IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 122
della Costituzione;
VISTO l’art. 43 dello Statuto della Regione Abruzzo del
28.12.2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che la
Giunta Regionale sia composta dal Presidente e da un numero massimo di sei
Assessori, tra i quali il Vicepresidente;
VISTO l’art. 44 dello
Statuto Regionale il quale prevede che il Presidente della Giunta, entro
quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il
Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;
VISTA la L.R. 2
aprile 2013, n. 9 recante: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale”;
VISTA la L.R. 10
agosto 2010 n. 40 recante: “Testo unico delle norme sul trattamento economico
spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei
gruppi consiliari” e ss.mm. ii.;
VISTA la L.R. 30
dicembre 2004, n. 51 recante: "Disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale";
VISTA la
comunicazione del 11 giugno 2014 prot. n. 12396 con
la quale la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Ufficio Affari
Generali e Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha
trasmesso l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale
Regionale da cui, a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014,
risultano i proclamati eletti alla carica di Presidente della Giunta Regionale
e di Consiglieri regionali d’Abruzzo;
VISTA la nota del 17
giugno 2014 prot n. P00012788/PRES-02 con la quale la
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Ufficio Affari Generali e
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha trasmesso
l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale
corretto dal testé menzionato Ufficio;
CONSIDERATO che per gli
Assessori che rivestono la carica di Consigliere Regionale e che assumono le
relative funzioni all’atto della proclamazione a norma dell’art. 29, comma II,
dello Statuto Regionale, la verifica sulle condizioni di eleggibilità e
l’accertamento di eventuali incompatibilità sono disciplinati dagli articoli 18
e seguenti del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;
RILEVATO che, ai sensi
dell’art. 53, I comma, dello Statuto regionale, gli organi dell’Esecutivo
regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza
dei risultati dell’attività normativa, amministrativa e gestionale;
VISTI i precedenti
Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 31
del 19.06.2014, 32 del 24.06.2014, 79 del11.09.2015, 82 del 14.09.2015 e 7 del
13.02.2017 con i quali sono stati nominati gli Assessori e conferite le specifiche
competenze;
TENUTO CONTO della nota prot. 882 del 13.03.2018, acquista al protocollo della
Presidenza in data 14.03.2018 n. 73357, con la quale gli Assessori regionali Gerosolimo Andrea e Di Matteo Donato, hanno rimesso nelle
mani del Presidente la carica di Assessore;
RITENUTO di dover
procedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari anche attraverso un
ridistribuzione delle deleghe attribuite con precedenti provvedimenti
DECRETA
-
di revocare l’incarico di
Assessore ai Consiglieri regionali Gerosolimo Adrea e
Di Matteo Donato, conferito con propri Decreti richiamati in premessa;
-
di riassumere le funzioni riferite al settore Turismo dal
Vice Presidente Giovanni Lolli;
-
di nominare Componente
della Giunta Regionale il Consigliere Regionale D’Ignazio Giorgio i cui effetti
decorrono dalla data del presente decreto;
-
di conferire al nominato
Assessore la delega per il settore Turismo;
-
di precisare che il
Presidente della Giunta Regionale esercita tutte le funzioni non espressamente
conferite agli Assessori;
-
il presente decreto è
comunicato al Presidente del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44, III comma, dello Statuto della Regione Abruzzo.
-
il presente decreto è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
9 dicembre 2010, n. 51.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso