Deliberazione di G.R. n. 807 del 05.12.2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”. Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 854 del 29 aprile 2004”. Classificazione dello specchio di mare in concessione per l’allevamento di mitili, della ditta “Atlantide di Ennio Di Giovanni s.a.s.”, sede legale in via Ugo Cagni 11, comune di Pescara (PE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

 

1.       che la ditta “Atlantide di Ennio Di Giovanni S.a.S.”, sede legale in Via Ugo Cagni 11, comune di Pescara (PE) è titolare dell’impianto di mitilicoltura in mare aperto sotto descritto;

2.       di classificare ai sensi del Reg. (CE) 854/2004, allegati I capo II lettera a) come “Zona di classe A” lo specchio acqueo sede dell’impianto di mitilicoltura identificato con codice 015CH230 costituito da filari, della superficie di mq. 2.000.000 (due milioni) delimitato dalle seguenti coordinate:

­        Vertice A –                     42°31’60’’N - 14°11’75’’E;

­        Vertice B –                     42°31’90’’N - 14°12’35’’E;

­        Vertice C -                      42°31’00’’N - 14°13’25’’E

­        Vertice D –         42°30’65’’N - 14°12’65’’E.

­        Punto centrale Z  42°31’25’’N – 14° 12’50’’E

Al largo del comune di Montesilvano (PE).

 

3.       il sig. Di Giovanni Ennio (C.F. DGVNNE53A02G482G), legale rappresentante della Ditta in parola - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del provvedimento autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo Servizio Regionale, per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Pescara, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività e di ogni altro requisito di legge;

4.       di comunicare l’adozione della presente determina al Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Pescara, competente sull’impianto a mare che effettuerà i controlli e gli accertamenti previsti dalle norme, all’interno dell’allevamento ubicato nella zona di mare di cui al precedente punto 2);

5.       di informare del presente provvedimento, il Sindaco del Comune ove ha sede l’impianto di mitilicoltura in oggetto;

6.       di trasmettere il lo stesso provvedimento alla Capitaneria di Porto di Pescara;

7.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002;

9.       di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Abruzzo quale atto di "attribuzione di vantaggio economico" ai sensi della L. 124/2015.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli