D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, co. 15 - DGR n. 450 del 12/07/2016 - Autorizzazione in via definitiva per l’esercizio di un impianto mobile.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

 

1.       di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i., ACIAM S.p.A., sede legale in Via Edison n. 27 - Avezzano (AQ), all’esercizio di un impianto mobile identificato con Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071”, (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per operazioni R5 di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e complessiva pari a 120.000 t/a;

2.       di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3.       di stabilire che l’esercizio dell’impianto mobile indicato di cui al punto 1) deve rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1.    per lo svolgimento della singole campagne di attività, ACIAM Spa dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.2     i rifiuti in ingresso all’impianto, così come indicato dalla ditta, dovranno essere costituiti da rifiuti inerti e da C&D non pericolosi (punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) ed i codici CER oggetto di autorizzazione sono i seguenti:


 

C.E.R.

Allegato D, Parte IV D.lgs.152/06 e D.lgs. 205/10

DESCRIZIONE RIFIUTO

 

TIPOLOGIA

D.M. 05/02/1998 e D.M.A. 05/04/2006, n. 186 - Allegato 1 Sub Allegato 1

 

OPERAZIONI DI

RECUPERO

(R)

10 13 11

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.

7.1

R5

17 01 01

Cemento.

7.1

R5

17 01 02

Mattoni.

7.1

R5

17 01 03

Mattonelle e ceramiche.

7.1

R5

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.

7.1

R5

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.

7.1

R5

17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

7.1

R5

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

7.1

R5

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

vedi nota*

R5

 

Nota: Il CER 200399 sarà utilizzato esclusivamente per le campagne di attività inerenti il trattamento di materiale derivante dai crolli e demolizioni degli eventi sismici 2016-2017 avvenuti nei Comuni di: Campotosto, Capitignano e Montereale. Si ritiene che tale codice, pur essendo generico, possa essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per la gestione di tali rifiuti, la Ditta dovrà effettuare, oltre ad una descrizione dettagliata dei rifiuti da gestire ed agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativi alla gestione dei rifiuti, anche una preventiva cernita e selezione, quindi procedere alla lavorazione dei soli prodotti inerti separati al fine dell’ottenimento di prodotti inerti riutilizzabili.

3.3.    la potenzialità massima di trattamento sarà pari a 640 t/g, con una capacità di trattamento orario pari a 160 t/h con un utilizzo del macchinario pari a max 4h, la potenzialità totale massima non potrà essere superiore a quella dichiarata dalla ditta pari a 120.000 t/a.

3.4.    fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, gli aggregati riciclati, per poter essere immessi sul mercato, commercializzati ed impiegati come prodotti da costruzione, dovranno essere qualificati mediante la marcatura CE secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n.305/2011, da tutte le pertinenti norme europee armonizzate relative agli aggregati, sia naturali che riciclati, nonché dal D.lgs. n.106 del 16.06.2017 (parere Consiglio dei LL.PP: SEz. 1prot. n. 40/2017 del 19/10/2017). Inoltre, nel caso di utilizzo dell’aggregato riciclato per recuperi ambientali (allegato C4), il contenuto dei contaminanti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica siti inquinati in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (cfr. ad es. O.P.C.M. 4014 del 2012);

3.5.    Il rifiuto in entrata contraddistinto con CER 200399 potrà essere utilizzato esclusivamente per le campagne di attività effettuate nei territori interessati dagli eventi sismici e nelle note dei documenti inerenti la gestione del rifiuto dovrà essere riportata la dicitura: “rifiuti provenienti da demolizioni e crolli conseguenti ad eventi sismici”;

3.6.    In riferimento alle singole campagne di attività la ditta dovrà inoltre:

-              specificare il tipo di aggregato che si intende produrre e la sua composizione;

-              valutare la necessità di prevedere un adeguato sistema di impermeabilizzazione dell’area e di raccolta delle acque meteoriche;

-              specificare, in relazione al codice CER 200399, i requisiti di accettazione sul tal quale e le modalità di verifica degli stessi;

-              prevedere un adeguato sistema di contenimento delle emissioni diffuse (ad es. ugelli nebulizzatori, incapsulamento dell’impianto, etc.);

-              presentare la valutazione di impatto acustico sito specifica;

-              specificare le modalità di campionamento ed analisi della materie prime seconde prodotte;

-              procedere se necessario ad espletare le procedure ai sensi della parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di valutazione ambientale. A tal proposito si precisa che ai sensi della DGR n. 450/2016 la procedura di VIA, nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività e che nel punto 3.3 dell’Allegato alla DGR stessa sono indicate le condizioni di esclusione dall’istanza di verifica di assoggettabilità per le campagne di attività nella Regione Abruzzo.

4.       di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni R5 di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e complessiva di 120.000 t/a;

5.       di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività da comunicare al SGR    ai sensi della DGR n. 450 del 12.07.2016:

a.       devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;

b.       almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve comunicare a mezzo pec alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione, tramite pec, al Comune, all’ARTA ed alla Azienda ASL, competenti per territorio;

c.       sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine all’esercizio dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ARTA, dell’Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d.      l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale; qualora la stessa sia ritenuta necessaria;

6.       di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a.       il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b.       l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c.       per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d.      le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e.       deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f.       nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

g.       per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h.       il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i.        in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda ASL, competenti territorialmente;

j.        tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k.       durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7.       di stabilire altresì, che:

a.       la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

b.       la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c.       si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all’art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell’11/10/2010;

d.      è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e.       in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f.       la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.       di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia dell’impianto da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10.     di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11.     di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12.     di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di L’Aquila, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

13.     di redigere di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale che viene notificato ai sensi di legge alla ditta interessata;

14.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato