Nomina quale Revisore legale dell’ARAP la Dott.ssa  Specchio Francesca.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTI:

-        l’art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, ai sensi del quale “ Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";

-        l’art. 9 comma 2, della L.R. 4/2018, ai sensi del quale le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di entrata in vigore della medesima  ( ovvero alla data del 25.1.2018) sono effettuate secondo le disposizioni  di cui al comma 1bis, dell’art. 5, della L.R. 4/2009, così come modificato dal predetto art. 9 della L.R. n. 4/2018;

-        l’art. 9 comma 3, della L.R. 4/2018, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 4/2018 è soppresso l’elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale;

-        l’art. 1, comma 7, della L.R. 23/2011, così come modificato dalla legge regionale n.18/2016, che prevede tra gli organi dell’ARAP il Revisore legale , nominato dal Consiglio regionale;

-        l’art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: “Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”

-        l’art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale “In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”.

-        l’art. 5 bis, comma 5 della L.R: 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

-        l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;

 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ARAP, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 23 dell’11 marzo 2014, è scaduto con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio anno 2017;

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Istituzionali ed Europei APL/AIE n. 2/2018 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla nomina del Revisore legale dell’Azienda regionale per le Aree produttive (ARAP), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. 23/2011, pubblicato sul BURAT ordinario n. 25 del 31.1.2018;

 

CONSIDERATO che:

-               il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, ha svolto l’istruttoria in merito alle n. 9 e candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso e la sussistenza delle dichiarazioni sull’assenza delle cause ostative e di incompatibilità;

-               con nota n. 4871 del 27.2.2018, le candidature sono state trasmesse, al Servizio Affari Assembleari e Commissioni  per il seguito di competenza;

 

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal suddetto Avviso pubblico;

 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 20 marzo 2018, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore legale dell’ARAP, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

VISTA la nota prot. n. 7459 del 3.4.2018 con cui è stato chiesto ai Capigruppo di maggioranza di provvedere alla designazione per la nomina del Revisore legale dell’ARAP fissando il termine di 5 giorni per la predetta designazione;

 

VISTO che nel termine indicato è pervenuta unicamente la nota prot. 7837 del 9.4.2018, con cui il Capigruppo del Partito Democratico, Sandro Mariani, ha designato la Dott.ssa Specchio Francesca a Revisore legale dell’ARAP;

 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Specchio Francesca, nata a L’Aquila il 23.04.1967,  è in possesso del requisito di iscrizione nel registro legali iscritti alla Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 ed ha competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l’incarico di Revisore legale dell’ARAP;

 

DATO ATTO che la designata ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale con prot 8324 del 16.04.2018;

 

VISTI l’art. 1 della L.R. n. 23/2011 e, precisamente, i commi:

-               7 ter,  secondo cui “Al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articola 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP”;

-               7 quater, secondo cui: “Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge”:

 

VISTO l’art. 13 dello statuto dell’ARAP secondo cui il Revisore legale dura in carica tre esercizi ;

 

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell’ARAP;

DECRETA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa:

 

-               di nominare quale Revisore legale dell’ARAP la Dott.ssa  Specchio Francesca;

-               di dare atto che:

·                il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Arap, con decorrenza dalla data del presente decreto;

·                il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall’art. 1, commi 7 ter e 7 quater della L.R. n. 23/2011;

·                il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Servizio competente del Consiglio regionali e all’ARAP, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009;

-               di disporre la notifica del presente decreto alla nominata;

-               di disporre:

·                la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

·                la pubblicazione  del presente decreto sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal Piano triennale per la  prevenzione della corruzione e della trasparenza  2018 – 2020, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 25.01.2018;

-               di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza all’ARAP e per opportuna conoscenza :

·                al Presidente della Giunta regionale;

·                all’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo;

·                al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.

-               di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni  dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio