LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, commi
611, 612, 613 e 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015;
VISTO il Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica";
RILEVATO che, ai sensi
dell'art. 1 della L.R. 129/1998, nell'ambito delle finalità di cui alla parte V
della L.R. n. 60 del 1996 e s.m.i., la Regione
Abruzzo ha partecipato alla costituzione della Società Consortile "Centro
Ceramico Castellano" S.c.a.r.l., che svolge la
propria attività nel settore della promozione e valorizzazione della ceramica
d’arte di Castelli.
RICHIAMATE le precedenti
deliberazioni di Giunta regionale:
-
n.
255 del 31 marzo 2015 recante “Avvio del processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione
Abruzzo, comprensivo del Piano operativo ex art. 1, comma 612, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;
-
n.
203 del 30 marzo 2016, recante “Processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente posseduta dalla
Regione Abruzzo. Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1
comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui risultati conseguiti con l'avvio
del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo,
comprensivo del Piano operativo, di cui alla D.G.R. n. 255 del 31.03.2015 -
approvazione”;
RILEVATO che dalla
Relazione del Presidente della Regione Abruzzo, ex art. 1 comma 612 Legge
190/2014, approvata dalla sopra richiamata D.G.R. n. 203/2016, nella parte
relativa al Centro Ceramio Castellano S.c.a.rl., risulta che “dal punto di vista patrimoniale si
evidenzia che al 31/12/2014 i crediti verso i soci per contributi annuali, pari
a € 918,717,00 rappresentano oltre l’87% del totale dell’attivo. (…) Al
riguardo è doveroso evidenziare che, in occasione dell’Assemblea della Società
svoltasi lo scorso 21 dicembre 2015 in parte ordinaria per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31.12.2014, il Presidente ha riferito di due incontri
molto costruttivi svoltisi presso la Regione Abruzzo al fine di addivenire ad
un accordo transattivo con i soci aventi le maggiori esposizioni debitorie,
anche nell’ottica della volontà espressa da alcuni di essi di sciogliere
anticipatamente la Società e di porla in liquidazione. In tali incontri,
caratterizzati dalla fattiva collaborazione di tutti gli interlocutori, i soci
Regione Abruzzo, Comune di Castelli e Comunità Montana Gran Sasso Zona O hanno
proposto di versare, con criteri di ripartizione ancora da definire, le somme
necessarie al ripiano di tutte le posizioni debitorie della Società, stimate,
al 31.12.2015, in circa Euro 300.000,00 e di contribuire ai costi necessari per
la fase liquidatoria della società, anch’essi stimati in circa Euro 60.000,00,
definendo le controversie in essere. (…) In considerazione di quanto sopra
rappresentato e tenuto conto della volontà manifestata dalla maggior parte dei
soci di sciogliere anticipatamente la società, in occasione della citata
Assemblea del 23 dicembre 2015 i soci, con riguardo alla determinazione dei
contributi annuali dovuti, hanno deliberato di azzerare il contributo annuale dagli
stessi dovuto per l’esercizio 2015 e di conferire ampio mandato al Consiglio di
Amministrazione per definire i termini delle transazioni con i soci morosi, le
modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura
dei debiti attuali e futuri, con particolare riguardo ai costi necessari per la
fase liquidatoria della società, al fine di garantirne la totale copertura e
scongiurare una crisi di liquidità che impedirebbe il completamento di tutte le
attività prodromiche allo scioglimento”;
CONSIDERATO, che tra il
Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e la Regione
Abruzzo è in corso una vertenza per il pagamento dei contributi annuali
(2003-2011), giusta decreto ingiuntivo n. 1585/2013 emesso dal Tribunale di
Teramo, notificato alla regione Abruzzo il 18.9.2013 per la somma di €
464.811,00, oltre interessi e spese legali, opposto dalla Regione e in
relazione al quale è pendente il relativo giudizio di merito (RG 5125/2013);
RICHIAMATA la nota prot. 6383/CIV 407/13 del 10.8.2015 (allegato 1), con la
quale l’Avvocatura regionale ha rappresentato la convenienza, nell’interesse
della Regione, di una definizione transattiva della controversia, anche al fine
di scongiurare future pretese di pagamento da parte del Centro Ceramico
Castellano S.c.a.r.l. per le annualità successive al
2011;
VISTA la “Relazione
sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015” (allegato 2) e la
successiva integrazione trasmessa dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. con messaggio di posta elettronica del 22.9.2016
(allegato 3);
RICHIAMATA la nota prot. 95227CIV 407/13 del 16.11.2016 (allegato 4), con la
quale l’Avvocatura regionale, condividendo la proposta transattiva formulata
dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. in uno con
l’integrazione del 22.9.2016, ha ribadito la convenienza di una definizione
transattiva della vertenza, anche nell’auspicata prospettiva di dismissione
della partecipazione societaria o del recesso della Regione alla predetta
società;
CONSIDERATO che la Società
Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. non è riconducibile ad alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs.
175/2016 e che, pertanto, la stessa Società, a norma dell’art. 24, comma 1, del
medesimo decreto è soggetta a una delle misure previste dell’art. 20, commi 1 e
2;
PRESO ATTO che l’art. 24,
comma 7, del D. lgs. 175/2016 stabilisce che “gli
obblighi di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo valgono anche
nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse
previsioni normative, statali o regionali” e che il comma 8 del medesimo
articolo prevede che “per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si
applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014”;
PRESO ATTO, in particolare
che l’art. 1, comma 613 della legge n. 190 del 2014, richiamato dall’art. 24,
comma 8 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che “le
deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di
società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa
previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né
l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”;
RICHIAMATA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 544 del 29.9.2017, recante “Revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175 e s.i.m. - approvazione ricognizioni”;
VISTO il parere del
Servizio Bilancio di cui alla nota prot. n. 253556
del 3.10.2017 (allegato 5) e recepite le osservazioni formulate nello stesso;
VISTO il parere
dell’Avvocatura Regionale di cui alla nota prot. n.
268216 del 19.10.2017 (allegato 6) e recepite le osservazioni formulate nello
stesso;
RITENUTO di condividere
le valutazioni formulate dall’Avvocatura Regionale nelle note richiamate e,
pertanto, di addivenire ad una composizione transattiva “a carattere tombale”
del contenzioso in essere con il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.
relativo al mancato pagamento dei contributi annuali del periodo 2003-2015 e
dei contributi per costi di gestione per le annualità 2016 e 2017, onde evitare
ulteriori aggravi di costi a carico del bilancio regionale;
RITENUTO, per tutto
quanto sopra rilevato e considerato:
-
di
approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento al
fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 7), demandandone,
ai sensi dell’art. 23, co. 1 lett. o) della L.R. n.
77/1999 e s.m.i., la sottoscrizione al Direttore del
Dipartimento competente, autorizzato ad adottare conseguenziali e connessi;
-
in
attuazione delle richiamate disposizioni normative finalizzate alla contrazione
progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della
stessa, di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato,
all’adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in
liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.,
con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla
dismissione, da parte dell’Amministrazione regionale, della propria
partecipazione societaria;
DATO ATTO che l’importo
oggetto dell’allegato atto transattivo, trova capienza sul capitolo di spesa
dell’Avvocatura regionale n. 321901, denominato “Oneri derivanti da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a
pagamenti incompleti o tardivi” del corrente esercizio finanziario.
DATO ATTO della puntuale
istruttoria favorevole da parte della struttura proponente e del parere favorevole
espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche
del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;
Sentito
il relatore;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente
richiamate:
1. di
definire, in via transattiva, il contenzioso pendente presso il Tribunale di
Teramo (RG 5125/2013) tra la Regione Abruzzo e il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e, pertanto, di approvare la proposta di
transazione, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. di
autorizzare, ai sensi dell’art. 23, co. 1 lett.
o) della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., il Direttore
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università alla sottoscrizione dell’atto di transazione e all’adozione degli
atti conseguenziali e connessi;
3. di
autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato,
all’adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in
liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.,
con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla
dismissione, da parte dell’Amministrazione regionale, della propria
partecipazione societaria;
4. di
pubblicare il presente provvedimento nel BURAT.