Approvazione delle istanze di mantenimento dell’interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.M. 2 aprile 2015 n. 70, avente ad oggetto il  “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificatamente, il paragrafo 10 dell’Allegato 1, a tenore del quale “il riequilibrio dei ruoli tra l’ospedale e territorio costituisce uno degli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati a dare risposte concrete ai nuovi obiettivi di salute, determinati dagli effetti delle tre transizioni – epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni”;

 

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 10 marzo 2008 n. 5, che, pur impartendo indirizzi programmatici per l’organizzazione regionale dell’offerta ambulatoriale, non individua i parametri cui attenersi per determinarne i fabbisogni assistenziali;

 

PRECISATO che, allo stesso modo, mancano standard ed indicatori nazionali consolidati utili ad individuare e definire la domanda di assistenza di specialistica ambulatoriale;

 

RICHIAMATI:

-            il D.C.A. 27 dicembre 2012 n. 67, il quale, nell’approvare il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale relativo al triennio 2013-2015, ha individuato, a livello aziendale e regionale, la domanda di prestazioni di diagnostica per immagini, di laboratorio, di medicina nucleare, di medicina fisica e FKT, di odontoiatrica e di branche a visita definendo, altresì, il numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN, Mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre, necessarie a soddisfare la domanda assistenziale relativa alla Medicina Nucleare ed alla Diagnostica per immagini;

-            il D.C.A. 24 giugno 2013 n. 46, il quale ha ripartito, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni definiti dal D.C.A. n. 67/2012 individuando, per ciascuna branca specialistica, il numero massimo di Centri di Erogazione necessari ad assicurare la domanda assistenziale rilevata;

-            il D.C.A 14 ottobre 2013 n. 85, il quale, integrando il citato D.C.A. n. 46/2013, ha definito un fabbisogno addizionale di prestazioni odontoiatriche e, per garantirne il pieno soddisfacimento, ha, altresì, aumentato il numero dei Centri di Erogazione programmati dal citato D.C.A. n. 67/2012;

 

CONSIDERATO che il Documento Tecnico allegato al D.C.A. n. 67/2012 ha delimitato l’efficacia del fabbisogno assistenziale individuato con esclusivo riferimento al triennio 2013 – 2015, prevedendo la crescita della domanda regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, avente ad oggetto il “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”, la quale ha approvato, tra l’altro, il Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”, (cfr., All. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 è stata pubblicata sul BURAT n. 37 ordinario del 13 settembre 2017 e che, in data 20 settembre 2017 sul BURAT n. 38 ordinario è stata ripubblicata la medesima deliberazione con avviso di rettifica, con il quale si rappresenta che si è proceduto a ripubblicazione della citata D.G.R. n. 417/2017, nel testo conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale e che sarebbero state comunque ritenute valide le comunicazioni di mantenimento dell’interesse, di cui al punto 7 del dispositivo della D.G.R. n. 417/2017, acquisite a partire dalla data di pubblicazione sul BURAT n. 37 ordinario del 13 settembre 2017, precisando che il termine di 30 giorni di cui al suddetto punto 7 sarebbe definitivamente decorso dalla data della ripubblicazione, con scadenza alla data del 20 ottobre 2017;

 

CONSIDERATO che, in relazione al fabbisogno autorizzatorio per le apparecchiature a risonanza magnetica >0,5 Tesla, presente nel Documento Tecnico approvato con D.G.R. n. 417/2017, sono pervenute istanze di mantenimento dell’interesse presenti in elenco, che saranno istruite contestualmente alle altre istanze pervenute nei termini indicati dalla D.G.R. n. 417/2017, nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni approvate con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417:

-            il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dal Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” contenuto nell’All. n. 01 alla D.G.R. n. 417/2017, delimita l’area della realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non suscettibile, quindi, di accreditamento istituzionale, salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro programmatorio regionale;

-            la compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. è espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” contenuto nell’All. n. 01 alla D.G.R. n. 417/2017, programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda di autorizzazione alla realizzazione;

-            ai fini dell’adozione del parere di compatibilità programmatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dal citato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  sono valutate in ordine cronologico, prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

-            sono valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico (prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti), previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dal citato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”, risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 417/2017 sul BURAT, ove non ancora oggetto di parere di compatibilità programmatoria definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

 

RICHIAMATE, altresì, le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 417/2017, in ordine agli adempimenti dei soggetti istanti:

-            entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. n. 417/2017 sul BURAT, gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche di cui al citato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” , ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, comunicano al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo PEC:  dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata, allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione Comunale accettante;

-            l’inutile decorrenza del suddetto termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine, della documentazione richiesta, è intesa come rinuncia alla domanda, legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi, l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente alla medesima branca specialistica;

-            l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche previste dal citato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”, All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017 potrà essere avviata soltanto alla scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii;

 

PRESO ATTO, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, delle istanze pervenute di mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata, secondo la modalità ed entro i termini previsti, con l’avvertenza che il mancato adempimento sarebbe stato inteso come rinuncia alla domanda medesima;

 

RITENUTO di dover approvare l’“Allegato A” alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, concernente l’elenco delle istanze di mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”;

 

RITENUTO, altresì, di demandare al competente Servizio Regionale Programmazione Socio-Sanitaria, “Ufficio Autorizzazione e Accreditamento istituzionale” le istruttorie delle istanze di cui all’“Elenco 1”, in ordine alla loro ammissibilità ed alla loro valutazione nel merito, ai fini del rilascio del parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

 

DATO ATTO che:

1.      il Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.      il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1), ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      di approvare l’“Allegato A”,  allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, concernente l’elenco delle istanze di mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”;

2.      di demandare al competente Servizio Regionale Programmazione Socio-Sanitaria, “Ufficio Autorizzazione e Accreditamento istituzionale” le istruttorie delle istanze di cui all’“Elenco 1”, in ordine alla loro ammissibilità ed alla loro valutazione nel merito, ai fini del rilascio del parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

3.      di considerare che, in relazione al fabbisogno autorizzatorio per le apparecchiature a risonanza magnetica >0,5 Tesla, presente nel Documento Tecnico approvato con D.G.R. n. 417/2017, le istanze di mantenimento dell’interesse regolarmente pervenute e presenti in elenco, saranno istruite contestualmente alle altre istanze pervenute nei termini indicati dalla D.G.R. n. 417/2017, nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

4.      di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro;

5.      di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento Regionale per la Salute e il Welfare, per i successivi adempimenti di competenza;

6.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito web istituzionale regionale.

 

Segue Allegato