LA
GIUNTA REGIONALE
VISTE le deliberazioni
di seguito elencate che hanno assentito in via definitiva gli assetti di
riconversione delle strutture aventi titolo in quanto autorizzate ed
accreditate per setting eccedentari i vigenti fabbisogni assistenziali
regionali delineati dal D.C.A. 28
settembre 2016 n. 117 e ss.mm.ii:
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 605
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 606
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 607
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 608
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 609
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 610
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 629
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 630
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 631
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 632
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 633
RICHIAMATA la D.G.R 30 marzo
2017 n. 129 che, per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dai
processi di riconversione assentiti dalla Giunta regionale e non oggetto di
riserva pubblica - di seguito, per brevità: “ fabbisogni autorizzatori carenti non
oggetto di riserva pubblica” – stabilisce: “fermo restando il criterio
cronologico di acquisizione delle istanze, il rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovrà rispettare l’ordine
delle priorità di attribuzione indicate
dal punto 2, lettere c) e d) del paragrafo 5.1.1 del P.S.R. 2008 – 2010;”
PRECISATO che, in questo
senso, la deliberazione in commento ha definito la tempistica e le modalità per
la comunicazione del “mantenimento dell’interesse alle domande già presentate”
da parte degli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
per strutture rientranti nei setting assistenziali non erosi dal processo di
riconversione, con la precisazione che l’inutile decorrenza della tempistica
stabilita ovvero l’incompleta e/o mancata acquisizione, nella stessa, della
documentazione richiesta sarebbe stata intesa come rinuncia alla domanda
legittimando l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza
cronologicamente successiva ed afferente il medesimo setting assistenziale;
VISTA la D.G.R. 22
dicembre 2017 n. 816 che, all’esito dei riferiti processi di riconversione, ha
stigmatizzato nell’Allegato A) i fabbisogni assistenziali carenti suscettibili
di autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii
destinandone il 50% in favore degli erogatori privati;
RILEVATA, a tutela ed
implementazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza, la necessità di
garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale approvato con D.C.A. n.
117/2016, attraverso l’attivazione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni
residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica per
come stigmatizzate dall’Allegato A) della D.G.R. n. 816/2017;
VISTO il D.C.A. 31
agosto 2015 n. 87, avente ad oggetto le “Disposizioni per l'Autorizzazione e
l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture operanti nell'Area assistenziale
delle Dipendenze Patologiche”;
PRESO ATTO della nota prot. n.
RA 0298339/17 del 22 novembre 2017, agli atti del Dipartimento Salute e
Welfare, con la quale il Direttore del Dipartimento ed il Componete la Giunta
per la programmazione sanitaria regionale, hanno chiesto al Direttore
dell’A.S.R. di istituire un apposito Gruppo di lavoro Regione-ASL per definire
una “idonea proposta di riorganizzazione delle strutture afferenti l’Area
Dipendenze Patologiche”;
RITENUTO di rinviare,
all’esito del suddetto procedimento di riorganizzazione, da condursi ai sensi
della vigente programmazione sanitaria regionale e nel rispetto della L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii. la copertura dei fabbisogni carenti residui non oggetto di
riserva pubblica di cui All. A) della D.G.R. n. 816/2017 relativi all’Area
delle Dipendenze Patologiche;
VISTO L’Elenco 1
“l’Elenco delle istanze di mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto
dei tempi procedimentali di cui alla D.G.R. n. 129/2017 “approvato dalla Giunta
Regionale con D.G.R. n. 130/2018;
PRECISATO che il riferito
Elenco 1 (ex D.G.R. n. 130/2018) indica le conferme di interesse comunicate ai
sensi e nei tempi stabiliti dalla D.G.R. n. 129/2017;
RITENUTO di emendare la
D.G.R. n. 130/2018, ridenominando correttamente l’Elenco 1 ivi approvato nei
seguenti termini: “Elenco delle conferme di interesse pervenute ai sensi e nei
tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017”;
STABILITO che, entro e non
oltre 15 giorni - decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del presente
provvedimento - nei modi previsti dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. potranno
essere presentate le istanze autorizzatorie di cui all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e
ss.mm.ii. relative a setting assistenziali carenti non oggetto di riserva
pubblica (ex All. A) D.G.R. n. 816/2017) con esclusione di quelle afferenti
all’Area delle Dipendenze Patologiche;
PRECISATO che restano
impregiudicate le istanze di cui all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 (come
ridenominato dalla presente deliberazione) e le istanze ex art. 3 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente la data di pubblicazione
sul BURAT della D.G.R. n. 129/2018
(avvenuta sul BURAT speciale n. 49 del 21 aprile 2017) e la data di pubblicazione sul BURAT della
presente deliberazione;
RIBADITO che, fermo
restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze da parte del
Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa regionale e
dell’odierna programmazione, i pareri di compatibilità programmatoria di cui
all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno rilasciati nei limiti
della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica per come
stigmatizzati dall’All. A) della D.G.R. n. 816/2017 e rispettando l’ordine
delle priorità di attribuzione di cui alla lett. c) ed alla lett. d) del punto
2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010;
CONSIDERATO che le riferite
lett. c) e lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010 prevedono il
seguente ordine di attribuzione:
“lett.
c): enti privati non interessati da
programmi di riduzione/riconversione dell’offerta con comprovata esperienza nei
settori di competenza a quelli già operanti situati in zone disagiate;
“lett.
d): altri enti privati;”
RICHIAMATA la D.G.R. n.
816/2017, che, per l’applicazione della priorità di attribuzione di cui alla
predetta lett. c) ne ha definito il criterio concorrente di “zona disagiata”
stabilendo:
-
Punto
4 della D.G.R. n. 816/2017 “nell’ottica della continuità ospedale-territorio di
cui al D.M n. 70/2015, ai fini della individuazione dei Comuni sedi di
strutture situate in zone disagiate (omissis), il criterio della distanza temporale
maggiore di sessanta minuti dai presidi sede di Pronto Soccorso”;
-
Punto
5 della D.G.R. n. 816/2017 “ai fini della individuazione dei Comuni rientranti
in zona disagiata, di dover applicare al suddetto criterio la metodologia di
calcolo utilizzata dal motore di ricerca viamichelin.it considerando
esclusivamente il percorso “il più rapido (tempo)” selezionando come mezzo di
trasporto l’automobile. Tale percorso deve essere impostato secondo gli esatti
indirizzi comprensivi di via, contrada, numero civico, c.a.p., etc. – relativi
al sito della Struttura oggetto di istanza di autorizzazione ai sensi della
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ed al sito di localizzazione del Presidio sede di
Pronto Soccorso più vicino in termini meramente chilometrici, anche se relativo
a territorio di altra Azienda USL della Regione Abruzzo. Qualora il predetto
motore di ricerca consigliasse più percorsi alternativi, dovrà essere preso in
considerazione quello che necessita di meno tempo per la sua percorrenza”;
-
Punto
6 della D.G.R. n. 816/2017 “in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo
9.2.2. dell’Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti
in zona disagiata tutte le strutture che, utilizzando il predetto motore di
ricerca, risulteranno essere distanti in automobile almeno 61 minuti dai
Presidi sede di Pronto Soccorso più vicini in termini meramente chilometrici“;
-
Punto
7 della D.G.R. n. 816/2017 “i Presidi sede di Pronto soccorso sono quelli
individuati dalla vigente programmazione sanitaria regionale, nell’ambito della
rete ospedaliera come rimodulata ai sensi del D.C.A. 21 luglio 2016 n. 79”;
RILEVATO che,
analogamente, ha disposto il punto n. 3 della successiva D.G.R. n. 130/2018 a
tenore del quale: “in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo 9.2.2.
dell’Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti in zona
disagiata tutte le strutture che, nel rispetto delle modalità di individuazione
dettate dalla D.G.R. 22.12.2017 n. 816 (omissis) risulteranno essere
interessate dalla distanza temporale in automobile maggiore di sessanta minuti
dai Presidi sedi di Pronto Soccorso”;
VISTI la Legge 24
dicembre 1954, n. 1228, Art. 10 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
ed il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Artt. 42, 43 (Regolamento anagrafico);
PRESO ATTO, alla luce
dell’anzidetta normativa, dell’impossibilità di fornire tutte le informazioni,
indicate al riferito punto 5 della D.G.R. n. 813/2017, richiamato dalla
successiva D.G.R. n. 130/2018, che il motore di ricerca viamichelin.it richiede
per indicare l’indirizzo della struttura oggetto della domanda autorizzatoria
ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione,
inerenti, nello specifico, i numeri civici delle strutture realizzande ovvero
oggetto di lavori di ristrutturazione;
RILEVATA, a comprova, da
una sommaria istruttoria delle istanze di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n.
130/2018, la ricorrente incompletezza degli indirizzi delle strutture ex art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii per come indicati nei Modd. 001;
STABILITO, a tutela
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, che, ai soli fini
della verifica della ricorrenza del criterio concorrente di zona disagiata (ex
lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008 - 2010), nell’utilizzo del predetto
motore di ricerca viamichelin.it, ferme restando le modalità di calcolo già
stabilite dalla D.G.R. n. 816/2017: saranno presi in considerazione i dati di
indirizzo utilmente attingibili dalle istanze autorizzatorie (Mod. 01) di cui
all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e delle domande ex art. 3 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT
della D.G.R. n. 129/2017 (BURAT Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) alla data di
pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, salvo eventuali
integrazioni ovvero modifiche che gli istanti interessati dovranno produrre
entro il termine tassativo di 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURAT, attraverso la trasmissione a mezzo PEC, all’indirizzo
dpf@pec.regione.abruzzo.it del Modulo A (parte integrante e costitutiva della
presente deliberazione All. n. 1);
PRECISATO che:
- le informazioni recate nei Moduli A (All.
n. 1) trasmessi dopo la scadenza del
predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione;
- le informazioni recate dai Moduli A)
trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, pur se incomplete, saranno prese
a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti
nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;
- le informazioni modificative dei dati di
indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa
afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi
anzidetti, saranno prese in considerazione ove congruamente giustificate;
STABILITO, a tutela
dell’economicità dell’azione amministrativa oltre che nell’ottica della celere
definizione del processo di copertura dei fabbisogni carenti non oggetto di
riserva pubblica, che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e
ss.mm.ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT
della presente deliberazione, l’accertamento
del criterio concorrente di zona disagiata,
secondo la metodologia di cui alla D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata
ed integrata dal presente provvedimento, sarà condotto prendendo a riferimento
i soli dati di indirizzo della struttura realizzanda utilmente attingibili
dalle domande di autorizzazione (Mod. 01);
CONSIDERATO che, ai sensi
della più volte citata lett. c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, la
priorità di attribuzione ivi prevista opera in favore delle istanze
autorizzatorie aventi ad oggetto strutture situate in zone disagiate e
presentate da enti privati:
- “non interessati da programmi di
riduzione/riconversione dell’offerta” ;
- “con comprovata esperienza nei settori
di competenza a quelli già operanti”;
RILEVATA la necessità di
specificare i suddetti ulteriori criteri concorrenti alla configurazione della
prelazione di cui alla riferita lett.c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 208 - 2010
non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n. 816/2017 né la successiva
D.G.R. n. 130/2018;
VISTA la nota prot. n.
589 dell’11 aprile 2018 - parte costitutiva ed integrante della presente
deliberazione All. n. 2- con la quale l’A.S.R. riscontrando la richiesta del
Servizio Programmazione socio sanitaria prot. n RA/98840/18 del 05 aprile 2018,
agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, ha proposto di interpretare, nel
modo seguente, il predetto criterio concorrente di “comprovata esperienza nei
settori di competenza a quelli già operanti”:
-
“La
Regione può normare che la comprovata esperienza sia documentata da almeno tre
anni di attività assistenziale sanitaria”;
-
“La
ASR (omissis) ritiene che, per settori
di competenza debbano intendersi prioritariamente i setting inclusi e
qualificati nell’ambito delle singole Aree di cui al Fabbisogno autorizzatorio
Allegato A) alla D.G.R. n. 816 del 22.12.2017, individuati attraverso un
processo di assimilazione basato sulla comparazione prevalentemente di tipo
clinico assistenziale, in linea con gli indirizzi previsti dagli articoli da 21
a 29 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017: Area Anziani non autosufficienti, Area
Disabilità e riabilitazione e Area Dipendenze patologiche. Conseguentemente, la
composizione delle Aree clinico assistenziali distinte nei diversi setting per
tipologia di utenza e tipologia di struttura, può identificare i settori di competenza
richiamati nel dispositivo dell’atto giuntale, quale requisito concorrente
all’applicazione della priorità di attribuzione. Analogamente, si propone che
la regolazione dei “settori di competenza” tra aree assistenziali diverse possa
presentare coerenza sia in riferimento ai percorsi assistenziali integrati,
presa in carico multidisciplinare e programma terapeutico individualizzato, e
sia alla comparazione delle figure professionali prevalentemente coinvolte nei
singoli setting. Pertanto, possono considerarsi settori di competenza affini al
setting dell’Area Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting
dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell’Area
Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare – Semiresidenze
Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del
Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per l’Autismo età
evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti – Ambulatori Dedicati
per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo - Residenze
Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni
Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie
Neuropsichiatriche dell’età evolutiva”;
PRESO ATTO delle motivazioni
tecniche sottese al parere espresso dall’A.S.R. per come esplicitate nella
suddetta prot. n. 589 dell’11 aprile 2018 (All. n. 2);
RICHIAMATO il punto 3 bis della
D.G.R. n. 816/2017 a tenore del quale “ai sensi del paragrafo 5.1.1. n. 2
(lett. c) della L.R. 5/2008 nonché in coerenza con il processo di riconversione
avviato con la D.G.R. 30/3/2017 n. 129, la Regione Abruzzo deve rilasciare
l’autorizzazione alle nuove realizzazioni, l’ampliamento o la
riconversione/trasformazione sulla base, tra l’altro, della priorità di
attribuzione a favore degli enti privati già autorizzati ed accreditati non
interessati da programmi di riduzione e riconversione dell’offerta, con
comprovata esperienza nei settori di competenza e situati in zone disagiate”;
STABILITO, in aderenza al
parere espresso dall’A.S.R. (All. n. 2) ed in coerenza con gli indirizzi già
impartiti dalla Giunta regionale, che la priorità di attribuzione di cui alla
lett. c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, opererà esclusivamente in
favore degli enti privati:
- non oggetto di processi regionali di
rimodulazione dell’offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in
corso di definizione;
- autorizzati ed accreditati da almeno tre
anni per setting compresi
nell’ Area assistenziale cui afferiscono gli attuali titoli di
autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono
considerarsi settori di competenza
affini al setting dell’Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree
diverse, i setting dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici
setting dell’Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare –
Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze
Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per
l’Autismo età evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti –
Ambulatori Dedicati per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo -
Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni
Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie
Neuropsichiatriche dell’età evolutiva;
- richiedenti l’autorizzazione ex art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. di una struttura collocata in zona disagiata in
quanto distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto
Soccorso, ex D.C.A. n. 79/2016;
RIBADITO che la prelazione
di cui alla lett. c punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, imponente la
contestuale ricorrenza di tutti i criteri concorrenti sopra declinati - verificati ed accertati secondo la
metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione - sarà riconosciuta ai soli fini e nei limiti dell’attribuzione,
in regime autorizzatorio, delle dotazioni oggetto del procedimento avviato
dalla presente deliberazione, fermo restando il rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze;
STABILITO che eventuali
fabbisogni residui all’esito della procedura avviata con la presente
deliberazione saranno oggetto di successive determinazioni;
RITENUTO, a tutela della
più estesa partecipazione procedimentale, di notificare il presente
provvedimento agli istanti di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018 ed ai
Comuni della Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla
ricezione, la notifica ai soggetti richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017 (data di
pubblicazione sul BURAT Speciale n. 49 della D.G.R. n. 129/2017);
DI PRECISARE, a garanzia della
trasparenza e dell’intelligibilità dell’azione amministrativa, che, in sede di
notifica, i Comuni dovranno rappresentare ai destinatari i contenuti
dettagliati nel Modulo B, parte costitutiva ed integrante della presente
deliberazione All. n. 3);
STABILITO, inoltre, che:
- i Comuni della Regione Abruzzo, entro e
non oltre 5 giorni successivi alla conclusione delle suddette notificazioni,
dovranno trasmettere all’indirizzo PEC:
dpf@pec.regione.abruzzo.it il Modulo C, parte costitutiva ed integrante
della presente deliberazione All. n. 4 – indicando i destinatari delle
notificazioni, le date delle notificazioni effettuate ed i protocolli comunali di acquisizione delle relative
domande di autorizzazione. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura “Comune (indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R.
n (indicazione del numero della presente deliberazione) /2018”;
- la mancata ricezione del Modulo C, nella
tempistica sopra indicata, sarà intesa come attestazione di mancata
acquisizione, al protocollo comunale, a far data dal 21 aprile 2017, di domande
ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
DATO ATTO che il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
DATO ATTO, inoltre, che:
- il Dirigente del Servizio Programmazione
socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A
voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
emendare la D.G.R. n. 130/2018 ridenominando correttamente l’Elenco 1, ivi
approvato, nei termini di seguito indicati “Elenco delle conferme di interesse
ai sensi e nei tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017”;
2. di
rilevare, a tutela ed implementazione degli attuali Livelli Essenziali di
Assistenza, la necessità di garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale
approvato con D.C.A. n. 117/2016, attraverso l’attivazione, in regime
autorizzatorio, delle dotazioni residuanti dal processo di riconversione e non
oggetto di riserva pubblica, corrispondenti al 50% dei fabbisogni
complessivamente stigmatizzati dall’All. A della D.G.R. n. 816/2017, con
l’esclusione di quelle relative all’Area delle Dipendenze Patologiche la cui
copertura è subordinata all’esito del processo di riorganizzazione di cui al
D.C.A. n. 87/2015;
3. di
stabilire, in questo senso, che, entro e non oltre 15 giorni, decorrenti
dalla pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, nei modi previsti
dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovranno essere presentate le istanze
autorizzatorie di cui all’art. 3 relative a setting assistenziali carenti non
oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A D.G.R. n.
816/2017) con esclusione dei setting afferenti all’Area delle Dipendenze
Patologiche;
4. di
precisare che restano impregiudicate le istanze di cui all’Elenco n. 1
della D.G.R. n. 130/2018 (come ridenominato dalla presente deliberazione) e le
istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente
la data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (avvenuta sul BURAT
Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) e la data di pubblicazione sul BURAT della
presente deliberazione;
5. di
ribadire che, impregiudicato il criterio cronologico di acquisizione delle
istanze da parte del Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa
regionale e dell’odierna programmazione, i pareri di compatibilità
programmatoria di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno
rilasciati nei limiti della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva
pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A della D.G.R. n. 816/2017) con
l’esclusione della quota di fabbisogno afferente all’Area delle Dipendenze
Patologiche, rispettando l’ordine delle priorità di attribuzione di cui alla
lett. c) ed alla lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010;
6. di
prendere atto, alla luce della vigente normativa, dell’impossibilità di
fornire tutte le informazioni, dettagliate al punto 5 della D.G.R. n. 816/2017,
ribadite dalla successiva D.G.R. n. 130/2018 - riportate in premessa e da
intendersi come trascritte - che il
motore di ricerca viamichelin.it richiede per indicare l’indirizzo della
struttura oggetto della domanda autorizzatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e
ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione inerenti, nello specifico, i numeri
civici delle strutture realizzande ovvero oggetto di lavori di
ristrutturazione;
7. di
stabilire, per l’effetto, che, per l’esclusiva verifica della ricorrenza
del criterio concorrente di “zona disagiata” (ex lett. c) punto 2 § 5.1.1.
P.S.R. 2008 - 2010), impregiudicate le modalità di calcolo già stabilite dalla
D.G.R. n. 816/2017, saranno presi in considerazione i dati di indirizzo
utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01) di cui
all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e dalle istanze ex art. 3 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT
della D.G.R. n. 129/2017 (21 aprile 2017) alla data di pubblicazione sul BURAT
del presente provvedimento, salvo eventuali integrazioni/modifiche che gli
istanti le suddette domande dovranno produrre entro il termine tassativo di 10
giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT,
attraverso la trasmissione, a mezzo PEC, all’indirizzo
dpf@pec.regione.abruzzo.it del Modulo A parte integrante e costitutiva della
presente deliberazione All. n. 1;
8. di
precisare che:
- le informazioni recate nei Moduli A (All.
n. 1) trasmessi oltre la scadenza del predetto termine perentorio non saranno
prese in considerazione;
- le informazioni recate dai Moduli A)
trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, anche se incomplete saranno
prese a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo
contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;
- le informazioni modificative dei dati di
indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa
afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi
anzidetti, saranno prese in considerazione solo se congruamente giustificate;
9. di
stabilire che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.
mm. ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT della
presente deliberazione, l’accertamento
del criterio concorrente di zona disagiata - secondo la metodologia di cui alla
D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata ed integrata dal presente provvedimento -
sarà condotto prendendo a riferimento esclusivamente i dati di indirizzo delle
strutture utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Modd. 01)
presentate nel termine di cui al punto 3 del presente provvedimento;
10. di
rilevare la necessità di specificare gli ulteriori criteri concorrenti alla
configurazione della prelazione di cui alla riferita lett. c) punto 2 §
5.1.1.del P.S.R. 208 - 2010 non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n.
816/2017 né la successiva D.G.R. n. 130/2018;
11. di
prendere atto, a tal fine, della nota prot. n. 589 dell’11 aprile 2018 -
parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 2 - con la
quale l’A.S.R ha interpretato il criterio concorrente di “comprovata esperienza
nei settori di competenza a quelli già operanti”;
12. di
stabilire, in conformità al parere espresso dall’A.S.R. (All. n. 2) ed in
coerenza con gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale, che la
priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008
– 2010, opererà esclusivamente in favore
degli enti privati:
1) non oggetto di processi regionali di
rimodulazione dell’offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in
corso di definizione;
2) autorizzati ed accreditati da almeno tre
anni per setting compresi nell’Area assistenziale cui afferiscono gli attuali
titoli di autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono
considerarsi settori di competenza
affini al setting dell’Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree
diverse, i setting dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici
setting dell’Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare –
Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze
Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per
l’Autismo età evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti –
Ambulatori Dedicati per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo
- Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze
Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie
Neuropsichiatriche dell’età evolutiva;
3) richiedenti l’autorizzazione ex art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per struttura collocata in zona disagiata in quanto
distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto Soccorso ex
D.C.A. n. 79/2016;
13. di
ribadire che, fermo restando il rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione delle istanze, la prelazione di cui alla lett. c) punto 2 §
5.1.1. del P.S.R. 2008 – 2010, imponente la contestuale ricorrenza di tutti i
criteri concorrenti sopra declinati - verificati ed accertati secondo la
metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione -
sarà riconosciuta ai soli fini e nei limiti dell’assegnazione dei fabbisogni
carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A)
della D.G.R. n. 816/2017) con esclusione delle dotazioni relative all’Area
delle Dipendenze Patologiche;
14. di
stabilire che eventuali fabbisogni residui all’esito della procedura
avviata con la presente deliberazione saranno oggetto di successive
determinazioni;
15. di
notificare il presente provvedimento agli istanti ex art. 3 L.R. n. 32/2007
e ss.mm.ii. di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018, ai Comuni della
Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla ricezione, la
notificazione ai soggetti richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n.
32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017;
16. di
precisare che, in sede di notifica del presente provvedimento, i Comuni
dovranno rappresentare ai destinatari i contenuti recati nel Modulo B) parte
costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 3);
17. di
stabilire, che:
- i Comuni della Regione Abruzzo,
utilizzando il Modulo C, parte costitutiva ed integrante della presente
deliberazione, All. n. 4, dovranno comunicare alla Regione Abruzzo,
Dipartimento Salute e Welfare, Servizio Programmazione socio-sanitaria,
all’indirizzo PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it l’elenco delle notifiche disposte
nei successivi 5 giorni dalla loro effettuazione, specificandone i destinatari, le date delle
notificazioni effettuate ed il numero di protocollo comunale di acquisizione
delle relative istanze autorizzatorie e riportando, quale oggetto della
PEC, la seguente dicitura “Comune
(indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R n (numero della presente deliberazione) /2018”
;
- la mancata ricezione della suddetta
comunicazione sarà intesa come attestazione di mancata acquisizione, al
protocollo comunale, a far data dal 21
aprile 2017, di domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
18. di
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale
della Regione Abruzzo, trasmettendola ai Ministeri affiancanti il Piano di
Rientro, ai competenti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare, all’Agenzia
sanitaria regionale e, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL.