IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa,
che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di
autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 della L.R.
45/07 e s.m.i., ACIAM S.p.A., sede legale in Via
Edison n. 27 - Avezzano (AQ), all’esercizio di un impianto mobile identificato
con Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071”,
(Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per
operazioni R5 di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla
produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero
dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento
pari a 640 t/g e complessiva pari a 120.000 t/a;
2. di
stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12
del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci
dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa
apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni
prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo
stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli
eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo
svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od
altro;
3. di
stabilire che l’esercizio dell’impianto mobile indicato di cui al punto 1)
deve rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. per lo svolgimento della singole campagne di
attività, ACIAM Spa dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 15 dell’art.
208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
3.2 i rifiuti in ingresso all’impianto, così
come indicato dalla ditta, dovranno essere costituiti da rifiuti inerti e da
C&D non pericolosi (punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.)
ed i codici CER oggetto di autorizzazione sono i seguenti:
C.E.R. Allegato D, Parte IV D.lgs.152/06 e
D.lgs. 205/10 |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
TIPOLOGIA D.M. 05/02/1998 e D.M.A. 05/04/2006,
n. 186 - Allegato 1 Sub Allegato 1 |
OPERAZIONI DI RECUPERO (R) |
10
13 11 |
Rifiuti della
produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui
alle voci 10 13 09 e 10 13 10. |
7.1 |
R5 |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R5 |
17 01 03 |
Mattonelle e
ceramiche. |
7.1 |
R5 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie
di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06. |
7.1 |
R5 |
17 08 02 |
Materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.1 |
R5 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell'attività
di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 02 e 17 09 03. |
7.1 |
R5 |
20 03 01 |
Rifiuti urbani
non differenziati |
7.1 |
R5 |
20
03 99 |
Rifiuti
urbani non specificati altrimenti |
vedi
nota* |
R5 |
Nota: Il CER 200399 sarà utilizzato
esclusivamente per le campagne di attività inerenti il trattamento di materiale
derivante dai crolli e demolizioni degli eventi sismici 2016-2017 avvenuti nei
Comuni di: Campotosto, Capitignano e Montereale. Si ritiene che tale codice,
pur essendo generico, possa essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per la gestione di tali
rifiuti, la Ditta dovrà effettuare, oltre ad una descrizione dettagliata dei
rifiuti da gestire ed agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativi alla gestione dei rifiuti, anche una
preventiva cernita e selezione, quindi procedere alla lavorazione dei soli
prodotti inerti separati al fine dell’ottenimento di prodotti inerti
riutilizzabili.
3.3. la potenzialità massima di trattamento sarà
pari a 640 t/g, con una capacità di trattamento orario pari a 160 t/h con un
utilizzo del macchinario pari a max 4h, la
potenzialità totale massima non potrà essere superiore a quella dichiarata
dalla ditta pari a 120.000 t/a.
3.4. fermo restando il rispetto dei requisiti di
cui all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del
15/07/2005, gli aggregati riciclati, per poter essere immessi sul mercato,
commercializzati ed impiegati come prodotti da costruzione, dovranno essere
qualificati mediante la marcatura CE secondo quanto stabilito dal Regolamento
UE n.305/2011, da tutte le pertinenti norme europee armonizzate relative agli
aggregati, sia naturali che riciclati, nonché dal D.lgs. n.106 del 16.06.2017 (parere
Consiglio dei LL.PP: SEz. 1prot. n. 40/2017 del
19/10/2017). Inoltre, nel caso di utilizzo dell’aggregato riciclato per
recuperi ambientali (allegato C4), il contenuto dei contaminanti dovrà essere
conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica
siti inquinati in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (cfr. ad
es. O.P.C.M. 4014 del 2012);
3.5. Il rifiuto in entrata contraddistinto con
CER 200399 potrà essere utilizzato esclusivamente per le campagne di attività
effettuate nei territori interessati dagli eventi sismici e nelle note dei
documenti inerenti la gestione del rifiuto dovrà essere riportata la dicitura:
“rifiuti provenienti da demolizioni e crolli conseguenti ad eventi sismici”;
3.6. In riferimento alle singole campagne di
attività la ditta dovrà inoltre:
-
specificare il tipo di aggregato
che si intende produrre e la sua composizione;
-
valutare la necessità di
prevedere un adeguato sistema di impermeabilizzazione dell’area e di raccolta
delle acque meteoriche;
-
specificare, in relazione al
codice CER 200399, i requisiti di accettazione sul tal quale e le modalità di
verifica degli stessi;
-
prevedere un adeguato sistema di
contenimento delle emissioni diffuse (ad es. ugelli nebulizzatori,
incapsulamento dell’impianto, etc.);
-
presentare la valutazione di
impatto acustico sito specifica;
-
specificare le modalità di
campionamento ed analisi della materie prime seconde prodotte;
-
procedere se necessario ad
espletare le procedure ai sensi della parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di valutazione ambientale. A tal
proposito si precisa che ai sensi della DGR n. 450/2016 la procedura di VIA,
nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività e che nel punto 3.3
dell’Allegato alla DGR stessa sono indicate le condizioni di esclusione
dall’istanza di verifica di assoggettabilità per le campagne di attività nella
Regione Abruzzo.
4. di
stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni R5 di cui
all’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di
aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett.
a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche
conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del
15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e
complessiva di 120.000 t/a;
5. di
stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di
attività da comunicare al SGR ai sensi
della DGR n. 450 del 12.07.2016:
a. devono essere adempiute tutte le
condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le prescrizioni tecniche operative contenute
nel presente provvedimento;
b. almeno 60 giorni prima dell’inizio di
ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un
qualsiasi cantiere, il responsabile deve comunicare a mezzo pec
alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la
documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208, co.
15 del D.lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale
comunicazione, tramite pec, al Comune, all’ARTA ed
alla Azienda ASL, competenti per territorio;
c. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e
controllo, in ordine all’esercizio dell’impianto, da parte della Provincia,
dell’ARTA, dell’Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le
campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le
disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni
di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d. l’effettuazione delle singole campagne di
attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di
compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale; qualora la stessa
sia ritenuta necessaria;
6. di
stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni
per la gestione dell’impianto:
a. il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b. l’utilizzo dell’impianto deve rispettare
le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle
componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive
comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità
elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c. per l’esecuzione delle singole campagne
di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere
conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto”;
d. le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi
sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse
alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e. deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f. nel caso sia espressamente previsto da
normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
g. per ogni singola attività la Ditta dovrà
indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui
verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su
superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i. in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda ASL,
competenti territorialmente;
j. tutte le attrezzature costituenti
l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al
fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
k. durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7. di
stabilire altresì, che:
a. la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. la garanzia finanziaria prevista
dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e
s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al
momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita
ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai
quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto,
per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi
della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo
si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c. si dovrà ottemperare agli obblighi, per
quanto applicabili, di cui all’art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190
(Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,
alla D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che
ha revocato la DGR n. 778 dell’11/10/2010;
d. è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e. in caso di cessione dell’attività
autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il
subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f. la presente autorizzazione deve essere
sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo;
8. di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei
rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica
agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di
prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti
autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere
assolutamente coerenti con la tipologia dell’impianto da individuarsi per il
successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. di
fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
11. di
stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12. di
disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila,
all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila, all’ARTA Abruzzo -
Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano;
13. di
redigere di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale che viene
notificato ai sensi di legge alla ditta interessata;
14. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n.
1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini