D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Società P. LOG. - Progetto Logistico S.r.l.  –Autorizzazione alle varianti non sostanziali alla Determina Dirigenziale n° DPC026/36/1287/17 del 27.02.2017.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.             di prendere atto della variante non sostanziale alla Determina Dirigenziale n° DPC026/36/1287/17 del 27.02.2017 comunicata dalla Società P. LOG. – PROGETTO LOGISTICO S.r.l. così come esplicitato negli ALLEGATI 1 – 2 - 3 – 4 - Parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2.             di richiamare il rispetto delle eventuali condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n° DPC026/36/1287/17 del 27.02.2017, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;

3.             di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

4.             di prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del Decreto legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i.;

5.             di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

6.             di redigere il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Società, a cura del competente S.U.A.P.;

7.             di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casoli (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti;

8.             di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

9.             di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto e al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini