conseguenti;
VISTO l’art. 16 della
recente legge 11 gennaio 2018 n.3 recante: “Disposizioni in materia di concorso
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche”, disponente che il
punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 30
marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione
prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
RILEVATO che
-
l’art.
1 del bando di concorso straordinario prevede che il numero delle sedi e
l’indicazione delle zone cosi come elencate nell’Allegato B della D.G.R. n.
775/2012, potranno subire variazioni solo per effetto di provvedimenti
giurisdizionali relativi ad atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche;
-
risultano
pendenti dinanzi alle autorità giurisdizionali (Tar Abruzzo e Consiglio di
Stato) n. 7 (sette) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di individuazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del presente concorso, a seguito delle
dichiarazioni di inammissibilità ed improcedibilità del contenzioso proposto
rispettivamente dinanzi al Presidente della Repubblica contro il provvedimento
del Comune di Carsoli (AQ) e dinanzi al Tar Abruzzo contro il provvedimento del
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
RICHIAMATA la nota prot. RA/0287287 /17 del 10.11.2017 del Servizio Assistenza
Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza
del Dipartimento per la Salute e Welfare, con la quale si comunicava ai
vincitori, per la fase di avvio dell’interpello, l’esistenza dei contenziosi
pendenti relativi al presente concorso straordinario;
RITENUTO precisare che:
-
ognuna delle sedi sub iudice verrà assegnata sotto condizione risolutiva
correlata all’esito del relativo giudizio pendente;
-
l’assegnazione della sede
diventerà definitiva nei confronti del candidato vincitore del presente
concorso con il passaggio in giudicato della sentenza comportante esito
negativo per i ricorrenti nei giudizi pendenti;
-
viceversa l’assegnazione
della sede e la conseguente autorizzazione all’apertura rilasciata al vincitore
del presente concorso straordinario decadranno automaticamente in corrispondenza
del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per i
ricorrenti;
-
l’assegnazione diverrà
definitiva con il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado o
all’esito dei giudizi di appello;
-
l’efficacia del provvedimento
regionale di assegnazione a seguito dell’accettazione della sede farmaceutica,
è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a
quo sia con riguardo alle eventuali variazioni sulle sedi farmaceutiche messe a
concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria;
RICHIAMATI
-
l’art 10 del bando di concorso che così
recita: “La Regione Abruzzo interpella i candidati vincitori i quali entro il
quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono
indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria in ordine di preferenza, un
numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in
graduatoria”;
-
l’art.
11 del bando di concorso straordinario, nel quale sono indicate le modalità di assegnazione
delle sedi farmaceutiche:
a. ad ogni vincitore è assegnata la prima
sede da lui indicata in ordine di preferenza , che non
risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria”;
b. entro quindici giorni dall’assegnazione il
vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata”;
c. l’inutile decorso del termine concesso
per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
d. durante il periodo di validità della
graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b, quelle non aperte entro il termine decadenziale di 180 (centottanta) giorni dalla data di
notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione
della stessa,nonché quelle
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti
precedenti. La Regione Abruzzo provvede alla nomina dei vincitori assegnatari.
CONSIDERATO che le
disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo
referente il compito di esprimere validamente all’esterno dell’associazione la
volontà del gruppo e che, in fase di assegnazione della sede farmaceutica, sono
prive di effetti giuridici le dichiarazioni provenienti da soggetti diversi,
ancorché componenti dell’associazione;
DATO ATTO che la fase della
procedura di interpello - che ha interessato le candidature collocatesi nelle
prime 85 posizioni in graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017, si
è svolta - ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso straordinario - con modalità Web tramite la piattaforma unica
tecnologica ed applicativa realizzata dal Ministero della Salute ed è iniziata
in data 19 novembre 2017 dalle ore 18:00 e si è conclusa in data 24 novembre
2017 alle ore 18:00 ed ha determinato la scelta di n. 66 candidature;
RICHIAMATI
-
l’art.
2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione
al concorso;
-
l’art.
6 del bando di concorso straordinario recante: “Irricevibilità della domanda,
cause di esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede: “In caso di
partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e
di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal
concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”;
-
l’art.
12 del bando di concorso straordinario recante: “Cause di esclusione dalla
graduatoria”, in particolare il comma 2 che dispone: “In caso di partecipazione
in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi
dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;
-
l’art.
13 del bando di concorso straordinario recante: ”Accertamento
dei requisiti” che dispone: “ In qualsiasi fase del concorso o momento
successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di
quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti
per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”;
RICHIAMATE le determinazioni
dirigenziali DPF003/168,169,170 e 171 del 20 dicembre 2017, con le quali il
Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti –
Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e Welfare - a seguito di controlli effettuati in ordine
alla mancanza/permanenza di un requisito di partecipazione al concorso
straordinario (della condizione di non aver ceduto la farmacia negli ultimi
dieci anni) - ha escluso n. 4 candidature dalla graduatoria definitiva e
dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche;
DATO ATTO che la fase della
procedura di accettazione delle sedi, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di
concorso straordinario - per i candidati che nella fase di interpello hanno
espresso le proprie preferenze rispetto alle sedi farmaceutiche da assegnare -
si è svolta con modalità Web tramite la piattaforma ministeriale in data 04
gennaio 2018 dalle ore 18:00 e si è conclusa in data 19 gennaio 2018 alle ore
18:00;
PRESO ATTO del riepilogo
degli abbinamenti “sedi-candidature”, con le relative accettazioni, generato
dalla piattaforma tecnologica – secondo l’ordine di preferenza indicato dagli
stessi candidati interpellati - come trasmesso dal Ministero della Salute che
ha interessato n. 62 candidature, al netto delle 4 candidature escluse;
ATTESO che ai fini della
registrazione del protocollo di scelta delle sedi e di accettazione è stato
utilizzato quello generato dal sistema della stessa piattaforma Web, al quale è
riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione
regionale ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 11, comma
7 della L. n. 27/2012, siccome modificato dall’art. 1 comma 163 della L. n. 124
del 04.08.2017 disponente che per i vincitori di concorso in forma associata,
la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della
gestione associata da parte degli stessi vincitori su base paritaria, per un
periodo di 3 (tre) anni “dalla data di autorizzazione all’esercizio della
farmacia”, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
CONSIDERATO l’art 112 del
T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265, recante
: ”L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente
personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo
di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato
all’esercizio di una farmacia può concorrere
all’esercizio di un’altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione,
quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al
prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in
ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso”;
CONSIDERATE
-
la nota prot.
n. 9007-P- 23.11.2012, con la quale, in merito alla titolarità e gestione della
farmacia vinta in forma associata, l’Ufficio Legislativo del Ministero della
Salute ha chiarito che ” i titolari in forma associata potranno costituire
(…)una società ai sensi dell’art. 7 della legge 362/1991” ed ancora che “Tale
società rileverà unicamente ai fini della gestione, perchè
la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta,
congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista
dall’articolo 7 della legge n.362/ 1991”;
-
la
circolare del Ministero della Salute prot 2385-P-02.04.2015, con la quale l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Salute
ha precisato che:”(…)la titolarità della farmacia assegnata con il
concorso straordinario ex art. 11, d.l.
n.1/2012, è in capo a ciascuno dei concorrenti e, scindendo la titolarità dalla gestione,
attribuisce quest’ultima alla persona giuridica” ed ancora “occorre considerare la peculiarità
del concorso straordinario di cui trattasi , che costituisce una novità nel sistema vigente, non solo perché la
graduatoria è basata solo su titoli, e non su titoli ed esami,(…)ma anche
perché del tutto innovativo è il modo in cui viene assegnata la titolarità ove
i concorrenti partecipino in forma associata. (…) in attuazione dei principi
costituzionali di libertà di iniziativa economica, nonché di matrice
comunitaria del favor partecipationis,
al fine di implementare
la concorrenzialità del sistema rimuovendo le restrizioni
all’ingresso di nuovi operatori al mercato (...)”;
RITENUTO quindi stabilire
che
-
in caso di partecipazione in forma
associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della sede
farmaceutica vinta è da intendersi
“unica pro indiviso” al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno
dei concorrenti ed “è strettamente
personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;
-
è
vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò
intendendosi anche la persona “fisica” associata ; pertanto ciascuno dei
singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di
autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre
autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti
anche di tutti gli altri componenti dell’associazione e ciò per tre anni
successivi al provvedimento di autorizzazione;
-
l’associazione che verrà
autorizzata alla apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta
mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione
all’esercizio di un’altra sede, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione,
quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci mediante dichiarazione notificata
alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del
concorso;
-
il singolo titolare di
un’autorizzazione rilasciata alla associazione mediante il presente concorso
potrà concorrere da solo o con altra associazione per l’autorizzazione
all’esercizio di un’altra sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con
il presente concorso decadrà di diritto nei confronti degli altri partecipanti all’associazione,
qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci siccome riportato al
precedente punto;
-
le
disposizioni di cui sopra si applicano ai candidati che hanno partecipato in
modalità singola, a quelli che hanno partecipato in modalità associata ed a
quelli che hanno partecipato in modalità singola in una regione e in modalità
associata in altra regione, ovvero in modalità associata ma di diversa
composizione nelle due regioni, ai quali risulterà egualmente preclusa
l’accettazione dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di due o più
sedi, anche in regioni diverse, che determina la decadenza di diritto nei
confronti anche degli altri partecipanti all’associazione;
RICHIAMATO l’art. 11 del
bando di concorso straordinario secondo il quale il termine per l’apertura
delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stabilito in giorni 180
(centottanta) “dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a
seguito dell’accettazione della stessa “, a pena di decadenza dalla titolarità;
RITENUTO, pertanto
-
che l’art. 8 comma 1 lett. b legge 362/ 1991 stabilisce che la partecipazione
alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare
di altra farmacia;
-
che le modalità di apertura delle sedi
farmaceutiche, comprese le sedi sub iudice, sono
quelle previste dalla normativa vigente, ovvero la Regione adotterà il
provvedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia
assegnata, al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei
concorrenti, previa verifica
dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina di
settore;
-
che il termine per procedere
all’apertura della farmacia assegnata a pena di decadenza dalla titolarità è di
giorni 180 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione
della sede all’indirizzo pec del referente
l’associazione;
-
che in qualunque momento successivo
all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di
farmacia in capo ad uno o più assegnatari, gli stessi assegnatari della
medesima sede in caso di partecipazione in forma associata, decadono dalla
assegnazione/conferimento di titolarità della sede;
RITENUTO ravvisare sin
d’ora che i 180 giorni previsti come termine perentorio per l’apertura delle
sedi farmaceutiche, sono comprensivi anche dei tempi di istruttoria del
procedimento necessari alla Regione per il rilascio del provvedimento di
autorizzazione all’apertura e del riconoscimento della titolarità della
farmacia vinta;
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi
degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, gli assegnatari delle sedi
farmaceutiche assegnate ma non aperte entro il termine decadenziale
di 180 giorni sono esclusi dalla graduatoria e decadono dalla assegnazione;
VISTA la legge 27
febbraio 2017 n. 19 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge
30dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del
termine per l'esercizio di deleghe legislative.”, con la quale si stabilisce
che la graduatoria del concorso straordinario, ha validità “per sei anni a
partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle
sedi oggetto del concorso straordinario”;
VISTO il parere n.
69/2018 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell’adunanza del
22 dicembre 2017 numero affare n. 01962/2017 - su richiesta del Ministero della
Salute –Ufficio Legislativo – sull’ interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017 n. 124 “con particolare
riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ed il vincolo della gestione
societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità”;
RITENUTO che
-
i vincitori in caso di
partecipazione in forma associata possono costituire una società anche di
capitali di cui al novellato art. 7 c. 1 della legge n.362/1991, a condizione
che la gestione associata sia su base paritaria vincolata per un periodo di tre
anni;
-
la Commissione speciale del Consiglio
di Stato, in merito alle incompatibilità di cui all’art. 7, c.2 e all’art. 8
c.1 della legge n. 362/1991 “non trova motivi per escludere l’applicazione del
regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso
straordinario”;
-
l’Amministrazione
regionale provvederà ad adottare il provvedimento di autorizzazione
all’apertura e all’esercizio della sede ai fini del conferimento di titolarità
nei confronti dei farmacisti vincitori, previa rimozione da parte degli stessi
di eventuali cause di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia;
RILEVATO che
-
la fase della procedura di interpello
delle sedi farmaceutiche ha interessato i candidati collocatisi nelle prime 85
posizioni della graduatoria definitiva ed hanno effettuato la scelta n. 66
candidature, pertanto le restanti 19 (mancata preferenza) sono da escludere
dalla graduatoria definitiva e decadono dalla assegnazione delle sedi, ai sensi
dell’art. 12 del bando di concorso straordinario;
-
la fase della procedura di
accettazione delle sedi farmaceutiche scelte dai vincitori, ai sensi dell’art.
11 del bando, svoltasi secondo modalità web, ha interessato n.62 candidature -
al netto delle 4 candidature escluse - di cui:
·
n.16
non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata
accettazione/rifiuto) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria e decadono
dalla assegnazione, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario;
·
n.46
hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità
previste, pertanto si rende necessario procedere successivamente alla
assegnazione agli stessi della sede farmaceutica accettata;
RITENUTO di dover
escludere dalla graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 e dalla
assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 e dell’art.12 del
bando di concorso straordinario, le n. 35 candidature che non hanno risposto
all’interpello o che non hanno accettato/rifiutato la sede loro abbinata;
PRESO ATTO:
-
delle sedi farmaceutiche accettate dai
vincitori con le modalità previste, di cui all’ALLEGATO A - parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
-
delle candidature che non hanno
partecipato alla procedura di interpello (mancata preferenza) o che non hanno
partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) da
escludere dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione delle sedi di cui
all’ALLEGATO B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
delle sedi farmaceutiche che risultano
non accettate/assegnate di cui all’ALLEGATO C - parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
ATTESO che le sedi
farmaceutiche non accettate/assegnate, quelle non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni, nonché quelle che dovessero
rendersi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso,
verranno assegnate secondo quanto previsto dall’art. 11 lett.
d) del bando di concorso straordinario;
A
voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
prendere atto - all’esito delle procedure di interpello ed accettazione
delle sedi farmaceutiche svoltesi ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di
concorso straordinario – dell’elenco delle sedi farmaceutiche accettate dai
vincitori, di cui all’Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di
prendere atto dell’elenco delle candidature escluse dalla graduatoria
definitiva di cui alla D.G.R n. 95/2017 e dall’assegnazione della sede – ai
sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario – che non hanno
partecipato all’interpello (mancata preferenza) o che non hanno
accettato/rifiutato la sede proposta, di cui all’Allegato B - parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di
prendere atto dell’elenco delle sedi farmaceutiche che risultano non
accettate/assegnate di cui all’Allegato C - parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di
notificare il presente provvedimento ai referenti di cui all’Allegato B,
esclusi dalla graduatoria definitiva e decaduti dalla assegnazione delle sedi
farmaceutiche, tramite l’indirizzo pec; in caso di
mancata comunicazione di un indirizzo pec valido e
funzionante il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con
la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
5. di
dare atto che risultano pendenti dinanzi alle autorità giurisdizionali (Tar
Abruzzo e Consiglio di Stato) n. 7 (sette) ricorsi avverso i provvedimenti
comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche oggetto del presente
concorso;
6. di
dare atto che risultano pendenti, dinanzi al Tar Abruzzo, n.4 (quattro) ricorsi
avverso la graduatoria provvisoria di cui D.G.R. n. 1022/2015 e n. 13 (tredici)
ricorsi contro la graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017;
7. di
precisare che l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a
seguito dell’accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione
risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a quo sia con riguardo alle eventuali
variazioni sulle sedi messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei
candidati in graduatoria;
8. di
stabilire che:
a. nel caso di vincitori assegnatari in
forma associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della
sede farmaceutica vinta è da intendersi “unica pro indiviso”, al fine del
conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti ed “è strettamente
personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;
b. è vietato il cumulo di due o più
autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona
“fisica” associata; pertanto ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere
o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare
pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera
autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti
dell’associazione e ciò per tre anni successivi al provvedimento di
autorizzazione;
c. l’associazione che verrà autorizzata alla
apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta mediante il presente
concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede,
ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda,
non vi rinunci mediante dichiarazione notificata alla Regione entro dieci
giorni dalla partecipazione del risultato del concorso;
d. il singolo titolare di un’autorizzazione
rilasciata alla associazione mediante il presente concorso potrà concorrere da
solo o con altra associazione per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra
sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso
decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti
all’associazione, qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci
siccome riportato al precedente punto;
e. le disposizioni di cui sopra si applicano
ai candidati che hanno partecipato in modalità singola, a quelli che hanno
partecipato in modalità associata ed a quelli che hanno partecipato in modalità
singola in una regione e in modalità associata in altra regione, ovvero in
modalità associata ma di diversa composizione nelle due regioni, ai quali
risulterà egualmente preclusa l’accettazione dell’autorizzazione all’apertura e
all’esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse, che determina la
decadenza di diritto anche nei confronti degli altri partecipanti
all’associazione;
9. di
avvisare sia i candidati singoli che quelli in forma associata, che
risulterà identicamente precluso di accettare l’autorizzazione all’esercizio di
una sede oggetto del presente concorso e di una sede oggetto del concorso
straordinario in essere in un’altra regione;
10. di
stabilire che il termine, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario,
per l’apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è di giorni 180
(centottanta) decorrenti “dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione
della sede a seguito dell’accettazione della stessa “, a pena di decadenza
dalla titolarità;
11. di
precisare che in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede
oggetto del presente concorso, emerga il cumulo di due o più titolarità di
farmacia in capo ad uno o più
assegnatari, gli stessi assegnatari della medesima sede in caso
di partecipazione in forma associata, decadono dall’assegnazione/conferimento
di titolarità della sede;
12. di
precisare che le modalità di apertura delle sedi farmaceutiche, comprese le
sedi sub iudice, sono quelle previste dalla normativa
vigente; la Regione adotterà il provvedimento di autorizzazione all’apertura e
all’esercizio della farmacia assegnata al fine del conferimento di titolarità, previa
verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa;
13. di
precisare che l’obbligo di mantenere la comunione su base paritaria tra
tutti gli originari concorrenti in forma associata, della autorizzazione
all’apertura e all’esercizio della farmacia assegnata a seguito del presente
concorso, permane per tre anni decorrenti dalla data di notifica della
autorizzazione, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
14. di
specificare che i vincitori in forma associata, possono costituire una
società anche di capitali di cui al novellato art. 7 c. 1 legge n. 362/1991, a
condizione che la gestione associata sia su base paritaria vincolata per un
periodo di tre anni, poiché la titolarità resta congiuntamente in capo ai soci;
15. di
stabilire che i provvedimenti regionali di assegnazione delle singole sedi
farmaceutiche saranno notificati all’indirizzo pec
del referente;
16. di
disporre la pubblicazione
del presente atto sul B.U.R.A.T.;
17. di
disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale
regionale, sezione “La Regione Comunica”, sotto la voce: “concorso
straordinario farmacie”.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi
rispettivamente entro i termini decadenziali di 60
giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Segue
Allegato