IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che
la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario
del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012,
aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RITENUTO pertanto, di dover procedere, a norma del
comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro regionale alla
data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco allegato alla presente
determinazione, All. A), quale parte integrante e
sostanziale;
PRECISATO che, l’elenco di cui sopra è strutturato in
base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione al Registro Regionale, il numero
del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede
legale, la sezione di appartenenza e l’articolazione;
DATO ATTO che la presente
determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai
soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi
provvedimenti costitutivi;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:
a. di
procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
Registro regionale alla data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco
allegato alla presente determinazione, All. A), quale
parte integrante e sostanziale;
b. di
precisare che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati
identificativi quali: il numero di iscrizione al Registro Regionale, il numero del provvedimento di
iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di
appartenenza e l’articolazione;
c. di
dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione
delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo
“status giuridico” di
ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
d. dare
atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma
delle disposizioni vigenti in materia
e. di
definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
f. di
disporre contestualmente la trasmissione del presente provvedimento
all’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo ai sensi dell’art. 7, comma6,
L.R.11/12;
g. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini