IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
- l’art. 5, comma 1 bis della L.R. n.
4/2009 come modificato dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, ai sensi
del quale “ Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede
il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata
ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può
essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l’art. 9 comma 2, della L.R. 4/2018, ai
sensi del quale le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di
entrata in vigore della medesima (
ovvero alla data del 25.1.2018) sono effettuate secondo le disposizioni di cui al comma 1bis, dell’art. 5, della L.R.
4/2009, così come modificato dal predetto art. 9 della L.R. n. 4/2018;
- l’art. 9 comma 3, della L.R. 4/2018, ai
sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L.R.
n. 4/2018 è soppresso l’elenco regionale dei componenti gli organi di controllo
istituito presso il Consiglio regionale;
- l’art. 1, comma 7, della L.R. 23/2011,
così come modificato dalla legge regionale n.18/2016, che prevede tra gli
organi dell’ARAP il Revisore legale , nominato dal Consiglio regionale;
- l’art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009
ai sensi del quale: “Non possono essere nominati negli organi di vertice,
individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti
regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”
- l’art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009
ai sensi del quale “In ogni caso il soggetto nominato e'
tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza
delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno,
all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche'
ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di
certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il
proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto
che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento
economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane
l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”.
- l’art. 5 bis, comma 5 della L.R: 4/2009
secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di
vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti
regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente
regionale”;
- l’art. 142, comma 3 del Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “La Conferenza
dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente
articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti
dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;
PRESO ATTO che il Collegio
dei Revisori dei Conti dell’ARAP, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 23 dell’11 marzo 2014, è scaduto con l’approvazione del
bilancio del terzo esercizio anno 2017;
RICHIAMATA la
determinazione dirigenziale del Servizio Affari Istituzionali ed Europei
APL/AIE n. 2/2018 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico relativo alla nomina del Revisore legale dell’Azienda regionale per le
Aree produttive (ARAP), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. 23/2011,
pubblicato sul BURAT ordinario n. 25 del 31.1.2018;
CONSIDERATO che:
-
il
Servizio Affari Istituzionali ed Europei, ha svolto l’istruttoria in merito
alle n. 9 e candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza
delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso e la sussistenza delle
dichiarazioni sull’assenza delle cause ostative e di incompatibilità;
-
con
nota n. 4871 del 27.2.2018, le candidature sono state trasmesse, al Servizio
Affari Assembleari e Commissioni per il
seguito di competenza;
VISTE le candidature
pervenute entro i termini previsti dal suddetto Avviso pubblico;
CONSIDERATO che la Conferenza
dei Capigruppo, nel corso della riunione del 20 marzo 2018, ha ritenuto, in
relazione alla nomina del Revisore legale dell’ARAP, di delegare il potere di
nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art.
142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;
VISTA la nota prot. n. 7459 del 3.4.2018 con cui è stato chiesto ai
Capigruppo di maggioranza di provvedere alla designazione per la nomina del
Revisore legale dell’ARAP fissando il termine di 5 giorni per la predetta
designazione;
VISTO che nel termine
indicato è pervenuta unicamente la nota prot. 7837
del 9.4.2018, con cui il Capigruppo del Partito Democratico, Sandro Mariani, ha
designato la Dott.ssa Specchio Francesca a Revisore legale dell’ARAP;
CONSIDERATO che la Dott.ssa
Specchio Francesca, nata a L’Aquila il 23.04.1967, è in possesso del requisito di iscrizione nel
registro legali iscritti alla Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori dei conti degli
enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 ed ha competenza,
esperienza e professionalità per poter svolgere l’incarico di Revisore legale
dell’ARAP;
DATO ATTO che la
designata ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico con nota
acquisita al protocollo del Consiglio regionale con prot
8324 del 16.04.2018;
VISTI l’art. 1 della
L.R. n. 23/2011 e, precisamente, i commi:
-
7
ter, secondo cui “Al Revisore legale
dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei
conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi
alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articola
6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP”;
-
7
quater, secondo cui: “Ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio
debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno
da adottare secondo le disposizioni di legge”:
VISTO l’art. 13 dello
statuto dell’ARAP secondo cui il Revisore legale dura in carica tre esercizi ;
RITENUTO dover
provvedere alla nomina del Revisore legale dell’ARAP;
DECRETA
Per
le motivazioni esposte in narrativa:
-
di nominare quale Revisore
legale dell’ARAP la Dott.ssa Specchio
Francesca;
-
di dare atto che:
·
il
Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto
dell’Arap, con decorrenza dalla data del presente
decreto;
·
il
compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono
disciplinati dall’art. 1, commi 7 ter e 7 quater della L.R. n. 23/2011;
·
il
Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Servizio competente
del Consiglio regionali e all’ARAP, la dichiarazione di insussistenza di cause
di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 3 e 5 della
L.R. 4/2009;
-
di disporre la notifica del
presente decreto alla nominata;
-
di disporre:
·
la
pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica;
·
la
pubblicazione del presente decreto sul
sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2018 –
2020, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del
25.01.2018;
-
di trasmettere il presente
decreto, per quanto di competenza all’ARAP e per opportuna conoscenza :
·
al
Presidente della Giunta regionale;
·
all’Assessore
allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo;
·
al
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università.
-
di precisare che avverso il
presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente,
entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.
IL PRESIDENTE
Dott.
Giuseppe Di Pangrazio