LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.M. 2 aprile
2015 n. 70, avente ad oggetto il
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e,
specificatamente, il paragrafo 10 dell’Allegato 1, a tenore del quale “il
riequilibrio dei ruoli tra l’ospedale e territorio costituisce uno degli
obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si
sono indirizzati a dare risposte concrete ai nuovi obiettivi di salute,
determinati dagli effetti delle tre transizioni – epidemiologica, demografica e
sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni”;
VISTO il Piano
Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 10 marzo 2008 n. 5, che,
pur impartendo indirizzi programmatici per l’organizzazione regionale
dell’offerta ambulatoriale, non individua i parametri cui attenersi per determinarne
i fabbisogni assistenziali;
PRECISATO che, allo stesso
modo, mancano standard ed indicatori nazionali consolidati utili ad individuare
e definire la domanda di assistenza di specialistica ambulatoriale;
RICHIAMATI:
-
il
D.C.A. 27 dicembre 2012 n. 67, il quale, nell’approvare il fabbisogno regionale
di assistenza specialistica ambulatoriale relativo al triennio 2013-2015, ha
individuato, a livello aziendale e regionale, la domanda di prestazioni di
diagnostica per immagini, di laboratorio, di medicina nucleare, di medicina
fisica e FKT, di odontoiatrica e di branche a visita definendo, altresì, il
numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN, Mammografia, MOC, Gamma
camera, PET ed altre, necessarie a soddisfare la domanda assistenziale relativa
alla Medicina Nucleare ed alla Diagnostica per immagini;
-
il D.C.A. 24 giugno 2013 n. 46, il
quale ha ripartito, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo
di Distretti, i fabbisogni definiti dal D.C.A. n. 67/2012 individuando, per
ciascuna branca specialistica, il numero massimo di Centri di Erogazione
necessari ad assicurare la domanda assistenziale rilevata;
-
il D.C.A 14 ottobre 2013 n. 85, il
quale, integrando il citato D.C.A. n. 46/2013, ha definito un fabbisogno
addizionale di prestazioni odontoiatriche e, per garantirne il pieno
soddisfacimento, ha, altresì, aumentato il numero dei Centri di Erogazione
programmati dal citato D.C.A. n. 67/2012;
CONSIDERATO che il Documento
Tecnico allegato al D.C.A. n. 67/2012 ha delimitato l’efficacia del fabbisogno
assistenziale individuato con esclusivo riferimento al triennio 2013 – 2015,
prevedendo la crescita della domanda regionale di prestazioni di specialistica
ambulatoriale;
VISTA la D.G.R. 28
luglio 2017, n. 417, avente ad oggetto il “Fabbisogno autorizzatorio
di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione
Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”, la quale ha approvato, tra
l’altro, il Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo”, (cfr., All. 1 alla
D.G.R. n. 417/2017);
CONSIDERATO che la D.G.R. 28
luglio 2017, n. 417 è stata pubblicata sul BURAT n. 37 ordinario del 13
settembre 2017 e che, in data 20 settembre 2017 sul BURAT n. 38 ordinario è
stata ripubblicata la medesima deliberazione con avviso di rettifica, con il
quale si rappresenta che si è proceduto a ripubblicazione della citata D.G.R.
n. 417/2017, nel testo conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale e che
sarebbero state comunque ritenute valide le comunicazioni di mantenimento
dell’interesse, di cui al punto 7 del dispositivo della D.G.R. n. 417/2017,
acquisite a partire dalla data di pubblicazione sul BURAT n. 37 ordinario del
13 settembre 2017, precisando che il termine di 30 giorni di cui al suddetto
punto 7 sarebbe definitivamente decorso dalla data della ripubblicazione, con
scadenza alla data del 20 ottobre 2017;
CONSIDERATO che, in relazione
al fabbisogno autorizzatorio per le apparecchiature a
risonanza magnetica >0,5 Tesla, presente nel Documento Tecnico approvato con
D.G.R. n. 417/2017, sono pervenute istanze di mantenimento dell’interesse
presenti in elenco, che saranno istruite contestualmente alle altre istanze
pervenute nei termini indicati dalla D.G.R. n. 417/2017, nel rispetto delle modalità
previste dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dal D.L. 24
giugno 2016, n. 113 convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
RICHIAMATE le seguenti
disposizioni approvate con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417:
-
il “Fabbisogno aggiuntivo” definito
dal Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” contenuto nell’All. n. 01 alla
D.G.R. n. 417/2017, delimita l’area della realizzazione e dell’esercizio delle
attività sanitarie costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio
non suscettibile, quindi, di accreditamento istituzionale, salva successiva e
diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro
programmatorio regionale;
-
la compatibilità programmatoria di
cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. è espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” contenuto nell’All. n. 01 alla
D.G.R. n. 417/2017, programma in relazione alla branca specialistica oggetto
della domanda di autorizzazione alla realizzazione;
-
ai fini dell’adozione del parere di
compatibilità programmatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.,
le domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti alle
branche specialistiche previste dal citato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” sono valutate in ordine cronologico,
prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni
Comunali accettanti;
-
sono
valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico (prendendo a
riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali
accettanti), previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento
dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007
alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste
dal citato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo”, risultanti essere già presentate alla data di
pubblicazione della D.G.R. n. 417/2017 sul BURAT, ove non ancora oggetto di
parere di compatibilità programmatoria definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATE, altresì, le
prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 417/2017, in ordine agli adempimenti dei
soggetti istanti:
-
entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione della D.G.R. n. 417/2017 sul BURAT, gli istanti l’autorizzazione
ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture
relative alle branche specialistiche di cui al citato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” , ove
non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, comunicano al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo
PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al
Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata,
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione
Comunale accettante;
-
l’inutile decorrenza del
suddetto termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso
termine, della documentazione richiesta, è intesa come rinuncia alla domanda,
legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi,
l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza
cronologicamente successiva ed afferente alla medesima branca specialistica;
-
l’istruttoria delle istanze ex
art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per
strutture relative alle branche specialistiche previste dal citato Documento
tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione
Abruzzo”, All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017 potrà
essere avviata soltanto alla scadenza del termine per la comunicazione
dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate e non ancora
oggetto di parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO, in ottemperanza
a quanto previsto dalla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, delle istanze pervenute
di mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata, secondo la modalità
ed entro i termini previsti, con l’avvertenza che il mancato adempimento
sarebbe stato inteso come rinuncia alla domanda medesima;
RITENUTO di dover approvare
l’“Allegato A” alla presente deliberazione, di cui
forma parte integrante e sostanziale, concernente l’elenco delle istanze di
mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali, di
cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio
di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione
Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”;
RITENUTO, altresì, di
demandare al competente Servizio Regionale Programmazione Socio-Sanitaria,
“Ufficio Autorizzazione e Accreditamento istituzionale” le istruttorie delle
istanze di cui all’“Elenco 1”, in ordine alla loro
ammissibilità ed alla loro valutazione nel merito, ai fini del rilascio del
parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
1. il Dirigente del Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1), ha attestato che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A
voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di
approvare l’“Allegato A”, allegato alla presente deliberazione, di cui
forma parte integrante e sostanziale, concernente l’elenco delle istanze di
mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali, di
cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 “Fabbisogno autorizzatorio
di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione
Documento tecnico ed ulteriori disposizioni”;
2. di
demandare al competente Servizio Regionale Programmazione Socio-Sanitaria,
“Ufficio Autorizzazione e Accreditamento istituzionale” le istruttorie delle istanze
di cui all’“Elenco 1”, in ordine alla loro
ammissibilità ed alla loro valutazione nel merito, ai fini del rilascio del
parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii.;
3. di
considerare che, in relazione al fabbisogno autorizzatorio
per le apparecchiature a risonanza magnetica >0,5 Tesla, presente nel
Documento Tecnico approvato con D.G.R. n. 417/2017, le istanze di mantenimento
dell’interesse regolarmente pervenute e presenti in elenco, saranno istruite
contestualmente alle altre istanze pervenute nei termini indicati dalla D.G.R.
n. 417/2017, nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 8 agosto 1994, n.
542, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla L. 7
agosto 2016, n. 160;
4. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro;
5. di
trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria del Dipartimento Regionale per la Salute e il Welfare, per i
successivi adempimenti di competenza;
6. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul
sito web istituzionale regionale.