Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 (impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.LGS n. 152/2006 recante norme in materia ambientale – e art. 7 del DPR 59/2013.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-        Il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia Ambientale), in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e successive modificazioni ed integrazioni;

-        Il DPR n. 59 del 13/03/2013 “  Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale ……)” in particolare il Capo III (Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera),  art. 7 Autorizzazioni di carattere generale;

-        La DGR   n. 517 del 25/05/2017 e specificatamente i criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2;

-        La DGR 329 del 29/06/2009, “ D.Lgs 152 del 03/04/06 - parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2.

 

VISTO Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con DGR 861 del 13/08/2007 e la Delibera del Consiglio Regionale 79/4 del 25/09/2007e s.m.i. ed in particolare la circolare esplicativa della Regione Abruzzo del 03/04/2010 prot. RA/ 81920 (Allegato 1), relativa al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, misura MD2.

 

PREMESSO che la Regione è individuata quale Autorità Competente  al rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in base alle seguenti normative Statali e Regionali:

-            Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

-            Legge Regionale Abruzzo, del 20 ottobre 2015, n. 32, “ Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", in particolare all’art. 3 (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione);

 

VISTA l’attuazione di quanto sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016, al fine di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative   art. 272 commi 2 e 3;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2 del citato D. Lgs. 152/2006:

-            Per specifiche categorie di impianti e attività “in deroga”, l’Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

-            I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo;

-            I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006, e quindi ai sensi del DPR 59/2013 in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

-            L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

-            Per gli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all’art. 269 del D. Lgs 152/2006, previa procedura di adesione, è ammessa l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali.

 

RITENUTO   necessario   aggiornare e porre in essere la modulistica adeguata in considerazione del Capo III art. 7 del DPR 59/2013, in cui è fatta salva la facoltà del Gestore di aderire tramite SUAP,   ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;

 

CONSIDERATO che nella Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. in particolare negli Allegati alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II (Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 2), risultano le seguenti tipologie di impianti e attività:

a)      Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.

h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.

p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.

r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.

s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel    ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.

z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.

bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.

dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.

gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 - 50  MW

mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.


 

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Da 1.000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Da 400 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso

Da 1.000 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Da 2.000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

Da 25.000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Da 30.000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

Da 30.000 a 40.000

Altro pollame

Da 30.000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Da 7.000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Da 14.000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Da 30.000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Da 40.000 a 80.000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Da 24.000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Da 250 a 500

Struzzi

700 a 1.500


 

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come    frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto;

 

 

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

 

Con Voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

 

-            di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative ex art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto e sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016;

-            di adottare

1.           le autorizzazioni di carattere generale come riportate nell’Allegato I del DPR 59/2013 per gli impianti e le attività di cui all’articolo 272 c. 2 del D. Lgs 152/2006, elencati alla Parte II dell’allegato IV  alla parte quinta;

2.           l’autorizzazione generalizzata “Allegato A” parte integrante e sostanziale del presente      provvedimento,  per tutte le attività elencate e non ricomprese al precedente punto 1;

3.           la nuova modulistica Allegato B, relativa all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, in sostituzione della modulistica precedente emanata con DGR 517/2007.

4.           il modello di domanda allegato C,  per quanto riguarda la Voltura dell’Adesione all’Autorizzazione Generale art. 272  D. Lgs 152/2006, e di disporre, che la Voltura viene soddisfatta con la comunicazione del modello  sopra citato completa in tutte le sue parti. Il presente allegato sostituisce la modulistica precedentemente emanata con DGR 517/2007.

5.           l’autorizzazione di carattere generale Allegato D,   per gli “ Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, relativo all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera mm) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.

Per le adesioni di autorizzazioni di carattere generale già in essere, prima dell’entrata in vigore della presente DGR, i gestori degli stabilimenti devono presentare la domanda di adesione entro i seguenti termini:

 

a)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2009, entro il 31/12/ 2019;

b)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2010, entro il 31/12/ 2020;

c)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2011, entro il 31/12/ 2021;

d)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2012, entro il 31/12/2022;

e)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2013, entro il 31/12/ 2023;

f)       per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2014, entro il 31/12/ 2024;

g)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2015, entro il 31/12/2025;

h)      per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2016, entro il 31/12/2026;

i)       per gli stabilimenti con “adesione di autorizzazione” anteriori al 31/12/2017, entro il 31/12/2027;

6.           l’autorizzazione di carattere generale Allegato E, per gli “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali”, relativo all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera nn) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.

7.           il modello Allegato F per la domanda Vidimazione Registri dei controlli delle emissioni in atmosfera.

 

Delibera altresì che:

 

-            Negli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all’art. 269 del D. lgs 152/2006, è ammessa previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle Autorizzazioni Generali di cui all’art. 272 del D. Lgs 152/2006, purché pertinenti con l’attività autorizzata. Non possono essere richieste per lo stesso stabilimento più di tre autorizzazioni di carattere generale.

-            Le autorizzazioni di carattere generale negli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono integrare la domanda (Allegato B citato al punto 2 della presente DGR), con le voci previste all’allegato I, Parte IV bis,* alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;

-            La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN 15259/2008 (cosi come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.

-            I registri delle manutenzione e degli autocontrolli riferiti all’autorizzazione ai sensi dell’art.272 del D.lgs. 152/2006, devono essere, comunque, vidimati ai sensi della DGR 517/2007, dall’autorità competente.

-            Nei casi di presenza di ozono (O3), il valore limite di concentrazione è pari a 3,5 mg/Nm3, come indicato nella DGR 329 del 29/06/2009.

 

La presente delibera innova e sostituisce nella DGR 517/2007 i criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 commi 2, e 3  del D. Lgs 152/2006”;

 

Si specifica che le autorizzazioni, comunque, devono rispettare quanto previsto dall’Art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 con l’obbligo, da parte del gestore dello stabilimento, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

 

Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e di tutti i suoi allegati nel B.U.R.A.T.

 

*l’autorizzazione generalizzata ex art 272  D. Lgs 152/2006, è ammessa per i medi impianti  termici civili di cui al punto 2, allegato I, Parte IV bis,  allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006. Non rientrano nell’autorizzazione generalizzata ex art 272  D. Lgs 152/2006, i medi impianti di combustione  (industriali) in quanto alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, manca la voce specifica. Pertanto tali impianti vanno in autorizzazione ordinaria ex art. 269 Testo Unico Ambientale. In caso in cui con nuova disciplina normativa venga inserita una voce specifica alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, relativa agli   medi impianti di combustione  (industriali) la presente nota decade.

 

 

Segue Allegato