D.Lgs del 03.04.2006 n.152 Spa - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell’autorizzazione n. DPC026/168 del 25.07.2017 inerente l’Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Loc. Val di Foro di Ari (CH). Da: “Autodemolizione Adriatica” a: “AGR Autodemolizioni & Gestioni Rifiuti S.r.l.” Sede legale: Ari (CH) Via Foro - Zona Industriale s.n.c., CAP 66010.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.       di prendere atto della istanza di volturazione dell’autorizzazione DPC026/168 del 25 luglio 2017, acquisita al prot. n. 55711/18 del 20.02.2018 del SGR, inerente la gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in contrada Foro snc di ARI (CH);

2.       di prendere atto dell’atto di cessione del ramo di azienda redatto dal Notaio dott. Massimo D’AMBROSIO registrato a Pescara il 12/02/2018 al n. 1430-IT dal quale si evince che la Ditta individuale “Autodemolizione Adriatica” di Purica Fanica Angelus cede vende e trasferisce alla Società “AGR Autodemolizioni e Gestione Rifiuti S.r.l.”, il ramo di azienda, corrente in ARI (CH) in contrada Foro snc, avente ad oggetto demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, muniti di tutti i titoli abilitativi ed autorizzazioni ed esercitate in virtù di Determinazione Dirigenziale DPC026/103 del 25 luglio 2017;

3.       di obbligare la società beneficiaria della presente autorizzazione e/o volturazione, al deposito  delle garanzie finanziarie, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.       di stabilire che l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto resta sospeso fino alla prestazione e accettazione da parte del SGR delle predette garanzie finanziarie, che costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 19.12.2007, n.45 (art. 48);

5.       di volturare la titolarità della autorizzazione n. DPC026/168 del 25.0.2014 da: “Autodemolizione Adriatica” di Purica Fanica Angelus” a “AGR Autodemolizioni e Gestione Rifiuti S.r.l.”;

6.       di stabilire che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determina n. DPC026/103 del 25.07.2017, di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

7.       di fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

8.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;

9.       di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

10.     di redigere il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;

11.     di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;

12.     di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini