D.L. 17/10/2016, n. 189 e s.m.i. – art. 28, co. 7 - DPGR n. 7 del 20/06/2017 -D.D. DPC026/83 del 20.03.2018 - Autorizzazione all’utilizzo da parte di ACIAM Spa c/o il Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale (SDTI) in località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano (AQ), dell’impianto mobile: Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071” per le operazioni di recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

ORDINA

 

1.       preso atto che l’impianto mobile sarà utilizzato presso il SDTI ubicato in località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano (AQ), approvato con D.D. n. 194/17 del 29/08/2017, ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.       vista la D.D. DPC026/83 del 20.03.2018, con cui il SGR ha autorizzato in via definitiva, ACIAM S.p.A., sede legale in Via Edison n. 27 - Avezzano (AQ), ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i., all’esercizio di un impianto mobile identificato con Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071” per operazioni R5 di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e complessiva pari a 120.000 t/a;

3.       di autorizzare l’utilizzo fino al 31.12.2018, dell’impianto mobile: Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071” – Gestore: “Aciam SpA”, c/o il SDTI ubicato in località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano (AQ), per le operazioni di recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, ai sensi dell’ art. 28, co. 7 del D.L. 17/10/2016, n. 189 e s.m.i., salvo proroghe ai sensi di legge;

4.       di stabilire che l’utilizzo dell’impianto mobile (campagne di attività) è soggetto alle seguenti prescrizioni:

-               per lo svolgimento della singole campagne di attività, ACIAM Spa dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

-               i rifiuti in ingresso all’impianto, così come indicato dalla ditta, dovranno essere costituiti da rifiuti inerti e da C&D non pericolosi (punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) ed i codici CER oggetto di autorizzazione sono i seguenti:


 

C.E.R.

Allegato D, Parte IV D.lgs.152/06 e D.lgs. 205/10

DESCRIZIONE RIFIUTO

 

TIPOLOGIA

D.M. 05/02/1998 e D.M.A. 05/04/2006, n. 186 - Allegato 1 Sub Allegato 1

 

OPERAZIONI DI

RECUPERO

(R)

10 13 11

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.

7.1

R5

17 01 01

Cemento.

7.1

R5

17 01 02

Mattoni.

7.1

R5

17 01 03

Mattonelle e ceramiche.

7.1

R5

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.

7.1

R5

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.

7.1

R5

17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

7.1

R5

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

7.1

R5

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

-

R5

 

-               la potenzialità massima di trattamento sarà pari a 640 t/g, con una capacità di trattamento orario pari a 160 t/h con un utilizzo del macchinario pari a max 4h, la potenzialità totale massima non potrà essere superiore a quella dichiarata dalla ditta pari a 120.000 t/a.

-               fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, gli aggregati riciclati, per poter essere immessi sul mercato, commercializzati ed impiegati come prodotti da costruzione, dovranno essere qualificati mediante la marcatura CE secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n.305/2011, da tutte le pertinenti norme europee armonizzate relative agli aggregati, sia naturali che riciclati, nonché dal D.lgs. n.106 del 16.06.2017 (parere Consiglio dei LL.PP: SEz. 1prot. n. 40/2017 del 19/10/2017). Inoltre, nel caso di utilizzo dell’aggregato riciclato per recuperi ambientali (allegato C4), il contenuto dei contaminanti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica siti inquinati in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (cfr. ad es. O.P.C.M. 4014 del 2012);

-               specificare il tipo di aggregato che si intende produrre e la sua composizione;

-               specificare, in relazione al codice CER 200399, i requisiti di accettazione sul tal quale e le modalità di verifica degli stessi;

-               presentare la valutazione di impatto acustico sito specifica entro 10 giorni dall’inizio della campagna di attività;

-               specificare le modalità di campionamento ed analisi della materie prime seconde prodotte;                

 

5.       di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni R5 di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e complessiva di 120.000 t/a;

6.       di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

-               il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

-               l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

-               per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

-               le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

-               per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

-               in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda ASL, competenti territorialmente;

-               durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7.       di stabilire altresì, che:

-               la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,  deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

-               si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all’art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell’11/10/2010;

-               il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8.       di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

9.       di disporre che il presente provvedimento sia notificato, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, ai titolari/gestori degli impianti interessati;

10.     di disporre altresì, che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Capitignano (AQ), alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila ed alla ASL competente per territorio ed al Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;

11.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso