Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario).

 

E ne dispone la pubblicazione sul BOllettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 57/2017)

 

1.       L’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario), è sostituito dal seguente:

 

 

 

"Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

 

1.       La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante ''Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale'') e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).

2.       Per le finalità di cui al comma 1, è concessa una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione.

3.       La riduzione di cui al comma 2 è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui al comma 2, all’atto dell’emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile.

4.       I vettori di cui al comma 3 inviano al Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione prevista al comma 2. Il Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste al comma 5.

5.       Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata per l’anno 2018 la spesa massima di euro 200.000,00 e per l’anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate nell’ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019.".

 

Art. 2

(Norma transitoria)

 

1.       La misura di sostegno di cui all’articolo 4 della l.r. 57/2017 come sostituito, è applicata ai titoli di viaggio acquistati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 aprile 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso