LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- Il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Norme
in materia Ambientale), in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Il DPR n. 59 del 13/03/2013 “ Regolamento recante la disciplina
dell’Autorizzazione Unica Ambientale ……)” in particolare il Capo III
(Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera), art. 7 Autorizzazioni di carattere generale;
- La DGR
n. 517 del 25/05/2017 e specificatamente i criteri per l’adozione di
autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2;
- La DGR 329 del 29/06/2009, “ D.Lgs 152
del 03/04/06 - parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle
procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in
atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di
cui all’art. 272 comma 2.
VISTO Il Piano
Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con DGR 861 del
13/08/2007 e la Delibera del Consiglio Regionale 79/4 del 25/09/2007e s.m.i. ed
in particolare la circolare esplicativa della Regione Abruzzo del 03/04/2010
prot. RA/ 81920 (Allegato 1), relativa al Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell’Aria, misura MD2.
PREMESSO che la Regione è
individuata quale Autorità Competente al
rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in base alle seguenti
normative Statali e Regionali:
-
Decreto
Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”, in
particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera”;
-
Legge
Regionale Abruzzo, del 20 ottobre 2015, n. 32, “ Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge
56/2014", in particolare all’art. 3 (Funzioni oggetto di trasferimento
alla Regione);
VISTA l’attuazione di
quanto sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016, al fine di
concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure
autorizzative art. 272 commi 2 e 3;
CONSIDERATO che ai sensi
dell’art. 272, comma 2 del citato D. Lgs. 152/2006:
-
Per
specifiche categorie di impianti e attività “in deroga”, l’Autorità competente
può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna
singola categoria di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori
limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
-
I
valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità
all’articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo;
-
I
gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale
possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del
D. Lgs 152/2006, e quindi ai sensi del DPR 59/2013 in Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA);
-
L’installazione
di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in
autorizzazioni generali, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo
269 del medesimo decreto legislativo;
-
Per
gli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all’art. 269 del D. Lgs
152/2006, previa procedura di adesione, è ammessa l’installazione di impianti e
l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali.
RITENUTO necessario
aggiornare e porre in essere la modulistica adeguata in considerazione
del Capo III art. 7 del DPR 59/2013, in cui è fatta salva la facoltà del
Gestore di aderire tramite SUAP,
ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale ai
sensi dell’art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che nella Parte
Quinta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. in particolare negli Allegati alla Parte
Quinta, Allegato IV, Parte II (Impianti ed attività di cui all’articolo 272,
comma 2), risultano le seguenti tipologie di impianti e attività:
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo
aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia,
litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri,
vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di
prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina
pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di
articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero
massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno
con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a
2000 kg.
f) Verniciatura,
laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di
oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
h) Panificazione,
pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di
caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di
mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva
non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio
superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10
kg/g.
n) Laboratori
orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o) Anodizzazione,
galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti
chimici non superiore a 10 kg/ g.
p) Utilizzazione
di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a
100 kg/g.
q) Produzione di
sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con
utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di
metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
s) Produzione di
oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola
discontinua con utilizzo nel ciclo
produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione
e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con
produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione
e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore
a 1000 kg/g.
v) Molitura
cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
v-bis) Impianti di
essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole
non ricompresi nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e
conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari
marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in
calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione
con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni
manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000
kg/ g.
dd) Lavorazioni
conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero
massimo non superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di
metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a
100 kg.
ff) Produzione di
ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima
giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.
gg) Produzione di
carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non
superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di
oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni
lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti
termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore
a 10 - 50 MW
mm) impianti a
ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le
pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti
effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente
presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di
animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente
confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il
sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli
animali.
Categoria
animale e tipologia di allevamento |
N° capi |
Vacche
specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) |
Da 200
a 400 |
Rimonta
vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) |
Da 300
a 600 |
Altre vacche
(nutrici e duplice attitudine) |
Da 300
a 600 |
Bovini
all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) |
Da 300
a 600 |
Vitelli
a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) |
Da
1.000 a 2.500 |
Suini:
scrofe con suinetti destinati allo svezzamento |
Da 400
a 750 |
Suini:
accrescimento/ingrasso |
Da
1.000 a 2.000 |
Ovicaprini
(peso vivo medio: 50 kg/capo) |
Da
2.000 a 4.000 |
Ovaiole
e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) |
Da
25.000 a 40.000 |
Pollastre
(peso vivo medio: 0,7 kg/capo) |
Da
30.000 a 40.000 |
Polli da
carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) |
Da
30.000 a 40.000 |
Altro
pollame |
Da
30.000 a 40.000 |
Tacchini:
maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) |
Da
7.000 a 40.000 |
Tacchini:
femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) |
Da
14.000 a 40.000 |
Faraone
(peso vivo medio: 0,8 kg/capo) |
Da
30.000 a 40.000 |
Cunicoli:
fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) |
Da
40.000 a 80.000 |
Cunicoli:
capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) |
Da
24.000 a 80.000 |
Equini
(peso vivo medio: 550 kg/capo) |
Da 250
a 500 |
Struzzi |
700 a
1.500 |
oo) Lavorazioni
meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o
superiore a 500 kg/anno.
oo-bis)
Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non
ricompresi nella parte I del presente allegato.
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso parere
favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente
atto;
PRESO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto
dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso
Dipartimento;
Con
Voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente
richiamate:
-
di concorrere alla
semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative ex art. 272,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto e sancito
nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016;
-
di adottare
1.
le
autorizzazioni di carattere generale come riportate nell’Allegato I del DPR
59/2013 per gli impianti e le attività di cui all’articolo 272 c. 2 del D. Lgs
152/2006, elencati alla Parte II dell’allegato IV alla parte quinta;
2.
l’autorizzazione
generalizzata “Allegato A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutte le attività elencate e non ricomprese
al precedente punto 1;
3.
la
nuova modulistica Allegato B, relativa all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, in
sostituzione della modulistica precedente emanata con DGR 517/2007.
4.
il
modello di domanda allegato C, per
quanto riguarda la Voltura dell’Adesione all’Autorizzazione Generale art.
272 D. Lgs 152/2006, e di disporre, che
la Voltura viene soddisfatta con la comunicazione del modello sopra citato completa in tutte le sue parti.
Il presente allegato sostituisce la modulistica precedentemente emanata con DGR
517/2007.
5.
l’autorizzazione
di carattere generale Allegato D, per
gli “ Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami,
escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, relativo
all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera mm) della parte II allegato IV
allegati alla parte quinta.
Per
le adesioni di autorizzazioni di carattere generale già in essere, prima
dell’entrata in vigore della presente DGR, i gestori degli stabilimenti devono
presentare la domanda di adesione entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2009, entro il 31/12/ 2019;
b) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2010, entro il 31/12/ 2020;
c) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2011, entro il 31/12/ 2021;
d) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2012, entro il 31/12/2022;
e) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2013, entro il 31/12/ 2023;
f) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2014, entro il 31/12/ 2024;
g) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2015, entro il 31/12/2025;
h) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2016, entro il 31/12/2026;
i) per gli stabilimenti con “adesione di
autorizzazione” anteriori al 31/12/2017, entro il 31/12/2027;
6.
l’autorizzazione
di carattere generale Allegato E, per gli “Allevamenti effettuati in ambienti
confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente
tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende
l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una
struttura coperta per la stabulazione degli animali”, relativo all’art. 272 del
D. Lgs 152/2006, lettera nn) della parte II allegato IV allegati alla parte
quinta.
7.
il
modello Allegato F per la domanda Vidimazione Registri dei controlli delle
emissioni in atmosfera.
Delibera
altresì che:
-
Negli
stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all’art. 269 del D. lgs 152/2006,
è ammessa previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio
di attività previsti nelle Autorizzazioni Generali di cui all’art. 272 del D.
Lgs 152/2006, purché pertinenti con l’attività autorizzata. Non possono essere
richieste per lo stesso stabilimento più di tre autorizzazioni di carattere
generale.
-
Le
autorizzazioni di carattere generale negli stabilimenti in cui sono presenti
medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività,
devono integrare la domanda (Allegato B citato al punto 2 della presente DGR),
con le voci previste all’allegato I, Parte IV bis,* alla parte Quinta del D.
Lgs 152/2006;
-
La
sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN
15259/2008 (cosi come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la sezione di
campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni
di sicurezza per le operazioni di rilevazione.
-
I
registri delle manutenzione e degli autocontrolli riferiti all’autorizzazione
ai sensi dell’art.272 del D.lgs. 152/2006, devono essere, comunque, vidimati ai
sensi della DGR 517/2007, dall’autorità competente.
-
Nei
casi di presenza di ozono (O3), il valore limite di concentrazione è pari a 3,5
mg/Nm3, come indicato nella DGR 329 del 29/06/2009.
La
presente delibera innova e sostituisce nella DGR 517/2007 i criteri per
l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 commi 2,
e 3 del D. Lgs 152/2006”;
Si
specifica che le autorizzazioni, comunque, devono rispettare quanto previsto
dall’Art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 con l’obbligo, da parte del gestore dello
stabilimento, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della
normativa stessa.
Di
disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e di tutti i suoi
allegati nel B.U.R.A.T.
*l’autorizzazione
generalizzata ex art 272 D. Lgs
152/2006, è ammessa per i medi impianti
termici civili di cui al punto 2, allegato I, Parte IV bis, allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006.
Non rientrano nell’autorizzazione generalizzata ex art 272 D. Lgs 152/2006, i medi impianti di
combustione (industriali) in quanto alla
parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, manca la voce
specifica. Pertanto tali impianti vanno in autorizzazione ordinaria ex art. 269
Testo Unico Ambientale. In caso in cui con nuova disciplina normativa venga
inserita una voce specifica alla parte II allegato IV allegati alla parte
quinta D. Lgs 152/2006, relativa agli
medi impianti di combustione
(industriali) la presente nota decade.