E
ne dispone la pubblicazione sul BOllettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Sostituzione
dell’articolo 4 della l.r. 57/2017)
1. L’articolo 4 della legge regionale 30
novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49
(Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della
Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni
di carattere finanziario), è sostituito dal seguente:
"Art.
4
(Sostegno
al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)
1. La Regione Abruzzo garantisce misure di
sostegno al pendolarismo anche nei comuni montani delle aree interne del
territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta
regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione
strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle
Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione
Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del
trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R.
19 agosto 2016, n. 26 recante ''Provvedimenti urgenti in materia di trasporto
pubblico locale'') e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione
programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
concessa una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio
nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26
anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei
comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle
deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con
provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale
sono stabilite altresì le modalità di erogazione.
3. La riduzione di cui al comma 2 è
applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A.
Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono
in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento
di cui al comma 2, all’atto dell’emissione del titolo di viaggio nominativo,
annuale o mensile.
4. I vettori di cui al comma 3 inviano al
Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori
entrate derivanti dall’applicazione della riduzione prevista al comma 2. Il
Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste al
comma 5.
5. Per l’attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, è autorizzata per l’anno 2018 la spesa massima di euro
200.000,00 e per l’anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa
fronte con le risorse già allocate nell’ambito della Missione 01, Programma 01,
Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di
categorie sociali più deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio
regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019.".
Art.
2
(Norma
transitoria)
1. La misura di sostegno di cui all’articolo
4 della l.r. 57/2017 come sostituito, è applicata ai
titoli di viaggio acquistati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 aprile 2018
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso