IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita
di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt.
21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto
regolamentare da parte delle Regioni;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;
VISTO
il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE
dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo
ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine
vegetale ed animale;
VISTO
il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle
sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione;
VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008,
n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;
VISTA
la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n.
290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari
nazionali;
VISTA
la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata
precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;
VISTO
l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs.
n. 81/2008;
VISTO
il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;
VISTA
la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso
sostenibile dei pesticidi;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23
aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti;
VISTO
il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso
sostenibile dei pesticidi”;
VISTO
il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato
con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i
Ministri dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e della Salute,
su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del richiamato
D. Lgs. n. 150/2012;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina
delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli
interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012” con
la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274
del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto
regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi
del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014,
la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso
dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto
tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali
destinati al deposito e vendita di tali prodotti;
PRESO
ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai
sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3°, del D. Lgs.
14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per
l’abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti
fitosanitari;
RILEVATO
che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento per la
Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti
Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti Fitosanitari;
RILEVATO,
altresì, che con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il
Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare rilasci il
Certificato di Abilitazione all’Attività di Consulente e, a tal fine, ha
previsto che gli interessati debbano presentare:
-
Apposita istanza in carta semplice
contenente il codice fiscale;
-
n. 2 foto tessera;
-
Copia delle ricevuta di versamento
di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a “Regione Abruzzo Servizio
tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del versamento: “Rilascio
Certificato di abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”;
-
Dichiarazione di regolare frequenza
del corso e la data della prova di valutazione finale sostenuta con esito
positivo oppure attestato di abilitazione alla vendita in corso di validità;
-
Copia di un documento di identità
in corso di validità.
VISTA
la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale
è stato formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei
Prodotti Fitosanitari, come da modello nella narrativa della stessa
Determinazione;
DATO
ATTO che con la stessa Determinazione è stato
anche stabilito il formato del Certificato di abilitazione di Consulente
sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di
riconoscimento personale, viene rappresentato in Determinazione;
DATO
ATTO che il percorso individua nelle AA.SS.LL.
le strutture incaricate della organizzazione di tutta l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi
formativi specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti;
VISTE
le istanze dei richiedenti il certificato di abilitazione all’attività di
consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, acquisite
dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti con prot. n° 312560 del 07/12/2017;
RITENUTO
che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza
anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
DATO
ATTO che il soggetto che esercita l’attività di
consulente, non può esercitare l’attività di vendita;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in
narrativa
1. di
accogliere le istanze e di inserire i richiedenti nell’Elenco Regionale
Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari;
2. di
dare atto che l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, a seguito dei nuovi inserimenti, risulta integrato con i
nominativi dei nuovi iscritti dal N° RA/266/FT al N° RA/273/FT come da
allegato, quale parte integrante e sostanziale;
3. di
pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della
Regione Abruzzo, nell’apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e
destinata allo scopo;
4. di
rilasciare al titolare dell’attività di consulente sull’impiego dei
Prodotti Fitosanitari il certificato di abilitazione previsto dalla
Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015;
5. di
dare atto che il certificato di abilitazione all’attività di consulente,
alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n°
150/2012;
6. di
dare atto che il soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può
esercitare l’attività di vendita;
7. di
trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei
S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo
(protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);
8. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli