IL
CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a
firma dei consiglieri Pietrucci, Monticelli, Mazzocca,
Di Nicola, Balducci, D’Alessandro, Smargiassi, Mercante, Pettinari,
Mariani, Berardinetti, D’Ignazio, Di Dalmazio, Gatti, D’Alfonso, Paolini,
Paolucci, Di Pangrazio, Iampieri,
Sclocco, Sospiri, Pepe e Monaco recante: Recupero
aiuti incompatibili di cui articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
All'unanimità
L’APPROVA
Nel
testo che di seguito si trascrive:
IL
CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che
- a seguito dell’evento calamitoso che il
6 aprile 2009 ha interessato la città dell’Aquila ed altri 56 comuni del
territorio abruzzese, l’allora Governo nazionale, dopo diversi interventi di
rinvio nella restituzione delle imposte e dei contributi sospesi, con L.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012) all’art. 33, c. 28 ha stabilito: “Per
consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il
territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo
39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene,
senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per
ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei
versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.”;
- sono state avviate le procedure
preliminari volte a dare esecuzione – ai sensi dell’art. 48 della L. 234/2012 -
alla Decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 final
del 14.8.2015 con la quale si prescrive che l’Italia recuperi gli aiuti incompatibili
di cui all’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
- il principio del legittimo affidamento è
riconosciuto come principio cardine del diritto europeo, grazie all'attività
della Corte di Giustizia la quale ha sancito che il principio della tutela
dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario;
- nell’ambito della giurisprudenza
dell’Unione Europea, il legittimo affidamento costituisce un corollario del più
ampio principio della certezza del diritto;
- lo Statuto del Contribuente (Legge n.
212/2000) dispone, all’art. 10, che “i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in
atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell’amministrazione”;
PRESO ATTO che
- nella Decisione europea, la misura
agevolativa non è stata notificata dall’Italia ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3, del TFUE: “Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a
norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale”;
- nonostante le imprese abbiano applicato
una norma dello Stato, la Commissione nella Decisione ha ribadito che “… in via
di principio, il beneficiario di un aiuto non notificato non può opporsi a un
ordine di recupero facendo legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto,
poiché un’impresa diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che
un aiuto sia stato notificato…”;
- nell’art. 4 della Decisione d’infrazione
adottata nell’agosto 2015 viene stabilito che “L’Italia recupera dai
beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto
introdotto dall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativi
pertinenti previsti dalla legge succitata” e che “Le somme da recuperare
comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a
disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero”;
- successivamente, attraverso una modifica
normativa sulla procedura di recupero, avvenuta con l’art. 48 della Legge 234
del 24 dicembre 2012, viene prevista la nomina di un Commissario ad acta per la
finalità di recupero e accertamento da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero delle Economie e Finanze;
- in seguito, attraverso la nomina del
Commissario ad acta, avvenuta con Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 2017, si è proceduto all’avvio del recupero coatto
delle agevolazioni concesse in capo alle imprese ed ai titolari di Partita IVA;
DATO ATTO che
- con nota prot.
73970 del 14 marzo 2018 è stata presentata apposita diffida a firma congiunta
del Vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli e del Sindaco del
Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in accordo con tutte le imprese, partite
IVA e Associazioni di Categoria, colpite dal fenomeno del recupero, che chiede
formalmente, oltre ad una procedura di revisione di tutti gli atti emanati in
proposito, di sospendere quantomeno l’azione esecutiva degli atti
commissariali, in attesa del ricorso avverso intrapreso da parte degli interessati
agli atti riguardanti il recupero;
- la nota di diffida affronta in maniera
puntuale tutte le criticità emerse sulla vicenda del recupero, spiegando
espressamente “Il legittimo affidamento”, “L’omessa notifica della misura. La
responsabilità dello Stato membro”, “La delimitazione temporale del beneficio”,
“L’effettiva incidenza dell’aiuto sugli scambi e sulla concorrenza” nonché “Il
principio del giusto processo”;
CONSIDERATO che
- le disposizioni dell’art. 33, comma 28,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, lungi dall’introdurre solo in questo
momento misure agevolative per far fronte alle conseguenze emergenziali del
sisma del 2009, si iscrivono nell’ambito del complessivo sistema dispositivo,
di natura fiscale e tributaria, adottato già a partire dal Decreto Legge 28
aprile 2009, n. 39, come convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77 (artt. 6, 8
e 10);
- in particolare, la misura ivi prevista
rappresenta una norma di chiusura delle misure di sospensione e differimento
(delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori)
originariamente disposte, e con esse configura un unico regime di agevolazione
fiscale e contributiva, riferibile al periodo aprile 2009 – giugno/dicembre
2010, fissando il termine decorrente dal gennaio 2012 come dies
a quo per la restituzione (parziale) delle imposte e dei contributi dovuti e
sospesi;
- l’applicazione degli interessi maturati
rappresenta certamente un ulteriore danno ingiusto posto in capo al
contribuente che ha riposto un assoluto e legittimo affidamento sulla
legittimità delle procedure sottese all’adozione della norma da parte del
legislatore;
CONSIDERATO inoltre che
- continuare a perseguire tale decisione
avrà effetti irreversibili e gravissimi su un territorio che ha avviato la
ricostruzione del proprio tessuto economico e sociale dopo il devastante sisma
del 2009;
Tutto
ciò premesso
IMPEGNA
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO, IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE ABRUZZO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
-
a sostenere nell’immediato presso il Governo e le
Istituzioni preposte la diffida di cui alle premesse, in modo da portare ad una
adeguata azione attuativa, in vista delle procedure di recupero ed in
particolare:
1. ad accogliere l’eccezione volta a
paralizzare l’azione esecutiva della Decisione europea a tutela
dell’incolpevole legittimo affidamento dei contribuenti;
2. a sospendere immediatamente il recupero
delle agevolazioni dell’intero territorio;
3. a sospendere l’azione esecutiva degli atti
commissariali, mentre è in corso il deposito del ricorso avverso gli atti del Commissario, da parte
degli interessati dagli atti di recupero».