IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
ORDINA
1. preso
atto che l’impianto mobile sarà utilizzato presso il SDTI ubicato in
località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano (AQ), approvato con D.D.
n. 194/17 del 29/08/2017, ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del
D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. vista
la D.D. DPC026/83 del 20.03.2018, con cui il SGR ha autorizzato in via
definitiva, ACIAM S.p.A., sede legale in Via Edison n. 27 - Avezzano (AQ), ai
sensi dell’art. 208, comma 15 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i., all’esercizio di un impianto mobile identificato
con Marca “Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071” per
operazioni R5 di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla
produzione di aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero
dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento
pari a 640 t/g e complessiva pari a 120.000 t/a;
3. di
autorizzare l’utilizzo fino al 31.12.2018, dell’impianto mobile: Marca
“Continental Nord” - Modello “FV900” - Matricola “S/N 13071” – Gestore: “Aciam SpA”, c/o il SDTI ubicato in località “Cava di Mozzano” nel
Comune di Capitignano (AQ), per le operazioni di recupero (R5) di flussi
omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile, ai sensi dell’ art. 28,
co. 7 del D.L. 17/10/2016, n. 189 e s.m.i., salvo
proroghe ai sensi di legge;
4. di
stabilire che l’utilizzo dell’impianto mobile (campagne di attività) è
soggetto alle seguenti prescrizioni:
-
per
lo svolgimento della singole campagne di attività, ACIAM Spa dovrà ottemperare
a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
-
i
rifiuti in ingresso all’impianto, così come indicato dalla ditta, dovranno
essere costituiti da rifiuti inerti e da C&D non pericolosi (punto 7.1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) ed i codici CER oggetto di
autorizzazione sono i seguenti:
C.E.R. Allegato D, Parte IV D.lgs.152/06 e
D.lgs. 205/10 |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
TIPOLOGIA D.M. 05/02/1998 e D.M.A. 05/04/2006,
n. 186 - Allegato 1 Sub Allegato 1 |
OPERAZIONI DI RECUPERO (R) |
10 13 11 |
Rifiuti della produzione di materiali compositi
a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10. |
7.1 |
R5 |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R5 |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramiche. |
7.1 |
R5 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. |
7.1 |
R5 |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.1 |
R5 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
02 e 17 09 03. |
7.1 |
R5 |
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
7.1 |
R5 |
20 03 99 |
Rifiuti urbani non specificati
altrimenti |
- |
R5 |
-
la
potenzialità massima di trattamento sarà pari a 640 t/g, con una capacità di
trattamento orario pari a 160 t/h con un utilizzo del macchinario pari a max 4h, la potenzialità totale massima non potrà essere
superiore a quella dichiarata dalla ditta pari a 120.000 t/a.
-
fermo
restando il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato C della Circolare del
Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, gli aggregati riciclati, per
poter essere immessi sul mercato, commercializzati ed impiegati come prodotti
da costruzione, dovranno essere qualificati mediante la marcatura CE secondo
quanto stabilito dal Regolamento UE n.305/2011, da tutte le pertinenti norme
europee armonizzate relative agli aggregati, sia naturali che riciclati, nonché
dal D.lgs. n.106 del 16.06.2017 (parere Consiglio dei LL.PP: SEz. 1prot. n. 40/2017 del 19/10/2017). Inoltre, nel caso
di utilizzo dell’aggregato riciclato per recuperi ambientali (allegato C4), il
contenuto dei contaminanti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica siti inquinati in funzione della
specifica destinazione d’uso del sito (cfr. ad es. O.P.C.M. 4014 del 2012);
-
specificare
il tipo di aggregato che si intende produrre e la sua composizione;
-
specificare,
in relazione al codice CER 200399, i requisiti di accettazione sul tal quale e
le modalità di verifica degli stessi;
-
presentare
la valutazione di impatto acustico sito specifica entro 10 giorni dall’inizio
della campagna di attività;
-
specificare
le modalità di campionamento ed analisi della materie prime seconde
prodotte;
5. di
stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni R5 di cui
all’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di
aggregati riciclati per l’edilizia (punto 7.1.3, lett.
a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche
conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del
15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a 640 t/g e
complessiva di 120.000 t/a;
6. di
stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni
per la gestione dell’impianto:
-
il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
-
l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
-
per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
-
le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione
delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
-
per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
-
in
caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali
incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA
ed all’Azienda ASL, competenti territorialmente;
-
durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
7. di
stabilire altresì, che:
-
la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett.
g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere prestata dall’interessato, al
momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita
ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai
quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa;
pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata
ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della
Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale
vigente;
-
si
dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all’art. 190
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs.
152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75
dell’11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n.
778 dell’11/10/2010;
-
il
presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8. di
stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
9. di
disporre che il presente provvedimento sia notificato, da parte del
Servizio Gestione Rifiuti, ai titolari/gestori degli impianti interessati;
10. di
disporre altresì, che il presente provvedimento sia inviato, a cura del
Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Capitignano (AQ), alla Provincia di
L’Aquila, all’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila ed alla ASL competente
per territorio ed al Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
11. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso