IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in
narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1.
di
sostituire integralmente per i motivi di cui in
premessa, la D.D. n. DPC026/72 del 08.03.2018, con un nuovo provvedimento, al
fine di includere quanto successivamente riportato;
2.
di
rinnovare, conseguentemente, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.,
dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i, di
cui alla D.D. n. DN3/34 del 20.03.2017, alla Ditta AutoD.E.M.olizioni
S.r.l. le Operazioni di recupero R12-R13, Operazioni di Deposito D15, di cui
agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i., relative all’esercizio del centro di
raccolta e trattamento di veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, D.Lgs.
n. 149 del 02.02.2006 sito nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Galliano n. 6, identificato nel C.T. al Foglio di
mappa n. 13 – Particelle nn.ri. 112,113,247,248,311 e
313 4070 per una superficie complessiva pari a 5147 mq., di cui 4.521 mq.
scoperti e la restante parte coperti;
3.
di
stabilire che, in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n.
83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione di cui al
precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di
notifica del provvedimento n. DPC026/72 datato 08.03.2018, precisando che la
presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla
L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte
della Ditta interessata;
4.
di
richiamare quanto prescritto con nota del
Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti del 06.06.2017 prot.
n. 4557, (riprodotto per estratto), e disporre che i codici CER che potranno
essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per le
operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. e la
relativa potenzialità annua e la potenzialità istantanea, sono indicati nella
Tabella 1 di seguito riportata:
TABELLA 1 CODICI C.E.R. (Allegato D, parte IV D.Lgs. n°152/2006 e D.Lgs. n°
205/2010) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
POTENZIALITA’ ISTANTANEA VEICOLI |
POTENZIALITA’ ANNUA VEICOLI e ATTIVITA’ PREVISTE DALLA NORMA |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso |
60 tonn. |
600 veicoli/anno (R12-R13-D15) |
In
particolare:
“…omissis…
1.
I veicoli conferiti all’impianto,
una volta accertati i requisiti degli stessi (dati identificativi dei mezzi,
dati dei proprietari, ecc.) dovranno essere accettati e trascritti
sull’apposito Registro previsto dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. Effettuata
la “presa in carico” del veicolo, il responsabile del centro rilascerà il
“certificato di rottamazione” ai sensi del D.lgs. n. 209/2003, e si darà inizio
alle procedure di cancellazione al P.R.A.
La cancellazione del veicolo al P.R.A
sarà effettuata entro 30 giorni dalla presa in carico da parte dell’impianto di
autodemolizione.
Al P.R.A. dovranno essere consegnate le
targhe e i documenti del veicolo, questi emetterà il certificato di avvenuta
radiazione che verrà consegnato all’ormai ex proprietario.
Sull’apposito registro di entrata e uscita
dei veicoli, come stabilito dal D.Lgs.285/92, verranno riportati gli estremi
della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna all’ufficio del P.R.A. delle
targhe e dei documenti del veicolo.
2.
I veicoli dovranno essere
sottoposti al trattamento di bonifica solo dopo la chiusura delle operazioni di
cancellazione dal P.R.A. Nel più breve tempo possibile, si dovrà effettuare le
operazioni di messa in sicurezza delle vetture, successivamente allo
smontaggio. Le attività per la messa in sicurezza dovranno seguire il dettato
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 209/2003.
3.
Solo successivamente alle
operazioni di messa in sicurezza, si dovrà procedere allo smontaggio delle
parti meccaniche avendo cura di identificare (etichettatura, numerazione, ecc.)
le parti utili da riciclare e separando i materiali pericolosi da avviare allo
smaltimento. Tutte le operazioni di trattamento delle vetture dovranno essere
eseguite in modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego
dei vari componenti ricavati da tale attività.
4.
I veicoli, una volta sottoposti
al trattamento di bonifica, dovranno essere sistemati nell’apposita area
dedicata, così come i ciclomotori bonificati ed altri mezzi a motore
nell’apposita area destinata.
5.
Come per la messa in sicurezza,
anche le operazioni di demolizione dovranno seguire il dettato dell’Allegato 1
al D.Lgs. 209/2003.
6.
Anche l’attività di trattamento
per la promozione del riciclaggio dovranno seguire il dettato del D.Lgs. n. 209/2003, Allegato 1.
7.
Tutte le tipologie di rifiuto
prodotte a seguito delle attività di bonifica e demolizione, dovranno essere
stoccate separatamente per tipologie omogenee e distinte per codice CER. Lo
stoccaggio delle varie componenti, ricavate dal trattamento dei veicoli, dovrà
essere effettuato in modo da non alterare le caratteristiche degli elementi
recuperabili e delle parti di ricambio. Il tutto dovrà essere finalizzato a
garantire l’integrità e la perfetta efficienza dei pezzi meccanici ricavati.
Tutti i motori, le parti meccaniche e le varie componenti riutilizzabili,
dovranno essere stoccate al riparo degli agenti atmosferici. Lo stesso si farà
con la componentistica meccanica e con gli elementi della carrozzeria in buono
stato e, quindi, commerciabili.
Anche i pneumatici fuori uso dovranno
essere stoccati nelle aree dedicate e al riparo degli agenti atmosferici.
8.
Lo smaltimento di tutti i
rifiuti, sia liquidi che solidi separati tra loro, una volta raggiunto il
limite massimo di stoccaggio, dovrà avvenire attraverso Ditte autorizzate e
trasportatori iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.
9.
I veicoli potranno essere
conferiti direttamente all’impianto dai proprietari degli stessi o dalle
Concessionarie e verranno ricevuti dall’impianto con il codice CER 16 01 04*.
A seguito
delle attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di
rifiuti schematicamente descritte di seguito:
-
rifiuti derivati dalle operazioni
di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie
al piombo, ecc.);
-
pezzi meccanici/elettrici di
pregio da rivendere quali cambi, fari, ecc.;
-
materiali riciclabili quali
ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;
-
carcasse e componenti leggeri di
carrozzeria.
Inoltre:
10.
La gestione dell’impianto e la
manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di
tutela dell’ambiente in conformità ai principi generali di cui all’art. 178 del
D.Lgs. n° 152/06 e s.m. ed
integrazioni.
11.
Le sezioni dell’impianto destinate
all’attività di autodemolizione siano fisicamente separate da quelle destinate
all’attività di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e pericolosi.
12.
Nell’area di conferimento dei
mezzi (area accettazione) non è consentito l’accatastamento di veicoli.
13.
Per lo stoccaggio del veicolo
messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la
sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di
stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
14.
L’accatastamento delle carcasse
già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è
stato completato (anche pacchi pressati), non deve essere superiore ai cinque
metri di altezza.
15.
All’interno del settore
“smontaggio dei veicoli” si dovrà realizzare un deposito di sostanze da
utilizzare per l’assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale e
per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Le
sostanze assorbenti utilizzate dovranno essere smaltite come rifiuti.
16.
Nell’esercizio delle attività
siano rispettate tutte le disposizioni ed i requisiti previsti dagli allegati
al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii.
17.
Venga adottato ogni possibile
accorgimento a tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative
in materia ambientale;
18.
La gestione dei rifiuti dovrà
essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato
dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.
19.
Dovrà essere sempre garantita una
adeguata formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso
l’impianto, in merito all’attività svolta, comprensiva di eventuali
aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa
vigente in materia o delle modalità di conduzione dell’attività stessa.
20.
I registri dei rifiuti, dovranno
essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali
Enti di controllo;
21.
Il gestore dell’impianto, in
qualunque momento di marcia dell’impianto, dovrà essere in grado di precisare e
di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e
dei quantitativi trattati.
22.
Prima della ricezione dei rifiuti
all’impianto, la ditta dovrà verificare l’accettabilità degli stessi mediante
acquisizione di idonea documentazione.
23.
I rifiuti conferiti all’impianto
dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori
prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all’interno dei cassoni/contenitori
posti in zone distinte dell’insediamento.
24.
Il quantitativo annuo ed istantaneo
dei rifiuti non pericolosi e pericolosi da gestire per ogni singola attività
presso l’impianto, non dovrà superare l’ammontare dichiarato dalla ditta e
citati nella presente relazione.
25.
Gli unici trattamenti consentiti
presso l’impianto dovranno essere le operazioni di recupero R4, R12, R13.
26.
L’impianto dovrà essere gestito
in maniera ordinata e razionale. In particolare, l’organizzazione degli spazi
all’interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
27.
La ditta dovrà effettuare la
pulizia giornaliera dell’insediamento.
28.
Dovranno essere mantenute in
efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree
interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L’impianto dovrà
essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette
a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed
asfaltate (con trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida
eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non
garantisca le prestazioni dovute), al sistema di drenaggio, ecc.
29.
La dotazione impiantistica dello
stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione
logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla
ditta.
30.
I cumuli di stoccaggio dovranno
essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità
e la loro conformazione dovrà assicurare la netta separazione dei cumuli stessi
evitandone una qualsiasi commistione.
31.
La movimentazione e lo stoccaggio
dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
32.
Tutti i contenitori destinati
allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di
conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a
contatto con il rifiuto contenuto.
33.
I rifiuti dovranno essere
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento rispettando
i tempi previsti dall’art. 183 del D.Lgs. n° 152706 e
s.m.i.. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed
operative, si rilevasse l’esigenza di superare i termini previsti dalla norma,
dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga al Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo, corredando la richiesta con una relazione
tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto,
nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni
caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e
dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
34.
I rifiuti pericolosi derivanti
dalla bonifica dei veicoli a motore, dovranno essere stoccati unicamente sotto
copertura.
35.
Per quanto non specificatamente
espresso sulla gestione e sulla organizzazione dell’attività
dell’autodemolizione, si rimanda alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii. e
se ne obbliga il rispetto.
36.
Relativamente ai rifiuti prodotti
dall’attività, gli stessi dovranno essere tecnicamente ed amministrativamente
gestiti secondo il dettato della normativa vigente in materia. Dovranno,
altresì, essere considerati rifiuti i fanghi derivanti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue di processo e dei servizi.
37.
La gestione dei rifiuti dovrà
essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato
dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.
38.
Dovrà essere sempre garantita una
adeguata formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso
l’impianto, in merito all’attività svolta, comprensiva di eventuali
aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa
vigente in materia o delle modalità di conduzione dell’attività stessa.
Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un responsabile tecnico
dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina
dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all’ARTA scrivente.
ACQUE DI
SCARICO
Dalla documentazione
tecnica prodotta si evince che per la gestione delle acque di scarico delle
acque domestiche (servizi igienici dell’abitazione ed uffici), la Società AutoD.E.M.olizioni S.r.l. risulta dotata di bagni chimici i
cui reflui vengono smaltiti presso impianti terzi all’uopo autorizzati in
quanto risulta impossibilitata ad eseguire l’allaccio alla rete fognaria
comunale.
Relativamente
alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale
(prima e seconda pioggia), dalla documentazione prodotta si evince che la ditta
sottopone attualmente al trattamento delle acque di prima pioggia (superficie
scoperta pari a 4.521 mq.) con un impianto di depurazione modello IPP IC 18000
della “Starplast”, composto dalle seguenti unità:
-
un pozzetto scolmatore con bay-pass per la seconda pioggia;
-
una vasca di accumulo interrataq avente portata massima pari a 20 mc.;
-
una pompa di rilancio;
-
un disoleatore
composto da un filtro a coalescanza.
Poiché
l’intero sito è sottoposto alle prescrizioni previste dal Testo Unico
Ambientale D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.,
ed in particolare per quanto attiene la parte terza e relativi allegati e dalla
L.R. n° 31/2010, questo Distretto ritiene che sul sito debbano essere trattate
anche le acque di dilavamento di seconda pioggia.
Si ritiene
inoltre che, ai sensi della normativa vigente D.Lgs.
n° 152/06 e L.R. n° 31/2010, la Società in oggetto debba adottare un sistema di
depurazione idoneo a trattare sia le acque di prima che di seconda pioggia, al
fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab.
3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
Da quanto
riportato alla pag. 16 della documentazione integrativa prodotta dalla Società
in oggetto, questo Distretto resta in attesa di ricevere la documentazione relativa
alla realizzazione della tipologia dell’impianto e del progetto di adeguamento
richiesta entro e non oltre 180 gg dall’emissione del presente parere tecnico,
al fine di poter esprimere valutazioni in merito.
Restano valide
le prescrizioni dettate dall’ARTA di Pescara del 7/6/2010 prot.
n° 3365/DIP.
Si ritiene
inoltre che, la ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l., sino
alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento di tutte le acque di
dilavamento (prima e seconda pioggia), debba necessariamente monitorare anche
le acque di seconda pioggia attraverso analisi che attestino il rispetto dei
limiti stabiliti per le acque superficiali.
Nel caso si
superamento dei limiti tabellari, si ritiene necessario lo smaltimento delle
acque come rifiuto, oppure in alternativa rinviare le stesse, previo raccolta
in serbatoio, all’impianto esistente.
IN MERITO ALLE
EMISSIONI
La ditta non
produce emissioni in atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
Tuttavia,
l’obiettivo di minimizzare le forme di mitigazione delle emissioni di polveri
durante le fasi di lavoro dovrà essere comunque, perseguito anche attraverso
una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti
che potrebbero potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione
di polveri.
Gli operatori
dovranno garantire:
-
spegnimento dei macchinari
durante le fasi di non attività;
-
transito a velocità dei mezzi
molto contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione
del particolato;
-
adeguato utilizzo delle macchine
movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale movimentato;
-
pulizia del piazzale.
La presenza,
infine, di una recinzione perimetrale arborea crea un effetto barriera nei
confronti di un’eventuale dispersione di polveri.
Per quanto
riguarda le operazioni di deposito dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento
del ciclo lavorativo, la Ditta esclude il rilascio di emissioni diffuse, in
quanto lo stoccaggio avviene in big-bag/contenitori
coperti e i materiali raccolti non presentano particolari caratteristiche di
polverosità.
La Ditta
tuttavia, dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in
materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di rumore).
PER LA VALUTAZIONE
IMPATTO ACUSTICO
Per la matrice
rumore, la ditta ha trasmesso il rapporto di valutazione del rumore ambientale
(secondo la L. 447/1995), datato 28 luglio 2017 a firma del tecnico competente
in acustica ambientale dott. Enzo Di Claudio.
Il Distretto
si riserva di trasmettere a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti, una
volta acquisita la valutazione dell’Ufficio preposto di Fisica Ambientale ARTA
Distretto di Pescara, il parere con eventuali prescrizioni relativa alla valutazione
della matrice acustica.
Inoltre, il
presente parere è vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di
riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione
tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del procedimento per il rilascio
del rinnovo dell’autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs.
n° 152/2006, art. 208, del D.Lgs. n° 209/2003 e della
L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:
-
sia garantito, a qualsiasi ora di
apertura dell’attività, l’accesso agli impianti da parte degli Enti di
controllo, senza l’obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione
e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre,
possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico;
-
il gestore conservi, per tutta la
durata dell’autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a
disposizione dell’autorità competente per il controllo, copia della
documentazione trasmessa all’autorità competente per aderire all’
autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori
registrazioni richieste;
-
la Società adotti tutti gli
accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa
influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti, degli
scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, del rumore e delle altre matrici
ambientali;
-
nell’esercizio dell’attività, la
ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa
dell’ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia
ambientale.
Alla cessazione dell’attività, la
Società in oggetto, dovrà provvedere all’effettuazione delle operazioni di
messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito, operando nel
rispetto dei seguenti criteri generali:
-
dovranno essere rimossi tutti i
rifiuti stoccati presso l’impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o
recupero presso centri autorizzati;
-
dovrà essere effettuata
un’attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e
stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di
integrità delle stesse;
-
dovrà essere svolta un’indagine
conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo;
-
qualora fossero rilevate
situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto
previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in
materia di bonifica dei siti contaminati;
-
per quanto concerne la
sistemazione finale e destinazione d’uso dell’area, ci si dovrà attenere al
dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino
ambientale;
-
per quant’altro non
specificatamente espresso sulla gestione dell’impianto di autodemolizione con
questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’ambiente e se ne
prescrive il rispetto.
…omissis…”
5.
di
prescrivere, al fine di evitare la presenza, la
gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori
dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l’eventuale presenza di
radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e
salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive,
alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
-
di istallare presso l’impianto
attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare
apposita informativa di conoscenza alle Provincie e ai distretti dell’ARTA di
riferimento;
-
di individuare e realizzare aree
attrezzate all’interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini
dell’esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di
sorveglianza radiometrica;
-
di nominare un tecnico incaricato
quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs
230/95, con compiti di supporto all’azienda nell’istituzione del sistema di
sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste
attestazioni;
-
di stabilire in sei mesi i tempi
per l’organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di
acquisto della strumentazione necessaria ed altri sei mesi per la messa in
funzione degli impianti e formazione del personale;
6.
di
prescrivere, inoltre, l’invio, entro e non oltre 30
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e secondo quanto
riportato nel parere dell’Arta, sopra citato datato 18.05.2017, di una
documentazione comprovante l’adeguamento alla normativa sugli scarichi di cui
alla L.R. 31/2010, pena provvedimenti conseguenti;
7.
di
rimanere in attesa di ricevere il parere con
eventuali prescrizioni relativa alla valutazione della matrice acustica, di cui
al rapporto prodotto dalla Ditta ( secondo la L. 447/1995) in data 28.07.2017;
8.
di
prescrivere che il titolare e/o gestore
dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a.
Accertare che il conferitore sia
munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b.
In caso di conferimenti
effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati
nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale
attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana
del Comune ove ha sede l’impianto;
c.
I conferimenti di rifiuti
effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono
avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di
commercio ambulante;
Nei casi di
cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i
conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico
scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o
trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto
trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto,
indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato.
In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha
altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di
Controllo competenti per territorio;
9.
di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale
19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;
10.
di
prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11.
di
precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
-
devono essere salvaguardate la
fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del
paesaggio;
-
devono essere promossi, con
l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
-
deve essere garantito il rispetto
delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;
12.
di
richiamare la Ditta interessata al rispetto, per
quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel
provvedimento regionale n. DPC026/75 dell’11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del
27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell’11.10.2010;
13.
di
richiamare la Ditta AutoD.E.M.olizioni
S.r.l., all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 –
“Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
14.
di
richiamare il rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
15.
di
richiamare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema
di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE);
16.
di
obbligare la Ditta AutoD.E.M.olizioni
S.r.l., al possesso delle garanzia
finanziaria secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione
Abruzzo per tutto il periodo dell’autorizzazione;
17.
di
fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni,
visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e
Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
18.
di
fare salvi altresì, i successivi accertamenti che
saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei
requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla
insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e
s.m.i. – “Codice antimafia”;
19.
di
redigere il presente provvedimento in n. 1
originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria
per il tramite del SUAP territorialmente competente;
20.
di
trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune Loreto Aprutino (PE), all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di CHIETI,
all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di
PESCARA e al Pubblico Registro Automobilistico di Pescara;
21.
di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma
18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente
provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo
c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
22.
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini