IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa,
che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1.
di
prendere atto della variante non sostanziale alla
Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008 comunicata dalla FARMECO
S.r.l. così come esplicitato in premessa e come si evince dalle tabelle:
- conferma dei codici CER autorizzati al
punto 3) della Determinazione Dirigenziale N. DN3/331 del 28/11/2008 ed i
singoli quantitativi annui di stoccaggio (D15 e R13) per un totale complessivo
annuo di 3.891 t/a.
CER |
Descrizione |
Potenzialità (t/a) |
07 05 01* |
Soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri |
20 |
07 05 13* |
Rifiuti solidi
contenenti sostanze pericolose |
20 |
07 05 14 |
Rifiuti solidi,
diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13 |
500 |
70599 |
Parafarmaci non
altrimenti specificati |
20 |
07 06 99 |
Saponi, detergenti,
disinfettanti e cosmetici |
200 |
09 01 01 * |
Soluzioni di sviluppo
e attivanti a base acquosa |
20 |
09 01 04* |
Soluzioni fissative |
20 |
09 01 07 |
Carta e pellicole per fotografia, contenenti
argento o composti |
20 |
|
dell' argento |
|
09 01 08 |
Carta e pellicole per
fotografia, non contenenti argento o |
20 |
|
composti dell'argento |
|
15 01 01 |
Imballaggi in carta e
cartone |
35 |
15 01 02 |
Imballaggi in plastica
|
35 |
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
35 |
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
35 |
15 01 05 |
Imballaggi in
materiali compositi |
35 |
15 01 06 |
Imballaggi in
materiali misti |
35 |
15 01 07 |
Imballaggi in vetro |
35 |
15 01 09 |
Imballaggi in materia
tessile |
35 |
16 06 01* |
Batterie al piombo |
35 |
16 06 02* |
Batterie al
nichel-cadrnio |
35 |
16 06 03* |
Batterie contenenti
mercurio |
35 |
18 01 01 |
Oggetti da taglio
(eccetto 1801 03) |
24 |
18 01 03* |
Rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti applicando |
150 |
|
precauzioni
particolare per evitare infezioni |
|
18 01 06* |
Sostanze chimiche
pericolose o contenenti sostanze pericolose |
100 |
18 01 07 |
Sostanze chimiche
diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
100 |
18 01 08* |
Medicinali citotossici
e citostatici |
100 |
18 01 09 |
Medicinali diversi da
quelli di cui alla voce 1801 08 |
230 |
18 01 10* |
Rifiuti di amalgama
prodotti da interventi odontoiatrici |
30 |
18 02 01 |
Oggetti da taglio
(eccetto 18 02 02) |
37 |
18 02 02* |
Rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti applicando |
35 |
|
precauzioni
particolari per evitare infezioni |
|
18 02 03 |
Rifiuti che non devono
essere raccolti e smaltiti applicando |
32 |
|
precauzioni
particolari per evitare infezioni |
|
18 02 05* |
Sostanze chimiche
pericolose o contenenti sostanze pericolose |
27 |
18 02 06 |
Sostanze chimiche
diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
27 |
18 02 07* |
Medicinali citotossici e citostatici |
24 |
18 02 08 |
Medicinali diversi da
quelli di cui alla voce 18 02 07 |
100 |
20 01 01 |
Carta e cartone |
50 |
20 01 02 |
Vetro |
50 |
20 01 08 |
Rifiuti biodegradabili
di cucine e mense |
50 |
200110 |
Abbigliamento |
50 |
20 01 11 |
Prodotti tessili |
50 |
20 01 21 |
Tubi fluorescenti ed
altri rifiuti contenenti mercurio |
50 |
20 01 23* |
Apparecchiature fuori
uso contenenti c1orofluorocarburi |
50 |
20 01 25 |
Oli grassi e
commestibili |
50 |
20 01 26* |
Oli e grassi diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
50 |
20 01 27* |
Vernici, inchiostri,
adesivi e resme contenenti sostanze |
50 |
|
pericolose |
|
20 01 28 |
Vernici, inchiostri,
adesivi e resine diversi da quelli di cui alla |
50 |
|
voce 20 01 27 |
|
20 01 29* |
Detergenti contenenti
sostanze pericolose |
50 |
20 01 30 |
Detergenti diversi da
quelli di cui alla voce 20 01 29 |
50 |
20 01 32 |
Medicinali diversi da
quelli alla voce 20 01 31 |
200 |
20 01 35* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da |
50 |
|
quelle di cui alla
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti |
|
|
componenti pericolosi |
|
20 01 36 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da |
50 |
|
quelle di cui alle voci
20 01 21,2001 23 e 20 01 35 |
|
20 01 37* |
Legno contenente
sostanze pericolose |
50 |
20 01 38 |
Legno, diverso da
quello di cui alla voce 20 01 37 |
50 |
20 01 39 |
Plastica |
50 |
20 01 40 |
Metallo |
50 |
20 03 01 |
Rifiuti urbani non
differenziati |
500 |
|
TOTALE |
3.891 |
- rinuncia a n. 11 codici CER riportati al
punto 4) della Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008 (indicati
con potenzialità annua pari a 0) ed introduce n. 5 codici CER assimilabili per
merceologia, provenienza gestione e modalità di deposito temporaneo e modalità
di smaltimento/recupero ai codici già autorizzati per 190 t/a e un totale
complessivo annuo di 389 t/a.
CER |
Descrizione |
CER (t/a) |
|
13 01 01* |
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
0 |
rinuncia |
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici,
clorurati |
0 |
rinuncia |
13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici, non
clorurati |
0 |
rinuncia |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
0 |
rinuncia |
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici, facilmente
biodegradabili |
0 |
rinuncia |
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici |
0 |
rinuncia |
17 06 01* |
Materiali isolanti contenenti amianto |
0 |
rinuncia |
18 01 04 |
Rifiuti che non devono
essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni |
49 |
|
particolari per
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti |
|
||
monouso, assorbenti
igienici) |
|
||
19 12 10 |
Rifiuti combustibili
(CDR: combustibile derivato da rifiuti) |
50 |
|
20 01 31* |
Medicinali citotossici
e citostatici |
80 |
|
20 01 34 |
Batterie |
20 |
|
20 02 01 |
Rifiuti biodegradabili |
0 |
rinuncia |
20 02 03 |
Altri rifiuti |
0 |
rinuncia |
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
0 |
rinuncia |
20 03 07 |
Rifiuti ingombranti |
0 |
rinuncia |
08 03 17* |
toner per stampa
esauriti, contenenti sostanze pericolose |
20 |
assimilabile al CER
già autorizzato 20 01 27 |
08 03 18 |
toner per stampa
esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 |
20 |
assimilabile al CER
già autorizzato 20 01 28 |
15 01 10* |
imballaggi contenenti
residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
50 |
assimilabile al CER
già autorizzato 07 05 13* |
15 02 02* |
assorbenti, materiali
filtranti ( inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
50 |
assimilabile al CER
già autorizzato 07 05 13* |
15 02 03 |
assorbenti, materiali
filtranti , stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce
150202 |
50 |
assimilabile al CER
già autorizzato 07 05 14 - rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce
07 05 13* |
|
TOTALE |
389 |
|
2.
di
richiamare il rispetto delle condizioni di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008, salvo quanto modificato
con il presente provvedimento;
3.
di
fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni,
visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le
altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali
diritti di terzi;
4.
di
prescrivere, al fine di evitare la presenza, la
gestione e lo smaltimento di sorgenti radiottive o materiali contaminati fuori
dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare
l’eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e
per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni
radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue;
-
di istallare presso l’impianto
attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare
apposita informativa di conoscenza alle Provincie e ai distretti dell’ARTA di
riferimento;
-
di individuare e realizzare aree
attrezzate all’interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini
dell’esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di
sorveglianza radiometrica;
-
di nominare un tecnico incaricato
quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di
supporto all’azienda nell’istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano
di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
-
di stabilire in sei mesi i tempi
per l’organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di
acquisto della strumentazione necessaria ed altri sei mesi per la messa in
funzione degli impianti e formazione del personale;
5.
di
richiamare la Ditta FARMECO S.r.l. al rispetto, per quanto applicabili, degli
obblighi previsti dall’art. 189 ( Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (
Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06 e smi e di quanto riportato
nel provvedimento regionale n. DPC06/75 dell’11.05.2017 e nella DGR n. 621 del
27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell’11.10.2010;
6.
di
prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208, comma 13 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e
dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
7.
di
redigere il presente provvedimento in n° 1
originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della
FARMECO S.r.l., a cura del competente SUAP;
8.
di
trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’ARTA - Sede Centrale di Pescara ed all’ARTA - Distretto provinciale di
Chieti;
9.
di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18
del D.lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
10.
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3
legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
(art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini