D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. D.D. n. DN3/331 del 28/11/2008 con volturazione della titolarità da FARM.ECO Service S.r.l. a FARMECO S.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale DA21/171 del 11/11/2014 – Proroga autorizzazione all’esercizio di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Strada comunale della Fonticella (C.da Foresta)- Montesilvano (PE). Presa d’atto variante non sostanziale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di prendere atto della variante non sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008 comunicata dalla FARMECO S.r.l. così come esplicitato in premessa e come si evince dalle tabelle:

-        conferma dei codici CER autorizzati al punto 3) della Determinazione Dirigenziale N. DN3/331 del 28/11/2008 ed i singoli quantitativi annui di stoccaggio (D15 e R13) per un totale complessivo annuo di 3.891 t/a.

 

CER

Descrizione

Potenzialità (t/a)

07 05 01*

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

20

07 05 13*

Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

20

07 05 14

Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13

500

                 70599

Parafarmaci non altrimenti specificati

20

07 06 99

Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

200

09 01 01 *

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

20

09 01 04*

Soluzioni fissative

20

09 01 07

 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti

20

 

dell' argento

09 01 08

Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o

20

 

composti dell'argento

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

35

15 01 02

Imballaggi in plastica

35

15 01 03

Imballaggi in legno

35

15 01 04

Imballaggi metallici

35

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

35

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

35

15 01 07

Imballaggi in vetro

35

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

35

16 06 01*

Batterie al piombo

35

16 06 02*

Batterie al nichel-cadrnio

35

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio

35

18 01 01

Oggetti da taglio (eccetto 1801 03)

24

18 01 03*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando

150

 

precauzioni particolare per evitare infezioni

18 01 06*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

100

18 01 07

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

100

18 01 08*

Medicinali citotossici e citostatici

100

18 01 09

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 1801 08

230

18 01 10*

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

30

18 02 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

37

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando

35

 

precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando

32

 

precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

27

18 02 06

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

27

18 02 07*

 Medicinali citotossici e citostatici

24

18 02 08

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

100

20 01 01

Carta e cartone

50

20 01 02

Vetro

50

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

50

200110

Abbigliamento

50

20 01 11

Prodotti tessili

50

20 01 21

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

50

20 01 23*

Apparecchiature fuori uso contenenti c1orofluorocarburi

50

20 01 25

Oli grassi e commestibili

50

20 01 26*

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

50

20 01 27*

Vernici, inchiostri, adesivi e resme contenenti sostanze

50

 

pericolose

20 01 28

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla

50

 

voce 20 01 27

20 01 29*

Detergenti contenenti sostanze pericolose

50

20 01 30

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

50

20 01 32

Medicinali diversi da quelli alla voce 20 01 31

200

20 01 35*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

50

 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti

 

componenti pericolosi

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

50

 

quelle di cui alle voci 20 01 21,2001 23 e 20 01 35

20 01 37*

Legno contenente sostanze pericolose

50

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

50

20 01 39

Plastica

50

20 01 40

Metallo

50

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

500

 

TOTALE

3.891

 

 

-        rinuncia a n. 11 codici CER riportati al punto 4) della Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008 (indicati con potenzialità annua pari a 0) ed introduce n. 5 codici CER assimilabili per merceologia, provenienza gestione e modalità di deposito temporaneo e modalità di smaltimento/recupero ai codici già autorizzati per 190 t/a e un totale complessivo annuo di 389 t/a.

 

CER

Descrizione

CER

(t/a)

 

13 01 01*

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB

0

rinuncia

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

0

rinuncia

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

0

rinuncia

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

0

rinuncia

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

0

rinuncia

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici

0

rinuncia

17 06 01*

Materiali isolanti contenenti amianto

0

rinuncia

18 01 04

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni

49

 

particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti

 

monouso, assorbenti igienici)

 

19 12 10

Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

50

 

20 01 31*

Medicinali citotossici e citostatici

80

 

20 01 34

Batterie

20

 

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

0

rinuncia

20 02 03

Altri rifiuti

0

rinuncia

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

0

rinuncia

20 03 07

Rifiuti ingombranti

0

rinuncia

08 03 17*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

20

assimilabile al CER già autorizzato 20 01 27

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317

20

assimilabile al CER già autorizzato 20 01 28

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

50

assimilabile al CER già autorizzato 07 05 13*

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti ( inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

50

assimilabile al CER già autorizzato 07 05 13*

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti , stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202

50

assimilabile al CER già autorizzato 07 05 14 - rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*

 

TOTALE

389

 

 

2.           di richiamare il rispetto delle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/331 del 28/11/2008, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;

3.           di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

4.           di prescrivere, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radiottive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l’eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue;

-            di istallare presso l’impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Provincie e ai distretti dell’ARTA di riferimento;

-            di individuare e realizzare aree attrezzate all’interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell’esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

-            di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all’azienda nell’istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;

-            di stabilire in sei mesi i tempi per l’organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed altri sei mesi per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

5.           di richiamare la Ditta FARMECO S.r.l.  al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 ( Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 ( Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06 e smi e di quanto riportato nel provvedimento regionale n. DPC06/75 dell’11.05.2017 e nella DGR n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell’11.10.2010;

6.           di prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

7.           di redigere il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della FARMECO S.r.l., a cura del competente SUAP;

8.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Sede Centrale di Pescara ed all’ARTA - Distretto provinciale di Chieti;

9.           di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

10.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini