Avvio del procedimento per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dai processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica (All. A D.G.R. n. 816/2017). Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 130/2018 e della D.G.R. n. 816/2017 ed ulteriori disposizioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTE le deliberazioni di seguito elencate che hanno assentito in via definitiva gli assetti di riconversione delle strutture aventi titolo in quanto autorizzate ed accreditate per setting eccedentari i vigenti fabbisogni assistenziali regionali delineati dal D.C.A.  28 settembre 2016 n. 117 e ss.mm.ii:

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 605

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 606

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 607

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 608

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 609

-        D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 610

-        D.G.R. 03 novembre 2017 n. 629

-        D.G.R. 03 novembre 2017 n. 630

-        D.G.R. 03 novembre 2017 n. 631

-        D.G.R. 03 novembre 2017 n. 632

-        D.G.R. 03 novembre 2017 n. 633

 

RICHIAMATA la D.G.R 30 marzo 2017 n. 129 che, per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dai processi di riconversione assentiti dalla Giunta regionale e non oggetto di riserva pubblica - di seguito, per brevità: “ fabbisogni autorizzatori carenti non oggetto di riserva pubblica” – stabilisce: “fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze, il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovrà rispettare l’ordine delle  priorità di attribuzione indicate dal punto 2, lettere c) e d) del paragrafo 5.1.1 del P.S.R. 2008 – 2010;”

 

PRECISATO che, in questo senso, la deliberazione in commento ha definito la tempistica e le modalità per la comunicazione del “mantenimento dell’interesse alle domande già presentate” da parte degli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture rientranti nei setting assistenziali non erosi dal processo di riconversione, con la precisazione che l’inutile decorrenza della tempistica stabilita ovvero l’incompleta e/o mancata acquisizione, nella stessa, della documentazione richiesta sarebbe stata intesa come rinuncia alla domanda legittimando l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente il medesimo setting assistenziale;

 

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 816 che, all’esito dei riferiti processi di riconversione, ha stigmatizzato nell’Allegato A) i fabbisogni assistenziali carenti suscettibili di autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii destinandone il 50% in favore degli erogatori privati;

 

RILEVATA, a tutela ed implementazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza, la necessità di garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale approvato con D.C.A. n. 117/2016, attraverso l’attivazione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica per come stigmatizzate dall’Allegato A) della D.G.R. n. 816/2017;

 

VISTO il D.C.A. 31 agosto 2015 n. 87, avente ad oggetto le “Disposizioni per l'Autorizzazione e l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture operanti nell'Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche”;

 

PRESO ATTO della nota prot. n. RA 0298339/17 del 22 novembre 2017, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, con la quale il Direttore del Dipartimento ed il Componete la Giunta per la programmazione sanitaria regionale, hanno chiesto al Direttore dell’A.S.R. di istituire un apposito Gruppo di lavoro Regione-ASL per definire una “idonea proposta di riorganizzazione delle strutture afferenti l’Area Dipendenze Patologiche”;

 

RITENUTO di rinviare, all’esito del suddetto procedimento di riorganizzazione, da condursi ai sensi della vigente programmazione sanitaria regionale e nel rispetto della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. la copertura dei fabbisogni carenti residui non oggetto di riserva pubblica di cui All. A) della D.G.R. n. 816/2017 relativi all’Area delle Dipendenze Patologiche; 

 

VISTO L’Elenco 1 “l’Elenco delle istanze di mantenimento dell’interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedimentali di cui alla D.G.R. n. 129/2017 “approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 130/2018;

 

PRECISATO che il riferito Elenco 1 (ex D.G.R. n. 130/2018) indica le conferme di interesse comunicate ai sensi e nei tempi stabiliti dalla D.G.R. n. 129/2017;

 

RITENUTO di emendare la D.G.R. n. 130/2018, ridenominando correttamente l’Elenco 1 ivi approvato nei seguenti termini: “Elenco delle conferme di interesse pervenute ai sensi e nei tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017”;

 

STABILITO che, entro e non oltre 15 giorni - decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento - nei modi previsti dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. potranno essere presentate le istanze autorizzatorie di cui all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. relative a setting assistenziali carenti non oggetto di riserva pubblica (ex All. A) D.G.R. n. 816/2017) con esclusione di quelle afferenti all’Area delle Dipendenze Patologiche;

 

PRECISATO che restano impregiudicate le istanze di cui all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 (come ridenominato dalla presente deliberazione) e le istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente la data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2018  (avvenuta sul BURAT speciale n. 49 del 21 aprile 2017)  e la data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione;

 

RIBADITO che, fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze da parte del Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa regionale e dell’odierna programmazione, i pareri di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno rilasciati nei limiti della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica per come stigmatizzati dall’All. A) della D.G.R. n. 816/2017 e rispettando l’ordine delle priorità di attribuzione di cui alla lett. c) ed alla lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010;

 

CONSIDERATO che le riferite lett. c) e lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010 prevedono il seguente ordine di attribuzione:

“lett. c):  enti privati non interessati da programmi di riduzione/riconversione dell’offerta con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti situati in zone disagiate;

“lett. d): altri enti privati;”

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 816/2017, che, per l’applicazione della priorità di attribuzione di cui alla predetta lett. c) ne ha definito il criterio concorrente di “zona disagiata” stabilendo:

-            Punto 4 della D.G.R. n. 816/2017 “nell’ottica della continuità ospedale-territorio di cui al D.M n. 70/2015, ai fini della individuazione dei Comuni sedi di strutture situate in zone disagiate (omissis), il criterio della distanza temporale maggiore di sessanta minuti dai presidi sede di Pronto Soccorso”;

-            Punto 5 della D.G.R. n. 816/2017 “ai fini della individuazione dei Comuni rientranti in zona disagiata, di dover applicare al suddetto criterio la metodologia di calcolo utilizzata dal motore di ricerca viamichelin.it considerando esclusivamente il percorso “il più rapido (tempo)” selezionando come mezzo di trasporto l’automobile. Tale percorso deve essere impostato secondo gli esatti indirizzi comprensivi di via, contrada, numero civico, c.a.p., etc. – relativi al sito della Struttura oggetto di istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ed al sito di localizzazione del Presidio sede di Pronto Soccorso più vicino in termini meramente chilometrici, anche se relativo a territorio di altra Azienda USL della Regione Abruzzo. Qualora il predetto motore di ricerca consigliasse più percorsi alternativi, dovrà essere preso in considerazione quello che necessita di meno tempo per la sua percorrenza”;

-            Punto 6 della D.G.R. n. 816/2017 “in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo 9.2.2. dell’Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti in zona disagiata tutte le strutture che, utilizzando il predetto motore di ricerca, risulteranno essere distanti in automobile almeno 61 minuti dai Presidi sede di Pronto Soccorso più vicini in termini meramente chilometrici“;

-            Punto 7 della D.G.R. n. 816/2017 “i Presidi sede di Pronto soccorso sono quelli individuati dalla vigente programmazione sanitaria regionale, nell’ambito della rete ospedaliera come rimodulata ai sensi del D.C.A. 21 luglio 2016 n. 79”;

 

RILEVATO che, analogamente, ha disposto il punto n. 3 della successiva D.G.R. n. 130/2018 a tenore del quale: “in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo 9.2.2. dell’Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti in zona disagiata tutte le strutture che, nel rispetto delle modalità di individuazione dettate dalla D.G.R. 22.12.2017 n. 816 (omissis) risulteranno essere interessate dalla distanza temporale in automobile maggiore di sessanta minuti dai Presidi sedi di Pronto Soccorso”;

 

VISTI la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Art. 10 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Artt. 42, 43 (Regolamento anagrafico);

 

PRESO ATTO, alla luce dell’anzidetta normativa, dell’impossibilità di fornire tutte le informazioni, indicate al riferito punto 5 della D.G.R. n. 813/2017, richiamato dalla successiva D.G.R. n. 130/2018, che il motore di ricerca viamichelin.it richiede per indicare l’indirizzo della struttura oggetto della domanda autorizzatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione, inerenti, nello specifico, i numeri civici delle strutture realizzande ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione;

 

RILEVATA, a comprova, da una sommaria istruttoria delle istanze di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018, la ricorrente incompletezza degli indirizzi delle strutture ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii per come indicati nei Modd. 001;

 

STABILITO, a tutela dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, che, ai soli fini della verifica della ricorrenza del criterio concorrente di zona disagiata (ex lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008 - 2010), nell’utilizzo del predetto motore di ricerca viamichelin.it, ferme restando le modalità di calcolo già stabilite dalla D.G.R. n. 816/2017: saranno presi in considerazione i dati di indirizzo utilmente attingibili dalle istanze autorizzatorie (Mod. 01) di cui all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e delle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (BURAT Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, salvo eventuali integrazioni ovvero modifiche che gli istanti interessati dovranno produrre entro il termine tassativo di 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, attraverso la trasmissione a mezzo PEC, all’indirizzo dpf@pec.regione.abruzzo.it del Modulo A (parte integrante e costitutiva della presente deliberazione All. n. 1);

 

PRECISATO che:

-        le informazioni recate nei Moduli A (All. n. 1) trasmessi  dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione;

-        le informazioni recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, pur se incomplete, saranno prese a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;

-        le informazioni modificative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, saranno prese in considerazione ove congruamente giustificate;

 

STABILITO, a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa oltre che nell’ottica della celere definizione del processo di copertura dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica, che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione,  l’accertamento del criterio concorrente di zona disagiata,  secondo la metodologia di cui alla D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata ed integrata dal presente provvedimento, sarà condotto prendendo a riferimento i soli dati di indirizzo della struttura realizzanda utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01);

 

CONSIDERATO che, ai sensi della più volte citata lett. c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, la priorità di attribuzione ivi prevista opera in favore delle istanze autorizzatorie aventi ad oggetto strutture situate in zone disagiate e presentate da enti privati:

-        “non interessati da programmi di riduzione/riconversione dell’offerta” ;

-        “con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti”;

 

RILEVATA la necessità di specificare i suddetti ulteriori criteri concorrenti alla configurazione della prelazione di cui alla riferita lett.c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 208 - 2010 non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n. 816/2017 né la successiva D.G.R. n. 130/2018;

 

VISTA la nota prot. n. 589 dell’11 aprile 2018 - parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 2- con la quale l’A.S.R. riscontrando la richiesta del Servizio Programmazione socio sanitaria prot. n RA/98840/18 del 05 aprile 2018, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, ha proposto di interpretare, nel modo seguente, il predetto criterio concorrente di “comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti”:

-            “La Regione può normare che la comprovata esperienza sia documentata da almeno tre anni di attività assistenziale sanitaria”;

-            “La ASR (omissis) ritiene che,  per settori di competenza debbano intendersi prioritariamente i setting inclusi e qualificati nell’ambito delle singole Aree di cui al Fabbisogno autorizzatorio Allegato A) alla D.G.R. n. 816 del 22.12.2017, individuati attraverso un processo di assimilazione basato sulla comparazione prevalentemente di tipo clinico assistenziale, in linea con gli indirizzi previsti dagli articoli da 21 a 29 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017: Area Anziani non autosufficienti, Area Disabilità e riabilitazione e Area Dipendenze patologiche. Conseguentemente, la composizione delle Aree clinico assistenziali distinte nei diversi setting per tipologia di utenza e tipologia di struttura, può identificare i settori di competenza richiamati nel dispositivo dell’atto giuntale, quale requisito concorrente all’applicazione della priorità di attribuzione. Analogamente, si propone che la regolazione dei “settori di competenza” tra aree assistenziali diverse possa presentare coerenza sia in riferimento ai percorsi assistenziali integrati, presa in carico multidisciplinare e programma terapeutico individualizzato, e sia alla comparazione delle figure professionali prevalentemente coinvolte nei singoli setting. Pertanto, possono considerarsi settori di competenza affini al setting dell’Area Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell’Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare – Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per l’Autismo età evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti – Ambulatori Dedicati per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi  del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell’età evolutiva”;

 

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche sottese al parere espresso dall’A.S.R. per come esplicitate nella suddetta prot. n. 589 dell’11 aprile 2018 (All. n. 2);

 

RICHIAMATO il punto 3 bis della D.G.R. n. 816/2017 a tenore del quale “ai sensi del paragrafo 5.1.1. n. 2 (lett. c) della L.R. 5/2008 nonché in coerenza con il processo di riconversione avviato con la D.G.R. 30/3/2017 n. 129, la Regione Abruzzo deve rilasciare l’autorizzazione alle nuove realizzazioni, l’ampliamento o la riconversione/trasformazione sulla base, tra l’altro, della priorità di attribuzione a favore degli enti privati già autorizzati ed accreditati non interessati da programmi di riduzione e riconversione dell’offerta, con comprovata esperienza nei settori di competenza e situati in zone disagiate”;

 

STABILITO, in aderenza al parere espresso dall’A.S.R. (All. n. 2) ed in coerenza con gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale, che la priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, opererà esclusivamente in favore degli enti privati:

-        non oggetto di processi regionali di rimodulazione dell’offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in corso di definizione;

-        autorizzati ed accreditati da almeno tre anni  per setting  compresi  nell’ Area assistenziale cui afferiscono gli attuali titoli di autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono considerarsi  settori di competenza affini al setting dell’Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell’Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare – Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per l’Autismo età evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti – Ambulatori Dedicati per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi  del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell’età evolutiva;

-        richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. di una struttura collocata in zona disagiata in quanto distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto Soccorso, ex D.C.A. n. 79/2016;

 

RIBADITO che la prelazione di cui alla lett. c punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 2008 – 2010, imponente la contestuale ricorrenza di tutti i criteri concorrenti sopra declinati -  verificati ed accertati secondo la metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione -  sarà riconosciuta  ai soli fini e nei limiti dell’attribuzione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni oggetto del procedimento avviato dalla presente deliberazione, fermo restando il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze;

 

STABILITO che eventuali fabbisogni residui all’esito della procedura avviata con la presente deliberazione saranno oggetto di successive determinazioni;

 

RITENUTO, a tutela della più estesa partecipazione procedimentale, di notificare il presente provvedimento agli istanti di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018 ed ai Comuni della Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla ricezione, la notifica ai soggetti richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017 (data di pubblicazione sul BURAT Speciale n. 49 della D.G.R. n. 129/2017);

 

DI PRECISARE, a garanzia della trasparenza e dell’intelligibilità dell’azione amministrativa, che, in sede di notifica, i Comuni dovranno rappresentare ai destinatari i contenuti dettagliati nel Modulo B, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 3);

 

STABILITO, inoltre, che:

-        i Comuni della Regione Abruzzo, entro e non oltre 5 giorni successivi alla conclusione delle suddette notificazioni, dovranno trasmettere all’indirizzo PEC:  dpf@pec.regione.abruzzo.it il Modulo C, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 4 – indicando i destinatari delle notificazioni, le date delle notificazioni effettuate ed i protocolli  comunali di acquisizione delle relative domande di autorizzazione. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Comune (indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R. n (indicazione del numero della presente deliberazione) /2018”;

-        la mancata ricezione del Modulo C, nella tempistica sopra indicata, sarà intesa come attestazione di mancata acquisizione, al protocollo comunale, a far data dal 21 aprile 2017, di domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

 

DATO ATTO, inoltre, che:

-        il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-        il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di emendare la D.G.R. n. 130/2018 ridenominando correttamente l’Elenco 1, ivi approvato, nei termini di seguito indicati “Elenco delle conferme di interesse ai sensi e nei tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017”;

2.      di rilevare, a tutela ed implementazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza, la necessità di garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale approvato con D.C.A. n. 117/2016, attraverso l’attivazione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica, corrispondenti al 50% dei fabbisogni complessivamente stigmatizzati dall’All. A della D.G.R. n. 816/2017, con l’esclusione di quelle relative all’Area delle Dipendenze Patologiche la cui copertura è subordinata all’esito del processo di riorganizzazione di cui al D.C.A. n. 87/2015;

3.      di stabilire, in questo senso, che, entro e non oltre 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, nei modi previsti dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovranno essere presentate le istanze autorizzatorie di cui all’art. 3 relative a setting assistenziali carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A D.G.R. n. 816/2017) con esclusione dei setting afferenti all’Area delle Dipendenze Patologiche;

4.      di precisare che restano impregiudicate le istanze di cui all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 (come ridenominato dalla presente deliberazione) e le istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente la data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (avvenuta sul BURAT Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) e la data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione;

5.      di ribadire che, impregiudicato il criterio cronologico di acquisizione delle istanze da parte del Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa regionale e dell’odierna programmazione, i pareri di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno rilasciati nei limiti della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A della D.G.R. n. 816/2017) con l’esclusione della quota di fabbisogno afferente all’Area delle Dipendenze Patologiche, rispettando l’ordine delle priorità di attribuzione di cui alla lett. c) ed alla lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010;

6.      di prendere atto, alla luce della vigente normativa, dell’impossibilità di fornire tutte le informazioni, dettagliate al punto 5 della D.G.R. n. 816/2017, ribadite dalla successiva D.G.R. n. 130/2018 - riportate in premessa e da intendersi come trascritte -  che il motore di ricerca viamichelin.it richiede per indicare l’indirizzo della struttura oggetto della domanda autorizzatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione inerenti, nello specifico, i numeri civici delle strutture realizzande ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione;

7.      di stabilire, per l’effetto, che, per l’esclusiva verifica della ricorrenza del criterio concorrente di “zona disagiata” (ex lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008 - 2010), impregiudicate le modalità di calcolo già stabilite dalla D.G.R. n. 816/2017, saranno presi in considerazione i dati di indirizzo utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01) di cui all’Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e dalle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (21 aprile 2017) alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, salvo eventuali integrazioni/modifiche che gli istanti le suddette domande dovranno produrre entro il termine tassativo di 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, attraverso la trasmissione, a mezzo PEC, all’indirizzo dpf@pec.regione.abruzzo.it del Modulo A parte integrante e costitutiva della presente deliberazione All. n. 1;

8.      di precisare che:

-        le informazioni recate nei Moduli A (All. n. 1) trasmessi oltre la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione;

-        le informazioni recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, anche se incomplete saranno prese a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;

-        le informazioni modificative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, saranno prese in considerazione solo se congruamente giustificate;

9.      di stabilire che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss. mm. ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione,  l’accertamento del criterio concorrente di zona disagiata - secondo la metodologia di cui alla D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata ed integrata dal presente provvedimento - sarà condotto prendendo a riferimento esclusivamente i dati di indirizzo delle strutture utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Modd. 01) presentate nel termine di cui al punto 3 del presente provvedimento;

10.    di rilevare la necessità di specificare gli ulteriori criteri concorrenti alla configurazione della prelazione di cui alla riferita lett. c) punto 2 § 5.1.1.del P.S.R. 208 - 2010 non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n. 816/2017 né la successiva D.G.R. n. 130/2018;

11.    di prendere atto, a tal fine, della nota prot. n. 589 dell’11 aprile 2018 - parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 2 - con la quale l’A.S.R ha interpretato il criterio concorrente di “comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti”;

12.    di stabilire, in conformità al parere espresso dall’A.S.R. (All. n. 2) ed in coerenza con gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale, che la priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 – 2010, opererà  esclusivamente in favore degli enti privati:

1)      non oggetto di processi regionali di rimodulazione dell’offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in corso di definizione;

2)      autorizzati ed accreditati da almeno tre anni per setting compresi nell’Area assistenziale cui afferiscono gli attuali titoli di autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono considerarsi  settori di competenza affini al setting dell’Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell’Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell’Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare – Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica – Centro Diurno per l’Autismo età evolutiva – Centro Diurno per l’Autismo pazienti adulti – Ambulatori Dedicati per l’Autismo – Nuclei Residenziali dedicati per l’Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva – Residenze dei Disturbi  del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell’età evolutiva;

3)      richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per struttura collocata in zona disagiata in quanto distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto Soccorso ex D.C.A. n. 79/2016;

13.    di ribadire che, fermo restando il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, la prelazione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 – 2010, imponente la contestuale ricorrenza di tutti i criteri concorrenti sopra declinati - verificati ed accertati secondo la metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione - sarà riconosciuta ai soli fini e nei limiti dell’assegnazione dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all’All. A) della D.G.R. n. 816/2017) con esclusione delle dotazioni relative all’Area delle Dipendenze Patologiche;

14.    di stabilire che eventuali fabbisogni residui all’esito della procedura avviata con la presente deliberazione saranno oggetto di successive determinazioni;

15.    di notificare il presente provvedimento agli istanti ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. di cui all’Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018, ai Comuni della Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla ricezione, la notificazione ai soggetti richiedenti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017;

16.    di precisare che, in sede di notifica del presente provvedimento, i Comuni dovranno rappresentare ai destinatari i contenuti recati nel Modulo B) parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 3);

17.    di stabilire, che:

-        i Comuni della Regione Abruzzo, utilizzando il Modulo C, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, All. n. 4, dovranno comunicare alla Regione Abruzzo, Dipartimento Salute e Welfare, Servizio Programmazione socio-sanitaria, all’indirizzo PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it l’elenco delle notifiche disposte nei successivi 5 giorni dalla loro effettuazione,  specificandone i destinatari, le date delle notificazioni effettuate ed il numero di protocollo comunale di acquisizione delle relative istanze autorizzatorie e riportando, quale oggetto della PEC,  la seguente dicitura “Comune (indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R n  (numero della presente deliberazione) /2018” ;

-        la mancata ricezione della suddetta comunicazione sarà intesa come attestazione di mancata acquisizione, al protocollo comunale, a far data  dal 21 aprile 2017, di domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.

18.    di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, trasmettendola ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, ai competenti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare, all’Agenzia sanitaria regionale e, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

 

Segue Allegato